Imprese di Facchinaggio

Adempimenti da compiere per aprire Imprese di Facchinaggio a Roma e tutte le categorie professionali che ivi rientrano.

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Imprese di facchinaggio
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Le attività di facchinaggio, nonché tutte le attività complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, sono soggette all'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Dal 04.09.2003 con Decreto Interministeriale n.221/2003, sono state introdotte sostanziali innovazioni per le imprese che svolgono attività di facchinaggio.

Rientrano in tale attività:

1) portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all' art.21 della legge 28 gennaio 1994, n.84, e successive modificazioni ed integrazioni;

2) insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.

 
Destinatari del servizio


Le imprese che, in forma individuale o societaria, svolgono una o più attività tra quelle sopra specificate;
i consorzi con attività esterna (ex art.2612 c.c.), i quali devono indicare, al momento della denuncia dell'attività, una o più imprese del consorzio affidatarie dei servizi ed in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria, tecnico organizzativa e di onorabilità;
gli enti che esercitano tali attività, e non svolgono quella commerciale in via prevalente (presentano denuncia al Repertorio Economico Amministrativo).
I facchini non imprenditori (D.P.R. 342 del 18/04/94 ) non sono soggetti all'iscrizione nel Registro delle Imprese. Le imprese che hanno sede in uno stato dell'Unione Europea e che intendano svolgere l'attività in Italia devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa dello stato di provenienza.

Le imprese di facchinaggio vengono classificate in base al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato in media nell'ultimo triennio nello specifico ambito di attività. Le imprese attive da meno di tre anni, ma non meno di due, accedono alle fasce di classificazione sulla base della media del volume di affari di tale periodo.

Le imprese di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore ai due anni di attività vengono inserite nella fascia iniziale.

Le fasce vengono così suddivise:

a) inferiore a 2,5 milioni di euro;

b) da 2,5 a 10 milioni di euro;

c) superiore a 10 milioni di euro.

L'impresa, limitatamente all'attività di facchinaggio, fornisce l'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento, con l'indicazione dei compensi ricevuti. La variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza, deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, in ogni altro caso la comunicazione rimane facoltativa.

Requisiti

A seguito del D.L. 31/01/2007 n. 7, convertito in legge n. 40 del 02/04/2007 l’esercizio delle attività di facchinaggio non è subordinato al possesso dei requisiti previsti dall’art. 6 del D.I. 30/06/2003 n. 221, pertanto l’attività di facchinaggio può essere esercitata anche in assenza del preposto alla gestione tecnica, deve comunque essere dimostrato il possesso dei requisiti di onorabilità e di capacità economico finanziaria.

Requisiti di capacità economico - finanziaria:

  • una comprovata affidabilità attestata da un istituto bancario. Le imprese di nuova costituzione forniscono prova del requisito alla fine dell' esercizio successivo al primo di attività;
  • Inesistenza di protesti a carico del titolare per le imprese individuali, dei soci per le società di persone e degli amministratori per le società di capitali e le cooperative;
  • Iscrizione INPS e INAIL di tutti gli addetti, compreso il titolare i familiari ed i prestatori d'opera.

Requisiti di onorabilità:

  • assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo non sia intervenuta riabilitazione;
  • assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza e/o bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
  • mancata comminazione di pena accessoria relativa all'interdizione all'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
  • mancata applicazione di misure di sicurezza o prevenzione ai sensi delle leggi 27/12/1956 n. 1423, 31/05/1965 n. 575 e 13/09/1982 n 646 e successive modificazioni o procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;
  • assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge del 3/4/01 n. 142;
  • assenza di pronuncia di condanna penale per violazione della legge 23 ottobre 1960 n. 1369.
    Sono tenuti ai requisiti di onorabilità:
    • il titolare dell'impresa individuale e l'institore o il direttore che questi abbia preposto all'esercizio
    • dell' impresa;
    • tutti i soci delle S.n.c.;
    • i soci accomandatari per le S.a.s. e S.a.p.a.;
    • tutti gli amministratori per ogni tipo di società compreso le cooperative;

Cosa fare per accedere al servizio

In caso di inizio attività

In applicazione di quanto disposto dall’art. 19 della L. 241/90 e s.m.i., le imprese sono tenute a presentare segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.) all’ufficio del Registro delle imprese nella cui provincia l’impresa ha fissato la propria sede legale, utilizzando il modello Scia/221, accompagnato dai modelli già previsti per le denunce al Registro delle imprese, nei quali dovrà indicare l’attività che intende svolgere.

In caso di domanda di variazione fascia di classificazione

Il titolare o legale rappresentante dell’impresa comunica la variazione della fascia di classificazione contestualmente al verificarsi dell’evento, presentando gli usuali modelli Registro delle imprese, nonché il modello Fascia/221.


AVVERTENZE: Si raccomanda, nella compilazione telematica della pratica, di inserire il codice C23 nel file contenente il modello Scia/221 o Fascia/221.

Costi

Qualora vengano denunciate iscrizioni, modificazioni di dati R.E.A. per società ed enti collettivi che esercitano attività disciplinate L.57/2001 sono tenute al pagamento di:
Euro 65,00 (se presentate su supporto informatico digitale)
Euro 45,00 (se presentate in modalità telematica).
Nel casi di iscrizioni e modificazioni per imprese individuali e soggetti solo REA che esercitano attività soggette alla L.57/2001 sono tenute al pagamento di:
Euro 27,00 (se presentate in modalità telematica/supporto informatico digitale).
Inoltre occorre effettuare il pagamento di Euro 168,00 sul c/c 8003, intestato all'Ufficio del Registro di Roma- Tasse Concessioni Governative.

Modulistica di quest\'area

Fascia di classificazione per volume d'affari - Fascia221
Segnalazione certificata di inizio attività - Scia221
dichiarazione sostitutiva di certificazione requisito di onorabilità - Ono221

Riferimenti

Imprese di autoriparazione, pulizia, installazione di impianti, e facchinaggio
Ufficio competente: Area IV Registro Imprese - Posizione organizzativa Rea e Atti imprese individuali
Indirizzo e-mail: abilitazioni@rm.camcom.it
Telefono: 800.800.077
Fax: 0652082233
Note:

Le istanze relative alle società ed alle imprese individuali devono essere presentate per via telematica. Per la presentazione su supporto informatico gli Uffici ricevono su appuntamento.

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