Il cronotachigrafo digitale è uno strumento che registra i tempi di guida dei conducenti di camion, pullman ed autocarri, e nasce dall’esigenza di sostituire il precedente apparato analogico.
In Italia le competenze relative all’implementazione del cronotachigrafo digitale sono state attribuite dal DM 361 del 31/10/2003, alle Camere di Commercio in qualità di ente competente:
- per il rilascio delle carte tachigrafiche;
- per la verifica della conformità degli apparecchi di controllo e delle carte tachigrafiche ai rispettivi modelli omologati;
- per la verifica della rispondenza delle apparecchiature delle officine e dei montatori autorizzati e la regolarità delle loro attività in sede di montaggio, riparazione, verifica e controllo.
L’11 aprile 2006 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale Europea, il Regolamento CE 561/2006.
L’art. 27 rende obbligatoria l’introduzione del cronotachigrafo digitale a partire del 1 maggio 2006, per tutti i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al trasporto su strada di merci (di portata superiore all 3,5 tonnellate) e di persone ( veicoli di capienza superiore a 9 posti).
LA CARTA CONDUCENTE
E' personale e necessaria per la guida degli autoveicoli dotati di cronotachigrafo digitale. Permette di registrare i seguenti dati: tempi di viaggio/sosta, velocità, distanza, eventi particolari.
È rilasciata, entro 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda, dalla Camera di commercio, in cui il richiedente ha la propria residenza.
Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
- titolarità di una patente di guida valida e di categoria appropriata al mezzo da condurre;
- non essere titolare di altra carta tachigrafica conducente;
- residenza nello stato italiano.
La sua validità amministrativa è di cinque anni.
Per ottenerne il rinnovo il titolare deve inoltrare la domanda alla Camera competente, almeno 15 giorni lavorativi precedenti la scadenza della carta originaria.
Al fine del rilascio della carta occorre presentare:
- fotocopia della patente in corso di validità;
- fotocopia di un documento in corso di validità;
- fototessera;
- delega del richiedente quando la consegna della domanda è effettuata da terzi.
LA CARTA DELL' AZIENDA
Identifica la Società proprietaria dei mezzi, e consente di ispezionare, scaricare e/o stampare i dati di viaggio di tutti i veicoli dell’azienda muniti di tachigrafo digitale.
La carta è rilasciata dalla Camera di Commercio, ove l’azienda ha la propria sede legale, dietro presentazione della domanda firmata dal legale rappresentante, ed accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La carta riporta stampati la denominazione e l’indirizzo dell’impresa.
Il rilascio avviene entro 15 giorni lavorativi dal momento della ricezione della domanda e la sua validità amministrativa è di cinque anni.
Al fine del rilascio l’impresa:
- deve avere una sede operativa sul territorio italiano;
- deve essere regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese;
- l’impresa deve dichiarare di possedere almeno un veicolo equipaggiato con l’apparecchio di controllo;
- fotocopia di un documento in corso di validità del titolare dell’azienda o del legale rappresentante.
LA CARTA DELL' OFFICINA
Viene utilizzata per la calibratura e la programmazione del tachigrafo, identifica un‘officina autorizzata dall’autorità nazionale come competente per l‘attivazione, la calibratura e lo scarico dati.
La carta dell’Officina permette, infatti, di rilevare i dati immessi nel tachigrafo e di scaricarli ed è l’unica che consente di modificare il funzionamento dell’apparato. È rilasciata dalla Camera di Commercio in cui l’officina richiedente ha la propria sede ,entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda; unitamente alla carta viene rilasciato al richiedente un codice di accesso (PIN) con modalità che consentono di mantenerne la riservatezza. L’Officina può richiedere più carte, ognuna da attribuire ad un tecnico specializzato, che potrà operare soltanto se in possesso di uno specifico attestato di formazione, rilasciato dall’azienda produttrice del tachigrafo.
La carta dell’officina, in ragione della delicatezza della sua funzione, ha una validità amministrativa di un anno ed è automaticamente rinnovabile a scadenza, soltanto dietro richiesta dell’officina alla Camera ed a condizione che siano rimasti i requisiti previsti per l’autorizzazione e che l’autorizzazione non sia stata revocata.
Al fine del rilascio l’officina:
A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 i cittadini comunitari che presentano la domanda per il rilascio della carta tachigrafica devono allegare:
- patente di guida;
- documento d'identità o attestazione dell'avvenuta richiesta di iscrizione anagrafica rilasciata dal Comune di competenza (in tali documenti deve essere epressamente indicata la residenza in Italia dell'interessato);
Qualora la carta d'identità sia stata rilasciata prima dell'11/04/2007 occorre presentare anche copia del contratto di lavoro.
LA CARTA DELL' AUTORITA' DI CONTROLLO
Di fondo azzurro, consente di esercitare il controllo rispetto a tempi di guida e velocità sia attraverso l’ispezione delle informazioni registrate sul cronotachigrafo, sia attraverso la loro stampa e lo scarico eventuale su altri supporti informatici.
MALFUNZIONAMENTO DELLA CARTA E SOSTITUZIONE
Nel caso di malfunzionamento della carta, questa deve essere restituita alla Camera di Commercio e richiederne una nuova compilando il relativo modello. Per la carta conducente è opportuno allegare di nuovo la fotografia mentre deve essere sempre allegata la fotocopia del documento per ogni tipo di carta.
Per quanto riguarda i costi si distingue tra malfunzionamento derivante da difetti di fabbricazione da quello successivo ad un utilizzo sistematico. Per la distinzione si fa riferimento al periodo trascorso dal primo rilascio. (vedi sezione Costi)
La richiesta di sostituzione per furto o smarrimento deve essere sempre accompagnata da relativa denuncia ed ha lo stesso costo della prima emissione.