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Visti, legalizzazioni e dichiarazioni

Le imprese iscritte alla Camera di Commercio di Roma che svolgono operazioni di esportazione possono richiedere visti e dichiarazioni da apporsi sia sulle fatture sia su altri documenti.

Anche per l'apposizione dei Visti la modalità ordinaria è quella della Stampa in azienda ( vedi pagina Certificati di origine e Visti-Stampa in azienda); unica eccezione è il caso in cui tali documenti debbano essere legalizzati /apostillati in Prefettura in quanto la Prefettura non legalizza firme apposte digitalmente.
 

TIPOLOGIE DI VISTI E DICHIARAZIONI

Visto di deposito: può essere apposto su documenti per l'esportazione quando serva a perfezionare operazioni con l'estero. Non potendo accertare l'esattezza delle indicazioni contenute nei documenti emessi da organismi o enti ufficiali (ASL, Istituti nazionali di certificazione, ONU), l'Ufficio si limita ad apporre un semplice visto di deposito sull'originale conservando agli atti o un secondo originale o una copia conforme all'originale dei documenti stessi.La modalità di richiesta è telematica tramite applicativo CERT'O
 
Visto dei poteri di firma su fatture: alcuni Paesi esteri richiedono che sulle fatture destinate all'esportazione delle merci sia apposto un visto della Camera di Commercio.

In tale caso, le fatture dovranno essere timbrate e firmate solo da chi ha poteri di rappresentanza e, sulle stesse, verrà apposto un "visto dei poteri di firma".

Tali documenti non potranno contenere  dichiarazioni negative o discriminatorie (es. dichiarazione anti-israeliana). 

La modalità di richiesta del visto su fattura è esclusivamente telematica tramite applicativo CERT'O, analogamente a quanto avviene per la richiesta di Certificato di Origine. La fattura dovrà essere firmata digitalmente preferibilmente con modalità PADES.
 
Visto dei poteri di firma su Contratti, Procure, Mandati di rappresentanza, Dichiarazioni: alcuni paesi esteri richiedono che su tali documenti sia apposto un visto della Camera di Commercio.
La documentazione (in lingua inglese, francese o spagnolo), firmata da colui che ha i poteri di firma (tali poteri di firma dovranno risultare dalla visura del Registro delle Imprese), dovrà essere presentata con allegata la traduzione in italiano e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si attesta che la traduzione in italiano corrisponde a quanto riportato in lingua.
I documenti non potranno contenere indicazioni sull'origine delle merci, dichiarazioni negative o discriminatorie (es. dichiarazione anti-israeliana) incompatibili con le convenzioni internazionali e con le leggi nazionali, indicanti ad esempio che le merci non contengono prodotti originari di alcuni paesi sottoposti a discriminazione, o che non sono trasportate da navi iscritte nelle black list, lettere di invito in Italia a favore di cittadini di paesi terzi, nonché l’attestazione di periodi lavorativi svolti alle dipendenze di un’impresa.
Il timbro apposto sul documento è solo ed esclusivamente in duplice lingua (italiano/inglese).
Qualora il funzionario camerale dovesse riscontrare una non corrispondenza tra il documento in lingua e quello in italiano o tra colui che firma e colui che risulti avere i poteri di firma potrà rifiutare il rilascio del visto. La modalità di richiesta è esclusivamente telematica tramite applicativo CERT'O; il documento deve essere firmato digitalmente preferibilmente con firma PADES

Visto Ex Upica- legalizzazione di firma: in alcuni casi, da parte di Paesi esteri è richiesta, sui documenti destinati all'esportazione, la legalizzazione della firma del funzionario che ha vidimato il documento stesso (ex visto UPICA). In tali casi il visto di legalizzazione andrà in aggiunta al normale visto dei poteri di firma e la modalità di trasmissione è obbligatoriamente telematica essendo abbinato al visto dei poteri di firma.
 
 
Dichiarazione “EXPORTER REGISTRY FORM”: Per esportazioni in Turchia di prodotti tessili e di confezionamento potrebbe essere necessaria la dichiarazione "Exporter Registry Form".
Tale documento dovrà essere timbrato dalla Camera di commercio (si tratta di un visto dei poteri di firma), per poi essere presentato in originale agli uffici consolari o ad alcune sedi dei consolati onorari della Turchia presenti in Italia.
Per ulteriori informazioni consultare il sito della Turkish British Chamber of Commerce and Industry. La modalità di inoltro è telematica tramite CERT'O ed il documento deve essere  firmato digitalmente preferibilmente tramite modalità PADES.

Istruzioni per la compilazione della dichiarazione
Elenco prodotti per i quali è necessaria la compilazione della dichiarazione

Diritti di segreteria

I diritti di segreteria ammontano a Euro 3,00 per ogni legalizzazione.

Chi contattare per questo servizio?

Commercio estero
Ufficio competente: Area VI "Attività abilitative e ispettivo sanzionatorie" - Struttura "Metrologia legale sicurezza prodotti e commercio estero"
Indirizzo: Viale Oceano Indiano, 19 - 00144 Roma
ultima modifica: lunedì 03 ottobre 2022