Camera di Commercio di Roma - CCIAA Roma - Importi diritto annuale 2007

Importi dovuti dalle imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese a decorrere dal 1 gennaio 2007

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Importi diritto annuale 2007
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Il diritto annuale è un tributo che ciascun soggetto iscritto o annotato al Registro delle Imprese deve versare a favore della camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale è situata la propria sede.

Qualora l'attività economica venga esercitata anche attraverso sedi secondarie e/o unità locali, dovrà inoltre essere versato il diritto relativo a queste ultime, secondo le due ipotesi seguenti:

  • nel caso in cui le unità locali siano ubicate nella stessa provincia della sede, l'impresa dovrà pagare alla stessa camera di commercio la somma degli importi dovuti per la sede principale e per le unità locali;
  • ove le unità locali siano ubicate in province diverse da quella della sede principale, l'impresa dovrà versare il diritto corrispondente a ciascuna delle camere di commercio competenti per territorio.


Il diritto non è frazionabile, deve essere pagato in un'unica soluzione ed è dovuto interamente da parte di chi risulta iscritto al Registro delle Imprese anche solo per una parte dell'anno di riferimento.
In caso di trasferimento della sede legale da una provincia all'altra, l'impresa è tenuta ad effettuare il pagamento del diritto annuale solo a favore della Camera di Commercio nella cui provincia aveva sede al 1° gennaio dell'anno di riferimento o, se costituitasi in data successiva, a tale ultima data.

MODI E TERMINI DEL PAGAMENTO

Il versamento dovrà essere effettuato, in un'unica soluzione,  entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle  imposte sui redditi (modello F24) che per il 2007 è il 16/06/2007 (salvo il diverso termine previsto dall'art. 17 del D.P.R. 7/12/2001 n. 435, e successive modificazioni, per le società di capitali con esercizio non coincidente con l'anno solare), posticipato al 18/06/2007 in quanto il 16 ed il 17 giugno cadono rispettivamente di sabato e di domenica. 

Per i pagamenti effettuati nei trenta giorni successivi ai suddetti termini (per il 2007 dal 19 giugno al 18 luglio) si applica la maggiorazione dello 0,40%. Tale maggiorazione è comunque dovuta, anche in caso di compensazione di crediti, per versamenti effettuati entro 30 giorni dal termine di scadenza. 

Per i soggetti sottoposti agli studi di settore in vigore per l'anno 2006, il differimento del termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi disposto dal DPCM 14 giugno 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2007, si applica anche al diritto annuale (Circolare Ministero Sviluppo Economico del 6/07/2007). Pertanto sarà possibile eseguire il versamento entro il  9 luglio 2007 senza alcuna  maggiorazione, e dal 10 luglio fino all'8 agosto 2007 con la maggiorazione dello 0,40%.

E' possibile compensare gli importi a credito e a debito relativi al diritto annuale (codice tributo 3850) con gli importi rispettivamente a debito e a credito relativi sia al medesimo che ad altri tributi. Il credito del diritto annuale può essere utilizzato in compensazione esclusivamente entro 24 mesi dalla data del pagamento.

Dal 1° gennaio 2007 per tutti i contribuenti titolari di Partita Iva è obbligatorio il versamento per via telematica con le modalita' riportate dal sito dell' Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it )

IMPORTI DOVUTI

- Soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle Imprese

Per i soggetti iscritti o annotati nella sezione speciale del Registro delle Imprese (piccoli imprenditori, società semplici, imprese individuali artigiane ed agricole) l'importo del diritto è dovuto in cifra fissa ed è stato determinato con decreto 23 marzo 2007 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nella misura riportata nella sottostante tabella.

Misura del Diritto annuale per imprese iscritte o annotate nella sezione speciale
Tipo di impresa Euro per sede Euro per unità locali
Imprenditori agricoli, piccoli imprenditori, società semplici agricole, imprese artigiane individuali 80,00 16,00
Società semplici non agricole 144,00 29,00
Società tra avvocati 170,00 34,00
Unità locali di imprese estere iscritte nel R.E.A. di cui all'articolo 9, comma 2 punto b), del D.P.R. 7 dicembre 1995, n.581 (per ciascuna unità locale)   110,00

Gli importi indicati in tabella relativi alle unità locali, si riferiscono a camere di commercio che non applicano maggiorazioni. Si precisa che la camera di Roma non applica alcuna maggiorazione.

Le imprese che esercitano un'attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di esse, in favore della camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, eventualmente maggiorato della percentuale stabilita dalle camere di commercio competenti per territorio.

- Soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese

Per i soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese (tutti i tipi di società, escluse le società semplici e tutte le imprese individuali non iscritte come piccoli imprenditori) l'importo del diritto dovuto è commisurato al fatturato complessivo dell'impresa conseguito nell'anno precedente, come stabilito dall'art.17 della legge n.488/1999 ed è calcolato secondo la misura fissa e le aliquote determinate con decreto 23 marzo 2007,  del Ministro dello Sviluppo Economico  di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, come riportate nella tabella seguente: 

Fasce di fatturato per le imprese iscritte alla sezione ordinaria
Scaglioni di fatturato da euro a euro Misure fisse e aliquote Importi dovuti in base agli scaglioni di fatturato
da 0,00 a 516.456,00 € 373,00 (Misura fissa) 373,00

da 516.456,01 a 2.582.284,00

0,0070% 373,00 + 0,0070% della parte eccedente 516.456,00
da 2.582.284,01 a 51.645.689,00 0,0015% 517,61 + 0,0015% della parte eccedente 2.582.284,00
da 51.645.689,01  e oltre 0,0005%
(fino ad un massimo
 di € 77.500,00)
1.253,56 + 0,0005% della parte eccedente 51.645.689,00

L'importo totale risulta dalla somma degli importi dovuti per ciascuna fascia calcolati applicando la misura fissa e le aliquote per le fasce di fatturato successive fino a quella nella quale rientra il fatturato complessivo dell'impresa (diritto dovuto per il primo scaglione più le aliquote applicabili per gli altri scaglioni successivi di fatturato).

Per l'anno 2007, l'art. 3 comma 2 del citato decreto, stabilisce che nel caso in cui dall'applicazione delle aliquote della tabella sopra riportata deriva un importo uguale o superiore a quello dovuto per l'anno 2006, le imprese sono tenute a versare lo stesso importo dell'anno 2006. Le imprese sono invece tenute a versare l'importo derivante dalle aliquote di cui alla tabella nel caso in cui lo stesso importo sia inferiore a quanto dovuto nel 2006.

Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, il diritto dovuto per l'anno 2007, dai sottoindicati soggetti sarà il seguente:

Misura del Diritto annuale per imprese iscritte nella sezione ordinaria
Tipo di impresa Euro per sede Euro per unità locali
Imprese individuali, società cooperative e consorzi 93,00 19,00
Società di persone (Snc, Sas) 170,00 34,00
Società di capitali con fatturato 2005 fino a € 516.456,00 373,00 75,00
Sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero (per ciascuna sede secondaria)   110,00

Gli importi indicati in tabella relativi alle unità locali, si riferiscono a camere di commercio che non applicano maggiorazioni. La camera di Roma non applica alcuna maggiorazione.

Le imprese che esercitano un'attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di esse, in favore della camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di euro 120, eventualmente maggiorato della percentuale stabilita dalle camere di commercio competenti per territorio.

Arrotondamenti: gli importi parziali, per la sede legale e per le eventuali unità locali, necessari per determinare il diritto totale dovuto devono essere sempre arrotondati all'unità di euro secondo il seguente criterio generale: se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per eccesso; se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto.

NUOVE ISCRIZIONI AL REGISTRO IMPRESE

Le imprese che si iscrivono al Registro delle Imprese nel corso dell'anno 2007 sono tenute ad effettuare il versamento del diritto annuale tramite modello F24 o direttamente agli sportelli della camera di commercio, secondo gli importi previsti dal sopracitato decreto ed indicati nella sottostante tabella:

Misura del Diritto annuale per le nuove imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese nel corso dell'anno 2007
Tipo di impresa Euro per Sede Euro per Unità locali
Imprese individuali iscritte nella sez. speciale, società semplici agricole

 80,00

 16,00

Imprese individuali iscritte nella sez. ordinaria, società cooperative, consorzi

 93,00

 19,00

Società semplici non agricole

 144,00

 29,00

Società di persone (Snc, Sas)

 170,00

 34,00

Società tra avvocati

 170,00

 34,00

Società di capitali

 373,00

 75,00

Sedi secondarie e unità locali di imprese estere  

 110,00


Il versamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione nel Registro delle Imprese, tramite modello F24, o direttamente agli sportelli della Camera di Commercio.

Dal 1° gennaio 2007 per i titolari di Partita Iva è obbligatorio il versamento per via telematica con le modalita' riportate dal sito dell' Agenzia delle Entrate


SANZIONI IN CASO DI MANCATO, RITARDATO O PARZIALE PAGAMENTO

Nei casi di tardivo od omesso pagamento si applica una sanzione amministrativa tributaria variabile dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

La circolare MAP del 16 ottobre 2003 n. 3567/C ha disposto l'applicazione del principio del ravvedimento operoso al mancato versamento del diritto annuale in favore delle camere di commercio.

L'isituto del ravvedimento operoso, previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 18/12/1997, n. 472, e ripreso dall'art. 6 del D. I. n. 54/05, consente al contribuente, con specifici limiti, di sanare spontaneamente le violazioni commesse mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria.

Condizioni per il ravvedimento operoso

Il contribuente può avvalersi del ravvedimento:

- purchè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza;

- provvedendo contestualmente al versamento

a) del tributo dovuto

b) degli interessi moratori

c) della sanzione ridotta

- entro il limite di tempo massimo di un anno dalla commissione della violazione.

Si rammenta che in mancanza anche di uno solo dei citati pagamenti il ravvedimento è inefficace.

Come si calcola

L'omesso o insufficiente versamento del diritto annuale può essere regolarizzato:

1) entro 30 giorni dalla commissione della violazione (cosiddetto ravvedimento breve, per il 2007 dal 19/06/2007 al 18/07/2007 che diventa per i soggetti sottoposti agli studi di settore dal 10/07/2007 all'8/08/2007) mediante il contestuale pagamento

a) del tributo dovuto

b) degli interessi moratori commisurati al tributo non versato, calcolati al tasso legale annuo con maturazione giornaliera, dal giorno di scadenza del termine al giorno in cui viene eseguito il pagamento

c) della sanzione ridotta pari al 3,75% dell'importo di cui al punto a) (ossia 1/8 della sanzione minima irrogabile pari al 30%).

Si precisa che il ravvedimento breve è alternativo al pagamento del diritto, che può essere effettuato entro i 30 gg successivi alla scadenza del termine, con l'applicazione della maggiorazione dello 0,40%.

2) entro un anno dalla commissione della violazione (cosiddetto ravvedimento lungo, per il 2007 dal 19/07/2007 al 16/06/2008) mediante il contestuale pagamento

a) del tributo dovuto

b) degli interessi moratori commisurati al tributo non versato, calcolati al tasso legale annuo con maturazione giornaliera dal giorno di scadenza del termine al giorno in cui viene eseguito il pagamento

c) della sanzione ridotta pari al 6% dell'importo di cui al punto a) (ossia 1/5 della sanzione minima irrogabile pari al 30%).

Il tasso di interesse legale è pari al 2,5% annuo fino al 31/12/2007. Con decorrenza 1°gennaio 2008 la misura del saggio degli interessi legali è fissata al 3% annuo (D.M. 12 dicembre 2007).



Modalità di versamento

Il versamento del diritto, degli interessi moratori e della sanzione ridotta deve essere eseguito con il modello F24, compilando la sezione "ICI ed altri tributi locali" ed utilizzando i seguenti codici tributo:

3850 per il diritto

3851 per gli interessi moratori

3852 per la sanzione ridotta.

Per ciascuno di essi deve inoltre essere indicato negli appositi spazi quale "codice ente" la sigla della provincia in cui ha sede la Camera di commercio destinataria del versamento ("RM" se trattasi di Roma) e quale "anno di riferimento", l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento.

I versamenti effettuati utilizzando il codice 3850 possono essere compensati con altri tributi, mentre è esclusa la possibilità di compensare i versamenti effettuati con i codici 3851 e 3852.

DEFINIZIONE DI FATTURATO

L'art. 1, co. 1, lettera f), del decreto 11 maggio 2001, n. 359 del Ministero dell'industria stabilisce che il termine fatturato indica:

  1. per gli enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del conto economico a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 la somma degli interessi attivi e assimilati e delle commissioni attive, come dichiarati ai fini dell'IRAP, ovvero, come precisato dal Ministero dell'industria con circolare n. 3513/C del 22 maggio 2001, la somma degli importi riportati nei righi IQ17 (interessi attivi e proventi assimilati) e IQ19 (commissioni attive) della colonna dei valori contabili del quadro IQ dell'IRAP (modello 2007);
  2. per i soggetti esercenti imprese di assicurazione tenuti alla redazione del conto economico a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, la somma dei premi e degli altri proventi tecnici, come dichiarati ai fini dell'IRAP, ovvero, come precisato dal Ministero dell'industria con circolare n. 3513/C del 22 maggio 2001, la somma degli importi riportati nei righi IQ37 (premi) e IQ38 (altri proventi tecnici) della colonna dei valori contabili del quadro IQ dell'IRAP (modello 2007); 
  3.  per le società e gli enti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari, la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, degli altri ricavi e proventi ordinari e degli interessi attivi e proventi assimilati, come dichiarati ai fini dell'IRAP, ovvero, come precisato dal Ministero dell'industria con circolare n. 3513/C del 22 maggio 2001, la somma degli importi riportati nei righi IQ1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni), IQ5 (altri ricavi e proventi), IQ17 (interessi attivi e proventi assimilati) della colonna dei valori contabili del quadro IQ dell'IRAP (modello 2007);
  4. per gli altri soggetti (imprese individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali ed equiparati, ecc.), la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, come dichiarati ai fini dell'IRAP e, in mancanza, come rappresentati nelle scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile, ovvero, come precisato dal Ministero dell'industria con circolare n. 3513/C del 22 maggio 2001, la somma degli importi riportati nei righi IQ1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e IQ5 (altri ricavi e proventi) della colonna dei valori contabili del quadro IQ dell'IRAP (modello 2007).

Soggetti obbligati al pagamento
Sono tenute al pagamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese alla data del 1° Gennaio 2007, ovvero nel corso dell'anno o frazione di esso (imprese individuali, società semplici, società commerciali, cooperative, consorzi e società consortili, aziende speciali e consorzi tra enti territoriali, gruppi economici di interesse europeo).
Sono soggette al pagamento del diritto annuale anche le società che risultano in liquidazione, nonchè le società che, pur avendo cessato l'attività non hanno effettuato la cancellazione dal Registro delle Imprese.
L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.
Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla camera di commercio ove è ubicata la sede legale o principale al 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce il pagamento o alla diversa data se l'impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio.



Soggetti non tenuti al pagamento
I soggetti iscritti solo al REA- Repertorio Economico Amministrativo (Associazioni, Fondazioni, enti morali etc.);
Le imprese in fallimento o liquidazione coatta amministrativa dall'anno 2006, tranne i casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa;
Le imprese individuali con attività cessata nell'anno 2006 e che abbiano presentato domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30/01/2007;
Le società ed altri enti collettivi con bilancio finale di liquidazione approvato nell'anno 2006,  purchè abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2007;
Le cooperative nei confronti delle quali l'autorità governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (art.2544 c.c.) nell'anno 2006.

Riferimenti

Diritto Annuale
Ufficio competente: Area IV Registro Imprese - Posizione Organizzativa "Diritto annuale"
Indirizzo e-mail: diritto.annuale@rm.camcom.it
Indirizzo: Viale Oceano Indiano 19 - 0144 Roma, Via Capitan Bavastro 116 - 00154 Roma, Via Tiburtina Km. 20 - 00012 Guidonia, Largo Cavour 6 - 00053 Civitavecchia, Via Filippo Turati 7 - 00049 Velletri
Orari: Dal lunedì al venerdì: 8.45 - 12.30 / 13.30 - 15.00 - Chiusura cassa ore 14.45. Nelle giornate prefestive gli sportelli sono aperti dalle ore 8.45 alle 12.30
Telefono: 800.800.077 - 06520821
Fax: 0652082445 - 0652082414
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