Sono mediatori marittimi i soggetti - persone fisiche o giuridiche - che esercitano professionalmente la mediazione nei contratti di costruzione, compravendita, locazione e noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose.
Il Ruolo interprovinciale dei mediatori marittimi, tenuto dalla Camera di Commercio di Roma, comprende le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, Terni, ed è diviso in due sezioni:
Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 59/2010 art. 75 è stato soppresso dall'8 maggio 2010 il ruolo interprovinciale dei mediatori marittimi mantenendo comunque invariata la normativa di riferimento ed il possesso dei requisiti previsti.
In attesa dell'emanazione di un Regolamento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, previsto dall'art. 80 del citato Decreto che dovrà disciplinare le modalità di transito nel Registro Imprese e/o nel Rea dei soggetti già iscritti nel Ruolo nonché le nuove procedure di iscrizione di coloro che intendono esercitare detta attività, lo stesso Ministero ha disposto che l'ufficio camerale competente alla verifica dei requisiti deve continuare ad iscrivere transitoriamente i soggetti richiedenti nel soppresso Ruolo al fine dell'aggiornamento.
Dal 31 luglio 2010 l'attività di mediazione marittima può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza; difatti l'art. 49 comma 4 bis della L. 122/2010 entrata in vigore il 31 luglio 2010 ha introdotto la SCIA sostituendo il precedente iter procedurale previsto dall'art. 85 del già citato D. Lgs. 59/2010 (dichiarazione inizio attività - decorrenza di almeno 30 gg. - comunicazione inizio attività) che permette di avviare l'attività di impresa con un'unica preventiva comunicazione in cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti previsti.
Per effettuare la SCIA, occorre utilizzare i modelli di seguito indicati che dovranno essere allegati alla domanda telematica di Comunicazione Unica presentata al Registro delle Imprese unitamente ai mod. S5, I1, I2 o UL.
La data di inizio attività deve coincidere con la data di presentazione della domanda al Registro Imprese che, nel termine di 60 gg., in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge di riferimento o da atti amministrativi a contenuto generale, dovrà adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che il soggetto interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato pari a 30 gg..
SCIA
Può essere richiesta sia in forma individuale che in forma societaria (i requisiti devono essere posseduti dal legale o dai legali rappresentanti della società).
Il mediatore marittimo deve costituire un deposito cauzionale nella misura di Euro 258,33 per la sezione ordinaria e di Euro 516, 46 per la sezione speciale.
La cauzione, prevista dall'art.23 della legge 478/68, è vincolata con diritto di prelazione all'adempimento delle obbligazioni assunte dal mediatore nell'esercizio della professione, può essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o con deposito in denaro presso gli uffici della Banca d'Italia Sezione di Tesoreria Centrale dello Stato (Via dei Mille n. 52 - 00185 Roma) per la provincia di Roma, mentre per le altre province della Regione Lazio presso le rispettive Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato da ricercare sul sito www.cassaddpp.it ;.
Per effettuare la SCIA i soggetti interessati devono possedere:
Qualora l'attività di mediatore marittimo venga esercitata nelle province di Latina, Frosinone, Rieti, Viterbo o Terni sarà necessario contattare le rispettive Camere di Commercio di competenza al fine di conoscere l'esatta procedura per la presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di inizio attività) e la conseguente verifica dei requisiti previsti dalla normativa
La prova di esame ha luogo annualmente. Il Bando di avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO
La Camera di Commercio rilascia a ciascun mediatore la tessera personale di riconoscimento prevista dall’art.26 del DPR n.66/73 soggetta a convalida biennale. La tessera viene rilasciata a condizione che il mediatore marittimo dimostri l’esercizio effettivo dell’attività di mediazione mediante iscrizione nel Registro delle Imprese.
Per il rilascio l’interessato deve produrre:
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domanda in bollo da Euro 14,62;
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una marca da bollo da Euro 14,62;
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n. 2 foto formato tessera di cui una legalizzata;
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l’attestazione di un versamento di Euro 5,00 su c/c 35801000 intestato alla CCIAA di Roma
Modifica
Ai fini dell'aggiornamento del Ruolo previsto dalla Circolare Ministeriale n. 3536/C del 6/5/2010 il mediatore marittimo ha l’obbligo di comunicare tutte le eventuali variazioni intervenute, in particolare le società devono comunicare la variazione del legale rappresentante il quale deve essere in possesso dei requisiti professionali e morali;.
Cancellazione
Può intervenire su richiesta di parte, per trasferimento e d'ufficio.
Svincolo del deposito cauzionale e della polizza assicurativa/bancaria
In seguito alla cessazione dell'attività ed alla cancellazione dal Ruolo è previsto lo svincolo del deposito cauzionale o della polizza assicurativa/bancaria costituita ai fini dell’iscrizione nel Ruolo.
Se trattasi di polizza assicurativa/bancaria l’interessato può chiedere contestualmente la cancellazione e lo svincolo della polizza.
Se trattasi di deposito cauzionale costituito presso la Cassa Depositi e Prestiti (fino al 31/10/2004) o presso gli uffici della Banca d'Italia- Sezione di Tesoreria dello Stato l’interessato può presentare la richiesta di svincolo decorsi 18 mesi dalla data di cessazione dell’attività di mediazione marittima dal Registro Imprese o dalla data di cancellazione dal Ruolo o in alternativa, seguire la procedura prevista dalla legge 1138/49 (produrre copia dell’avvenuta pubblicazione, per estratto, della richiesta di rimborso sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” ed il “Messaggero”)