Presso la Camera di Commercio di Roma è tenuto l'Elenco degli Spedizionieri delle province di Roma, Latina, Frosinone, Rieti, Viterbo e Terni.
E' spedizioniere colui che assume l'obbligo di concludere un contratto di trasporto in nome proprio e nell'interesse di colui che gli ha dato l'incarico (mandante) e di effettuare eventualmente le operazioni accessorie al trasporto stesso (es. imballaggio, operazioni doganali).
Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010 art. 76 è stato soppresso dall'8 maggio 2010 l'elenco interprovinciale degli spedizionieri mantenendo comunque invariata la normativa di riferimento ed il possesso dei requisiti previsti.
In attesa dell’emanazione di un Regolamento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, previsto dall’art. 80 del citato Decreto che dovrà disciplinare le modalità di transito nel Registro Imprese e/o nel Rea dei soggetti già iscritti nell’Elenco nonché le nuove procedure di iscrizione di coloro che intendono esercitare detta attività, lo stesso Ministero ha disposto che l’ufficio camerale competente alla verifica dei requisiti deve continuare ad iscrivere transitoriamente i soggetti richiedenti nel soppresso Elenco al fine dell’aggiornamento.
Dal 31 luglio 2010 l’attività di spedizionieri può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza; difatti l‘art. 49 comma 4 bis della L. 122/2010 entrata in vigore il 31 luglio 2010 ha introdotto la SCIA sostituendo il precedente iter procedurale previsto dall’art. 85 del già citato D. Lgs. 59/2010 (dichiarazione inizio attività – decorrenza di almeno 30 gg. - comunicazione inizio attività) che permette di avviare l’attività di impresa con un’unica preventiva comunicazione in cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti previsti.
Per effettuare la SCIA, occorre utilizzare i modelli di seguito indicati iscrizione nell’Elenco attualmente presenti sul sito che dovranno essere allegati alla domanda telematica di Comunicazione Unica presentata al Registro delle Imprese unitamente ai mod. S5, I1, I2 o UL.
La data di inizio attività deve coincidere con la data di presentazione della domanda al Registro Imprese che, nel termine di 60 gg., in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge di riferimento o da atti amministrativi a contenuto generale, dovrà adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che il soggetto interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato pari a 30 gg..
SCIA
Per esercitare l'attività i soggetti interessati devono dimostrare il possesso di:
- requisiti morali (assenza di condanne per determinati reati e di misure contro la delinquenza mafiosa);
- requisito professionale (attitudine tecnica) consistente nell'aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali oppure aver conseguito un diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche oppure aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti nell'ambito di imprese del settore;
- requisito di capacità finanziaria di cui all’art. 6 della legge 1442/41 per un importo di Euro 100.000,00. A formare tale somma possono concorrere:
-Il capitale sociale versato le cui variazioni, rispetto alla quota iniziale, devono essere comunicate alla Camera di Commercio;
- Garanzia fidejussoria che dovrà accompagnare l'attività della Casa di Spedizioni salvo che subentrino le sopraindicate forme di garanzia finanziaria.
In caso di società i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3 del DPR 252/1998
L'esercizio dell'attività può essere effettuato dalla filiale o sede secondaria di una società previo possesso dei requisiti di capacità finanziaria e requisiti morali e professionali in capo al Responsabile tecnico.
Alla Segnalazione certificata di inizio attività deve essere allegata:
- la Dichiarazione inizio attività (DIA) resa dall'aspirante spedizioniere in sostituzione, come disposto dal D. Lgs. n. 112/98, della licenza di cui all’art. 115 del TULPS, o l’esonero della stessa rilasciata da parte del competente Comune al quale incombe la verifica della sussistenza dei requisiti di legge, dichiarati ai sensi del DPR 445/2000 e richiesti per l’esercizio dell’attività di spedizioni;
- la ricevuta del deposito cauzionale di Euro 258,23 costituito presso gli uffici della Banca d'Italia Sezione di Tesoreria dello Stato o mediante fidejussione assicurativa/bancaria
Avvertenze: Si racomanda nella compilazione telematica della pratica, di inserire il codice C26 nel file contenente uno dei modelli SCIA riportati nella sezione modulistica
Qualora l'attività di spedizioniere venga esercitata nelle province di Latina, Frosinone, Rieti, Viterbo o Terni sarà necessario contattare le rispettive Camere di Commercio di competenza al fine di conoscere l'esatta procedura per la presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di inizio attività) e la conseguente verifica dei requisiti previsti dalla normativa
MODIFICHE
Ai fini dell'aggiornamento dell'Elenco ai sensi della Circolare Ministeriale n. 3536/C dell'6/5/2010 lo spedizioniere ha l’obbligo di comunicare tutte le eventuali variazioni intervenute, in particolare le Società devono comunicare la variazione del legale rappresentante o del responsabile tecnico di filiale il quale deve essere in possesso dei requisiti professionali e morali, la variazione della sede e la variazione della denominazione o ragione sociale.
CANCELLAZIONE
Può intervenire su richiesta di parte, per trasferimento e d'ufficio.
Svincolo della polizza assicurativa/bancaria e del deposito cauzionale rispettivamente previsti dall’art, 6 e 10 della legge 1442/41.
In seguito alla cessazione dell'attività ed alla cancellazione dall'Elenco è previsto lo svincolo del deposito cauzionale o della polizza assicurativa/bancaria costituita ai fini dell’iscrizione.
Se trattasi di polizza assicurativa/bancaria l’interessato può chiedere contestualmente la cancellazione e lo svincolo della polizza.
Se trattasi di deposito cauzionale costituito presso la Cassa Depositi e Prestiti (fino al 31/10/2004) o presso gli uffici della Banca d'Italia Sezione di Tesoreria dello Stato l’interessato può presentare la richiesta di svincolo decorsi 18 mesi dalla data di cessazione dell’attività di spedizioniere dal Registro Imprese o dalla data di cancellazione dall’Elenco o in alternativa, seguire la procedura prevista dalla legge 1138/49 (produrre copia dell’avvenuta pubblicazione, per estratto, della richiesta di rimborso sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” ed il “Messaggero”)