Installazione di impianti
Il 27/03/2008 è entrato in vigore il D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008), riguardante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti.
Gli impianti secondo l'art. 1 del D.M. 37/2008 sono quelli posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze:
a)impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (in precedenza erano inseriti nella lett.b), nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
In data 28/12/2010 a seguito di un riesame della normativa e delle circolari del Ministero delle Attività Produttive relative all'attività di impiantistica di cui al D.M. 37/08, il Conservatore ha affrontato il problema dell'ammissibilità di qualifiche parziali, giungendo alla conclusione che possono essere riconosciute abilitazioni limitate esclusivamente alle attività indicate dalle varie lettere dell'art.1 del D.M. 37/08, purchè la limitazione sia di fatto nell'ambito della declaratoria di ogni singola lettera; inoltre l'estensione eventuale, delle abilitazioni ad altre lettere, non è necessaria quando sia riferita a lavori strettamente attinenti all'esecuzione dell'impianto per il quale il soggetto è abilitato. Il rilascio di abilitazione limitata, rimane comunque un'eccezione alla regola generale, e deve essere motivata o dalla effettiva attività svolta dall'impresa richiedente o dal contenuto dei titoli di studio e/o dall'attività lavorativa svolta dal richiedente.
Le novità più importanti introdotte dal decreto sono:
- estensione dell'obbligo del possesso dei requisiti tecnico-professionali a tutte le imprese che svolgono attività di installazione di impianti, per qualsiasi destinazione d'uso sia civile che industriale;
- aumento del periodo di inserimento da svolgersi in imprese del settore al fine di possedere i requisiti tecnico- professionali;
- le dichiarazioni di conformità non devono essere inviate alla Camera di Commercio, ma unitamente al progetto devono essere depositate, entro 30 giorni, presso lo sportello unico dell’edilizia del Comune;
- il responsabile tecnico può svolgere tale incarico per una sola impresa e che tale qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa;
- introduzione di alcune modifiche ed integrazioni alle descrizioni delle classificazioni degli impianti, rispetto alla classificazione prevista dalla L.46/90;
Dichiarazione di conformità
A norma dell'art 11 del D.M. 37/2008 la dichiarazione di conformità dell'impianto deve essere presentata presso lo sportello unico per l'edilizia del comune dove ha sede l'impianto (per Roma presso lo sportello unico del Municipio dove ha sede l'impianto).
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Requisiti
Le imprese di installazione di impianti devono nominare come responsabile tecnico un soggetto in possesso di determinati requisiti tecnico professionali indicati nell’art.4 D.M. 37/2008:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per l'attività di installazione di impianti idrici e sanitari è di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per l'attività di installazione di impianti idrici e sanitari è di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di imprese abilitate nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari;
e) il titolare, i soci e i collaboratori familiari che hanno svolta l'attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di impresa abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per l'attività di installazione di impianti idrici e sanitari tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.
Il responsabile tecnico deve essere immedesimato con l’impresa in una delle figure sotto indicate:
- titolare di un’impresa individuale;
- socio/amministratore di società;
- dipendente dell’impresa;
- associato in partecipazione; *
- collaboratore familiare.
Il responsabile tecnico deve svolgere tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.
* Nel caso di associazione in partecipazione è indispensabile che il rapporto venga comprovato da contratto fra le parti redatto per iscritto e che il contratto stesso preveda chiaramente, fra quanto sottoscritto, anche il numero di ore lavorate ed il compenso minimo concordato per la prestazione dell'associato (circolare n. 3597/C del Ministero delle Attività Produttive richiamata dal Ministero dello Sviluppo Economico con prot. 9846 del 22/10/2007), nonchè la percentuale di partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa.
L'assenza di tali dati nel contratto comporterà da parte della Camera di Commercio un provvedimento di non accoglimento della segnalazione di inizio attività.
DIMISSIONI RESPONSABILE TECNICO
Le avvenute dimissioni del responsabile tecnico debbono essere denunciate entro trenta giorni (salvo incorrere in sanzioni) al Repertorio Economico Amministrativo a cura dei legali rappresentanti dell'impresa.
Nel caso di mancato adempimento dell'impresa il responsabile tecnico dimissionario può attivare il procedimento di cancellazione d'ufficio inviando alla CCIAA (Ufficio Abilitazioni) copia della lettera di dimissioni inviata all'impresa stessa e copia della ricevuta di ritorno della raccomandata. L'ufficio inviterà l'impresa a presentare le dimissioni del responsabile tecnico entro un termine massimo di trenta giorni decorso il quale verrà predisposto il provvedimento di cancellazione d'ufficio.
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Cosa fare per accedere al servizio
In caso di nomina Responsabile tecnico con inizio attività
In applicazione di quanto disposto dall’art. 19 della L. 241/90 e s.m.i., le imprese sono tenute a presentare segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.) all’ufficio del Registro delle imprese nella cui provincia l’impresa ha fissato la propria sede legale, utilizzando il modello Scia/37, accompagnato dai modelli già previsti per le denunce al Registro delle imprese, nei quali dovrà indicare l’attività che intende svolgere e il responsabile tecnico nominato.
Nomina (aggiunta) di ulteriore responsabile tecnico
Il titolare o legale rappresentante dell’impresa, comunica la nomina di un ulteriore responsabile tecnico per la medesima attività, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell’evento, utilizzando gli usuali modelli Registro delle imprese, corredati dell’intercalare P, unitamente al modello Rt/37.
Cessazione e contestuale sostituzione dell’unico responsabile tecnico
Il titolare o legale rappresentante dell’impresa comunica la cessazione con contestuale sostituzione dell’unico responsabile tecnico, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell’evento (termine previsto per le denunce al Registro delle imprese), presentando gli usuali modelli Registro delle imprese, corredati di un intercalare P per la cessazione del precedente responsabile tecnico ed un secondo intercalare P per comunicare la nomina del nuovo, nonché il modello Rt/37.
AVVERTENZE: Si raccomanda, nella compilazione telematica della pratica, di inserire il codice C20 nel file contenente il modello SCIA/37 e/o Rt/37.
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Costi
Costi per la segnalazione certificata di inizio di attività
Per le denunce di iscrizioni e modifiche di dati R.E.A. per società ed enti collettivi che esercitano attività disciplinate dal D.M. n. 37/2008, il pagamento dei dirittti di segreteria è pari a:
- Euro 65,00 (per le domande presentate su supporto informatico);
- Euro 45,00 (per le domande presentate in modalità telematica).
Per le denunce di iscrizioni e modifiche riguardanti imprese individuali e per i soggetti solo R.E.A. che esercitano le attività disciplinate dal D.M. n. 37/2008, il pagamento dei diritti di segreteria è pari a:
- Euro 27,00 (per le domande presentate in modalità telematica o su supporto informatico).
Devono comunque essere versate € 168,00 sul c/c 8003 intestato all´Agenzia delle Entrate -Tasse Concessioni Governative
Costi per la comunicazione di inizio attività
La comunicazioni di inizio attività non è soggetta a diritti di segreteria e al pagamento delle Tasse e Concessioni Governative.
(A seguito delle modifiche normative che hanno introdotto la Segnalazione certificata di inizio attività, il modello di Comunicazione inizio attività (CIA) dovrà essere utilizzato solo per le regolarizzazioni di pratiche presentate in precedenza).
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Modulo D.I.A. da utilizzare per regolarizzare le pratiche inviate (data domanda) fino al 30/07/2010 |
Modulo C.I.A. da utilizzare per la Comunicazione di Inizio di Attività a seguito di presentazione D.I.A. |
Segnalazione certificata di inizio attività - Scia37 |
Nomina e/o sostituzione di responsabile tecnico - Rt37 |
Nomina e/o sostituzione di preposto alla gestione tecnica - Rt37 foglio aggiunto |
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Imprese di autoriparazione, pulizia, installazione di impianti, e facchinaggio Ufficio competente: Area IV Registro Imprese - Posizione organizzativa Rea e Atti imprese individuali Telefono: 800.800.077 Fax: 0652082233 Note: Le istanze relative alle società ed alle imprese individuali devono essere presentate per via telematica. Per la presentazione su supporto informatico gli Uffici ricevono su appuntamento.
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