Sezione salto di blocchi

Acconciatore
Normativa:

L. n. 241/1990; L. n. 174/2005  'Disciplina dell'attività di acconciatore'; L.R. n. 26/2001;  D.lgs. n. 59/2010; D.lgs. n. 147/2012.

Requisiti:

L'esercizio di attività di acconciatore è soggetta a presentazione della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) presentata al comune competente per territorio.

Dal 14/09/2012 la verifica del requisito tecnico professionale è di competenza del comune ove si esercita l'attività.

E' necessario presentare il modello SCIA al comune competente anche nei casi di:

  • subingresso;
  • trasferimento di sede.

Nel caso di cessazione dell'attività, è necessario presentare il modello di comunicazione di cessazione al comune competente per territorio.

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attivita',deve essere designato almeno un responsabile tecnico.
Il responsabile tecnico e' iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attivita'.
 

Annotazioni:

E’ attività artigiana se ricorrono le condizioni previste dalla L. n. 443/85 e dalla Legge regionale n. 3/2015.

Affitto di poltrona: è un contratto in base al quale un titolare di salone di acconciatura concede in uso una parte dell’immobile nel quale viene esercitata la propria attività imprenditoriale ad un altro soggetto che, in veste di imprenditore in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge, esercita la propria impresa nei locali concessi.

In questi casi, colui che esercita l'attività presenta il modello S.C.I.A. al comune competente per territorio (verificare presso il comune ove si intende esercitare tale attività se è stata prevista dai regolamenti la S.C.I.A. per affitto di poltrona).

ultima modifica: giovedì 28 aprile 2016