Albo delle Società Cooperative

L'Albo delle Società Cooperative è stato istituito presso il Ministero delle Attività Produttive nel 2004, l'iscrizione è obbligatoria per tutte le Cooperative.

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Albo società cooperative
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Il D.M. 23.6.2004 (pubblicato nella G.U. n. 162 del 13.7.2004) ha istituito l'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive, che con circolare attuativa del 6.12.2004, ne ha disciplinato le modalità di iscrizione.

Devono quindi iscriversi all'Albo tutte le Cooperative, esistenti alla data di istituzione dell'Albo stesso o costituite successivamente.
Nell'Albo non trovano ancora possibilità di iscrizione le società di muto soccorso e gli altri enti mutualistici non societari, che saranno oggetto di un futuro provvedimento ministeriale.

L'Albo, che sostituisce i Registri Prefettizi e lo Schedario Generale della cooperazione, è gestito con modalità informatiche dal Ministero che si avvale degli uffici delle Camere di Commercio.

Termine per l'iscrizione
Il termine di iscrizione all'Albo delle società cooperative è stato prorogato al 31/3/2005, sia per le società cooperative a mutualità prevalente (L.306 del 27/12/2004) che per le società cooperative a mutualità non prevalente (Decr. Map. 15/3/2005).

Sanzioni per mancata iscrizione
L'iscrizione all'Albo è necessaria, oltre che ai fini anagrafici, quale presupposto per le agevolazioni fiscali previste.
A tal fine il Ministero ha precisato che la mancata iscrizione all'Albo, non consentendo lo svolgimento della normale attività di vigilanza da parte del Ministero stesso, configura un funzionamento irregolare della società, sanzionabile con l'adozione del provvedimento di gestione commissariale previsto dall'art. 2545 sexiesdecies cc.

Lo stesso Ministero ha ulteriormente precisato che la mancata presentazione della domanda preclude l'attribuzione del numero di iscrizione all'Albo, che è un requisito di "completezza formale e sostanziale degli atti e dei documenti prodotti dalle Cooperative". Da ciò consegue la non ricevibilità da parte della Pubblica Amministrazione della documentazione priva del citato numero di iscrizione, compresa quella destinata al Registro delle Imprese ( deposito bilanci, modifiche si statuto, variazione negli organi sociali ecc.).

Modalità di iscrizione

Le Società Cooperative devono presentare la domanda all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale della Cooperativa.
La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale, deve essere inviata per via telematica, con il sistema Telemaco, o presentata con supporto informatico e firma digitale.

La domanda deve essere redatta utilizzando il modulo informatico "C17 Modulo Albo Cooperative" scaricabile dal sito del Ministero dello sviluppo economico e presente nel programma Fedra.
Gli strumenti informatici necessari per la presentazione della domanda, nonchè il modulo di domanda stesso, sono disponibili e liberamente scaricabili dal sito di InfoCamere http://web.telemaco.infocamere.it.

Sono inoltre disponibili le istruzioni per la compilazione del modello C17.

Il modulo C17 deve essere allegato ad una domanda del Registro delle Imprese, seguendo le istruzioni allegate alla circolare ministeriale.

In particolare:

  • per le società che abbiano già predisposto una domanda per un adempimento nel Registro delle Imprese, il modulo C17 va allegato a tale domanda
  • per le società che non abbiano già predisposto una domanda, il modulo C17 va allegato al modulo S2
  • per le società di nuova costituzione, il modulo C17 deve essere allegato alla domanda di iscrizione S1.

 I diritti da corrispondere sono di 40 euro.

Nella domanda occorre indicare la sezione dell'Albo per la quale si richiede l'iscrizione:

  • Sezione a "mutualità prevalente": in tale sezione devono iscriversi le società cooperative, di cui agli artt. 2512, 2513 e 2514 c.c.
    Nell'ambito di questa sezione è stata creata un ulteriore sezione per le cooperative a mutualità prevalente di diritto, come ad esempio le cooperative sociali, qualificate in tal modo direttamente dalla legge.
  • Sezione "cooperative diverse" devono iscriversi le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.

Nella domanda di iscrizione la società cooperativa dovrà indicare inoltre l'appartenenza ad una delle categorie previste dall'art. 4 del decreto istitutivo.

 Le cooperative non soggette alla normativa sulla mutualità prevalente (in particolare banche popolari e consorzi agrari), di cui all'art. 5 della L. 366/2001, non dovranno indicare nel modulo C17 la sezione, ma dovranno solo sottoscrivere la dicitura per loro prevista nel modulo stesso.

 Le cooperative sociali, inoltre, devono indicare nel modulo i caratteri distintivi delle cooperative stesse, come previsto dalla legge che le disciplina la L. 381/1991, ottoscrivendo gli appositi riquadri.

Alle cooperative edilizie ed ai loro consorzi viene chiesto di indicare il numero dei soci ed eventualmente di sottoscrivere che "alla data odierna ciascun socio possiede quote od azioni per un valore non inferiore a 258,23 euro".

La domanda pervenuta al Registro delle Imprese, sarà trasmessa automaticamente al Ministero, al momento della sua evasione, tramite il sistema informatico camerale. L'ufficio del Registro delle Imprese prima di procedere all'evasione della domanda, verifica se la domanda è stata sottoscritta e compilata. Eventuali integrazioni possono essere richieste all'utente tramite Io strumento della gestione correzioni previsto per le domande telematiche.

Il Ministero, ricevuta la domanda, procede alla verifica dei dati e può richiedere eventuali integrazioni o rettifiche direttamente alle Cooperative interessate.
Il Ministero stesso attribuisce a ciascuna società cooperativa un numero di iscrizione con l'indicazione della sezione di appartenenza.
Il numero di iscrizione viene reso disponibile tramite il sistema informatico delle Camere. Tale numero deve essere indicato dalla società nei propri atti e nella propria corrispondenza.

Deposito annuale dei dati di bilancio e/o modifica dello statuto

Le società cooperative già iscritte all'albo che depositano annualmente i propri bilanci al Registro delle Imprese, sono tenute ad allegare alla domanda di deposito dei bilancio il "Quadro per modulo allegato al bilancio".

Finalità del modulo

  • Con tale modulo, per le cooperative a mutualità prevalente, gli amministratori al momento del deposito del bilancio devono dichiarare che nella società permane la condizione di mutualità prevalente, evidenziando i dati richiesti, di cui agli artt. 2513 e 2425 c.c, estratti dal bilancio e dalla nota integrativa.

A tale proposito il Ministero ha precisato che le indicazioni riportate in sede di deposito del bilancio riferito all'esercizio 2004 non modificano la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente acquisita in sede di prima iscrizione, avendo recepito nello statuto le disposizioni dettate dall'art. 2514 c.c.

Le cooperative a mutualità prevalente di diritto, di cui agli artt. 11 1-septies, 111 undecies e 223 terdecies disp. att. cc., non sono tenute alla presentazione dei dati di bilancio per documentare la permanenza dei requisiti di mutualità prevalente.

Sono considerate cooperative a mutualità prevalente di diritto le seguenti tipologie di società cooperative:
- cooperative sociali (art. 111-septies disp.att. c.c.)
- cooperative agricole in cui la quantità o il valore dei prodotti conferiti da i soci supera il 50 % della quantità o del valore totale dei prodotti (art. 111-septies disp. att. c.c. e art. 2513 c.c.)
- banche di credito cooperativo che rispettino le norme delle leggi speciali (art. 223-terdecies comma 1 disp. att. c.c.).

  • Il modulo consente di modificare la sezione e/o la categoria di appartenenza, anche quando ciò consegue da una modifica apportata allo statuto.
    Le modifiche statutarie che non comportino modifica della sezioine e/o della categoria di appartenenza non vanno dichiarate.
Numeri telefonici e siti internet

FEDRA con firma digitale


informazioni Call Center CCIAA di Roma 800 800 077
scaricare il programma http://web.telemaco.infocamere.it
assistenza sul programma 199502010
e-mail per assistenza sul programma assistenza.infocamere.it

TELEMACO
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assistenza telemaco 199502010
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punto informativo, manuali di istruzioni e altre informazioni web.telemaco.infocamere.it

Cosa fare per accedere al servizio

La documentazione può essere presentata tramite supporto informatico o per via telematica.

Dal  16 aprile 2007  la presentazione su supporto informatico, relativamente alle società, può essere effettuata, su appuntamento esclusivamente il lunedì e il giovedì dalle ore 13,30 alle ore 15,00 (si ricorda che la cassa chiude alle ore 14,45).

L'appuntamento può essere fissato telefonicamente al numero 0652082255 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,45 alle ore 12,30.

E' comunque possibile l'invio per posta spedendo la pratica su supporto informatico con firma digitale, completa dell'attestazione del pagamento dei diritti di segreteria, al seguente indirizzo: CCIAA Roma - Registro Imprese, Via de' Burrò, 147 - 00186 Roma.

Costi

I diritti per l'iscrizione ammontano a Euro 40,00.
I diritti di segreteria sono pagabili presso le casse delle sedi camerali abilitate, sul c/c postale 332007 intestato alla Camera di Commercio di Roma oppure, in caso di invio telematico, prelevati direttamente dal fondo utente.

La domanda di iscrizione all'Albo delle Cooperative è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di euro 14,62 (cfr Risoluzione n.79/E dell'Agenzia delle Entrate del 17/6/2005).

Se la domanda di iscrizione all'Albo delle Cooperative è presentata contestualmente ad un'altra domanda al Registro Imprese l'imposta di bollo dovuta è di euro 65,00 (art. 1 co.1-ter della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 642/1972).


Riferimenti

Registro Imprese - Atti societari
Ufficio competente: Area IV Registro Imprese - Posizione organizzativa Atti societari
Indirizzo e-mail: attisocietari@rm.camcom.it
Indirizzo: Le pratiche relative alle società devono essere presentate per via telematica. Per la presentazione delle pratiche su supporto informatico gli Uffici ricevono esclusivamente su appuntamento che può essere fissato telefonicamente contattando il numero 0652082255 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30.
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