Le imprese artigiane, che si avvalgono della collaborazione di familiari, devono presentare domanda all'Albo delle Imprese Artigiane per l'inclusione o l'esclusione dei collaboratori familiari.
La delibera della Commissione Provinciale Artigianato viene quindi resa nota all'INPS mediante invio di apposito modello denominato 503/m.
La richiesta di iscrizione o cessazione del collaboratore familiare può essere presentata contestualmente alla richiesta di iscrizione o di cessazione dell'impresa artigiana, in tal caso non sono dovuti né i diritti di segreteria né la marca da bollo.
Le domande possono essere presentate presso il Comune dove ha sede l'impresa oppure, per via telematica, direttamente all'Albo Imprese Artigiane (presso la Camera di Commercio) mediante applicazioni dell'applicazione STARWEB e COMUNICA.
Si considerano familiari coadiuvanti:
- il coniuge;
- i figli legittimi o legittimati, adottivi e gli affiliati;
- i figli naturali legalmente riconosciuti;
- i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge;
- i minori rgolarmente affidati;
- i nipoti in linea diretta;
- i fratelli e le sorelle;
- gli ascendenti (genitori, nonni, bisnonni) e gli equiparati ai genitori (adottanti, affilianti, genitori naturali di figli legalmente riconosciuti ecc.);
- i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado.