Sezione salto di blocchi

Il tachigrafo digitale è uno strumento di controllo che registra i tempi e le condizioni di guida dei conducenti di camion, pullman ed autocarri e nasce dall’esigenza di sostituire il precedente apparato analogico.

Il Regolamento CE 561/2006 ha reso obbligatoria l’introduzione del tachigrafo digitale a partire dal 1 maggio 2006, per tutti i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al trasporto su strada di merci (di portata superiore a 3,5 tonnellate) e di persone (veicoli di capienza superiore a 9 posti compreso il conducente), con esclusione dei veicoli indicati all’art. 3.
I tachigrafi digitali devono inoltre essere installati – alla sostituzione dell’apparecchio di controllo analogico – sui veicoli immatricolati dopo il 1 gennaio 1996 e adibiti al trasporto su strada di merci (di portata superiore a 12 tonnellate) e di persone (veicoli di capienza superiore a 9 posti compreso il conducente e con portata superiore a 10 tonnellate), se la trasmissione dei segnali all’apparecchio è esclusivamente di tipo elettrico.

In Italia le competenze relative all’implementazione del tachigrafo digitale sono state attribuite dal DM 361 del 31/10/2003, alle Camere di Commercio in qualità di ente competente:

  • per il rilascio delle carte tachigrafiche;
  • per la verifica della conformità degli apparecchi di controllo e delle carte tachigrafiche ai rispettivi modelli omologati;
  • per la verifica della rispondenza delle apparecchiature delle officine e dei montatori autorizzati e la regolarità delle loro attività in sede di montaggio, riparazione, verifica e controllo;
  • per l’istruttoria delle domande di autorizzazione per le operazioni di montaggio e riparazione dell’apparecchio di controllo.

AUTORIZZAZIONE DEI CENTRI TECNICI
L'installazione, la riparazione, la taratura e la verifica periodica dei tachigrafi digitali può essere eseguita esclusivamente dai "centri tecnici" preventivamente autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Possono essere autorizzati in qualità di Centri Tecnici i seguenti soggetti regolarmente iscritti al Registro delle Imprese:

A) fabbricanti e rappresentanti legali di fabbricanti extracomunitari di veicoli con impianti di produzione in Italia, sui cui veicoli vengono montati tachigrafi digitali;

B) fabbricanti di carrozzerie per autobus e autocarri, nelle cui carrozzerie vengono montati tachigrafi digitali:

questa tipologia di imprese qualora svolga esclusivamente l’attività di montaggio e di attivazione dei tachigrafi digitali deve inoltrare la domanda per il rilascio della relativa autorizzazione, direttamente al Ministero dello Sviluppo Economico e per conoscenza alla Camera di Commercio competente. Qualora oltre all’attività di primo montaggio e attivazione, intenda svolgere anche i controlli periodici, inclusa la determinazione degli errori e la riparazione, deve richiedere l’autorizzazione al Ministero dello Sviluppo Economico per il tramite della Camera di Commercio, soddisfare i requisiti tecnici previsti dall’art. 6 D.M. 10/8/07 e disporre altresì di un sistema di garanzia della qualità certificato da organismi accreditati da Enti membri EA (nel quale sia presente l'attività di taratura e prova di strumenti di misura);

C) i fabbricanti e i rappresentanti legali di fabbricanti extracomunitari di tachigrafi digitali nonché le officine concessionarie;

D) le officine di riparazione di veicoli nel settore meccanico o elettrico:

questa tipologia di imprese, per svolgere i controlli periodici, inclusa la determinazione degli errori e le riparazioni, deve richiedere l’autorizzazione al Ministero dello Sviluppo Economico per il tramite della Camera di Commercio che predispone l’istruttoria e verifica l’esistenza dei requisiti tecnici previsti (art. 6 D.M. 10/8/07).

I Centri Tecnici che intendono svolgere i controlli periodici, inclusa la determinazione degli errori e le riparazioni devono altresì disporre di un sistema di garanzia della qualità certificato da organismi accreditati da Enti membri EA, in cui sia presente l’attività di taratura e prova di strumenti di misura
I Centri tecnici possono eseguire gli interventi tecnici sui tachigrafi digitali di tutti i fabbricanti. L’autorizzazione ha durata di un anno ed è rinnovabile a condizione che sussistano i requisiti previsti.

Unioncamere provvede a formare e rendere pubblico l'elenco dei centri tecnici autorizzati, sulla base di comunicazioni inviate dal Ministero; a tal fine i centri tecnici hanno l'obbligo, tramite le Camere di Commercio, di comunicare al Ministero le variazioni intervenute. La Camera di Commercio annota le anzidette variazioni in calce all’autorizzazione già concessa, ovvero, in ragione della natura delle variazioni dichiarate, invita il soggetto richiedente a presentare una nuova domanda di autorizzazione. L'elenco è liberamente consultabile dal pubblico. I Centri tecnici sono tenuti alla redazione di un registro conforme a quanto previsto all’allegato 6 del D.M. 23/02/2023, realizzato anche con procedure informatiche, su cui annotare gli interventi tecnici eseguiti; custodiscono anche un altro registro sul quale vengono annotati gli smarrimenti ed i furti nonché le comunicazioni e le eventuali denunce presentate.

Dall’entrata in vigore del D.M. 10/08/2007, il Ministero dello Sviluppo Economico non ha più rilasciato autorizzazioni ad effettuare operazioni di montaggio e riparazione di cronotachigrafi analogici a officine sprovviste dei requisiti richiesti dal decreto medesimo. Il D.M. 23/02/2023  che ha abrogato in predetto D.M. 10/08/2007 al comma 4 dell'art. 26 cita testualmente "non sono rilasciate nuove autorizzazioni per operazioni sui soli tachigrafi analogici".

Le autorizzazioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D.M. 10/08/2007, si intendono limitate alle sole operazioni di riparazioni di tachigrafi costruiti in base all'allegato I del regolamento CEE n. 3821/85 - art. 17 del D.M. 10/08/2007.

Non costituisce nuova autorizzazione la variazione di elementi non essenziali da parte delle ditte già autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del D.M. 11/03/2005, quando è garantita la continuità aziendale, sotto il profilo delle attestazioni tecniche delle attrezzature già sottoposte ad esame tecnico, rendendo sufficiente la comunicazione alla competente Camera di Commercio che ne curerà l'inoltro al Ministero dello Sviluppo Economico, ai fini dell'annotazione della precedente autorizzazione.

DESTINATARI DEL SERVIZIO

Per i tachigrafi digitali

  • Fabbricanti e rappresentanti legali di fabbricanti extracomunitari di veicoli con impianti di produzione in Italia sui cui veicoli vengono montati tachigrafi digitali.
  • Fabbricanti di carrozzerie per autobus e autocarri nelle cui carrozzerie vengono montati tachigrafi digitali.
  • Fabbricanti e rappresentanti legali di fabbricanti extracomunitari di apparecchiature di controllo, nonché le officine concessionarie.
  • Le officine di riparazione dei veicoli nel settore meccanico o elettrico.

Per i Cronotachigrafi analogici

  • Officine autorizzate.

Cosa fare per accedere al servizio

Per i Tachigrafi digitali

Domanda intestata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il tramite della Camera di Commercio di Roma.
La domanda, completa della documentazione richiesta, e della attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo (euro 16,00) deve essere inviata a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi: metrologialegale2@rm.camcom.it oppure cciaaroma@rm.legalmail.camcom.it.

Per i Cronotachigrafi analogici

Non costituisce nuova autorizzazione la variazione di elementi non essenziali da parte delle Ditte già autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del D.M. 11/03/2005, quando è garantita la continuità aziendale sotto il profilo delle attestazioni tecniche delle attrezzature già sottoposte ad esame tecnico, rendendo sufficiente la comunicazione alla competente Camera di Commercio che ne curerà l'inoltro al Ministero dello Sviluppo Economico ai fini dell'annotazione della precedente autorizzazione della ditta, pianta dell’officina indicante la nuova pista (nel caso che questa risulti cambiata).

Chi contattare per questo servizio?

Cronotachigrafi
Ufficio competente: Area VI "Attività abilitative e ispettivo sanzionatorie" - Struttura "Metrologia legale sicurezza prodotti e commercio estero"
Indirizzo: Viale Oceano Indiano, 17 - 00144 Roma
Orari: il lunedì 9:00 - 13:00
Telefono: 06 5208 20 66 - 06 5208 24 39
ultima modifica: giovedì 04 maggio 2023