Sezione salto di blocchi

Autodemolitori
Normativa:

Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

Legge Regionale n. 27/1998 - articolo 6 - D.P.C.M. n. 2992 del 23 giugno 1999 e successive modifiche ed integrazioni

Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209

Descrizione:

Per poter svolgere il lavoro di autodemolitore c'è bisogno di conseguire speciali autorizzazioni il cui ottenimento è subordinato alla verifica di alcuni requisiti sia di natura soggettiva, verifica di requisiti morali, che di natura oggettiva, verifica di requisiti tecnici degli impianti, ma anche alla presentazione di garanzie finanziarie contro il rischio ambientale. Le norme di riferimento, per i gestori dei 'centri di raccolta e demolizione dei veicoli a motore rimorchi e simili', sono le norme di pubblica sicurezza, ed il Decreto Ronchi.

Requisiti:

I Comuni sono delegati al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di autodemolitore (legge regionale n. 27/1998 art. 6).

Per gli anni dal 2000 al 2005 per il Comune di Roma il Decreto Presidenziale del Consiglio dei Ministri del 23 giugno 1999, n. 2992 ha delegato il Commissario Delegato per l'emergenza ambientale nel Territorio della Regione Lazio al rilascio dell'autorizzazione; per gli anni successivi è necessaria l'autorizzazione rilasciata dallo Sportello SuRoma Ambiente – Dipartimento Ambiente. 

ultima modifica: martedì 18 novembre 2014