Sezione salto di blocchi

Mediatore creditizio
Normativa:

Testo unico bancario; D.Lgs.141/2010

Descrizione:

Il mediatore creditizio è il soggetto che mette in relazione banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti.

Il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.

Requisiti:

Iscrizione nell'elenco tenuto dall’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM).

La legge riserva lo svolgimento dell’attività di mediazione creditizia alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni, alle società a responsabilità limitata e alle società cooperative.

Pertanto, non è possibile svolgere tale attività nella forma di impresa individuale.

L’attività di mediazione creditizia deve essere svolta in via esclusiva; è possibile svolgere anche attività connesse o strumentali alla stessa e quelle definite compatibili dalla normativa.
 

Annotazioni:

COMPATIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'

L'attività di mediazione creditizia è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione (cd. broker).

L'attività di mediazione creditizia non è compatibile con l'attività di agenzia di assicurazione e con l'attività di promotore finanziario.

Il mediatore creditizio non può segnalare ad un proprio cliente prodotti e servizi per i quali un determinato agente in attività finanziaria ha ricevuto un mandato da parte di un intermediario bancario o finanziario. E' ammessa la segnalazione operata tra mediatori creditizi (comunicazione OAM n. 13/2013).

(Ultima modifica del 05.09.2013).

ultima modifica: giovedì 05 settembre 2013