Le sanzioni amministrative del Registro delle Imprese vengono elevate nel caso in cui la domanda di iscrizione al Registro Imprese o la denuncia al Repertorio Economico Amministrativo venga presentata oltre i 30 giorni dalla data dell'atto o dell'evento (art. 18 Legge n.340/2000).
Il termine è ridotto a 20 giorni per il deposito dell'atto costitutivo delle società di capitali e cooperative.
In particolare:
- i 30 giorni si contano partendo dal giorno successivo alla data dell'atto o dell'evento;
- se il termine cade di sabato o di giorno festivo la presentazione della domanda è considerata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo (art. 3 D.P.R. 558/99);
- qualora la domanda venga spedita tramite posta, si considera giorno di presentazione la data del timbro postale di spedizione.
La sanzione amministrativa viene notificata a tutti i soggetti obbligati alla presentazione della domanda ed anche alla società, in quanto responsabile in solido (art. 14 L. 689/81).
Sono soggetti sanzionabili, a seconda dell'atto o dell'evento, l'amministratore unico, i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci effettivi, i soci amministratori delle società di persone, i legali rappresentanti, i titolari di ditta individuale e i notai.
Sanzioni amministrative relative ad iscrizioni e depositi nel Registro Imprese
(beneficiario Erario)
Vengono applicate per le domande di iscrizione e per i depositi nel Registro Imprese presentati oltre i 30 giorni dalla data dell'atto o dell'evento, per quegli atti o eventi il cui termine è stabilito dalla legge (il termine è di 20 giorni per il deposito dell'atto costitutivo delle società di capitali e cooperative).
Importi
Imprese individuali, notai, intermediari
Per le imprese individuali (iscrizioni, cessazioni, modifiche di cui all’art. 2196 c.c.), per i notai (iscrizioni e modifiche degli atti costitutivi di società di capitali, iscrizioni di società di persone quando istituite con atto pubblico, trasferimenti d’azienda, trasferimenti delle partecipazioni) e per gli intermediari di cui all’art. 36 della legge 133/2008 co.1 bis (trasferimenti delle partecipazioni).
Società, cooperative e consorzi
L’art. 9 della legge 180/2011, entrata in vigore il 15/11/2011, ha modificato come segue l'articolo 2630 c.c.:
“Art. 2630. – (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi). – Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.”
Considerato che ai sensi dell’art.1 della legge 689/81 si deve applicare la norma in vigore al momento della commissione dell’illecito (principio di legalità), occorrerà distinguere quando la violazione amministrativa si è verificata.
Pertanto, per le sanzioni connesse agli adempimenti con la scadenza del termine fino al 14/11/2011 restano validi gli importi previsti dal Dlgs 61/2002:
- € 412,00 (art. 2630 c.c. come modificato dal Dlgs 61/2002)
- € 549,34 (art. 2630 co.2 c.c. come modificato dal Dlgs 61/2002) per ritardato o omesso deposito del bilancio delle società di capitali
Per le sanzioni relative agli adempimenti con scadenza del termine dal 15/11/2011 sono applicati i seguenti importi:
- € 68,66 (art. 2630 c.c. come modificato dalla L.180/2011) per le domande presentate entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto
- € 206,00 (art. 2630 c.c. come modificato dalla L.180/2011) per le domande presentate oltre i 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto
- € 91,56 (art. 2630 co.2 c.c. come modificato dalla L.180/2011) per le domande relative al deposito del bilancio delle società di capitali presentate entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto
- € 274,66 (art. 2630 co.2 c.c. come modificato dalla L.180/2011) per le domande relative al deposito del bilancio delle società di capitali presentate oltre i 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto e per gli omessi depositi del bilancio
L'importo si applica per ogni soggetto obbligato alla presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 5 L.689/81: "quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge".
Modalità di pagamento delle sanzioni relative alle iscrizioni e depositi nel Registro Imprese
Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F23 (codice tributo 741T) presso le banche, i concessionari o gli uffici postali, entro 60 giorni dalla notifica del processo verbale.
Entro 10 giorni dal pagamento la ricevuta deve essere trasmessa alla Camera di Commercio secondo le seguenti modalità:
- consegnata direttamente agli sportelli "cassa" della Camera di Commercio
- inviata al fax al n. 06-52082313
- inviata per posta semplice al Registro Imprese Procedimenti d'ufficio - Viale Oceano Indiano, 17 - 00144 Roma
- inviata per posta elettronica al seguente indirizzo: procedimentidufficio.ri@rm.camcom.it
Ad avvenuta notifica, ogni soggetto obbligato principale dovrà corrispondere, oltre all'importo relativo alle sanzioni, € 12,20 per rimborso spese di procedimento e € 7,70 per rimborso spese di notifica.
Sanzioni amministrative relative a denunce al REA - Repertorio Economico Amministrativo
(beneficiario Camera di Commercio)
Vengono applicate per le denunce presentate al Repertorio Economico Amministrativo oltre i 30 giorni dalla data dell'evento per:
- l'inizio, modifica o cessazione dell'attività (per le società e per i soggetti iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo, come le associazioni e gli enti)
- l'apertura, modifica o cessazione di una unità locale (per le società, per i soggetti iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo e per le imprese individuali)
- per la nomina o cessazione di qualifiche tecniche (per le società, per i soggetti iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo e per le imprese individuali)
- iscrizioni e modifiche di soggetti iscritti nel Repertorio Economico Amministrativo (enti, associazioni)
Importi
€ 10,00 sanzione minima (per la presentazione della denuncia oltre il 30° giorno ed entro il 60° giorno dalla data dell'evento).
L'importo si applica per ogni soggetto obbligato alla presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 5 L.689/81: "quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge".
€ 51,00 sanzione massima (per la presentazione della denuncia oltre il 60° giorno dalla data delll'evento).
L'importo si applica per ogni soggetto obbligato alla presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 5 L.689/81: "quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge".
Modalità di pagamento delle sanzioni relative alle denunce al Repertorio Economico Amministrativo
Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica del processo verbale, secondo le seguenti modalità:
- con versamento sul c/c postale 66125006 intestato a "Camera di Commercio di Roma - Sanzioni Amministrative"
- presso gli sportelli "cassa" della Camera di Commercio
Ad avvenuta notifica, ogni soggetto obbligato principale dovrà corrispondere, oltre all'importo relativo alle sanzioni, € 12,20 per rimborso spese di procedimento e € 6,60 per rimborso spese di notifica.
Per le sanzioni relative al Repertorio Economico Amministrativo è ammesso il pagamento contestuale alla presentazione della denuncia. In questo caso all'importo relativo alle sanzioni si dovranno aggiungere una tantum € 12,20 per rimborso spese di procedimento.
Mancato pagamento
(per sanzioni relative al Registro Imprese e al Repertorio Economico Amministrativo)
Le sanzioni amministrative non pagate entro 60 giorni dall'avvenuta notifica saranno trasmesse al Servizio Accertamenti e Sanzioni Amministrive di via Capitan Bavastro, al fine dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione.
Entro 30 giorni dall'avvenuta notifica del processo verbale, è possibile presentare al Servizio Accertamenti e Sanzioni Amministrative di via Capitan Bavastro eventuali contestazioni avverso le sanzioni amministrative applicate, nonchè si potrà chiedere di essere sentiti (art. 18 L.689/81)