Requisiti: Lavoro interinale e intermediazione nel lavoro (L.196/1997, DPR 381/1997, DPR 382/1997): Fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, contratto mediante il quale una impresa fornitrice pone uno o più lavoratori, suoi dipendenti, a disposizione di una impresa che ne utilizza la prestazione lavorativa. Occorre autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con iscrizione in un albo appositamente istituito dal DPR 3 settembre 1997 n.381. N.B.: La creazione e gestione di una banca dati di potenziali lavoratori da mettere a disposizione di terzi non è mediazione tra domanda e offerta di lavoro.
Per il disbrigo di pratiche automobilistiche e di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto: autorizzazione della Provincia
Di viaggi e turismo (L.R. 27 Gennaio 2000, n. 10): autorizzazione della Provincia competente per territorio (va richiesta solo per la sede anche se ci sono unità locali); eventuale apertura di filiali di agenzie principali aventi sede nella regione ovvero in altre regioni o in uno Stato UE, è soggetta a preventiva comunicazione alla provincia competente per territorio, contenente gli estremi di autorizzazione relativa alla principale agenzia (art. 6, punto 6 L.R. 27 Gennaio 2000, n. 10).
Di stampa di carattere nazionale: (Delibera 404/2/CON – 236/01/CONS Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni): iscrizione al ROC (Registro operatori di comunicazione) tenuto dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Ippica: vedi scommesse