La sensibilità verso la qualità dell’ambiente riveste sempre più un’importanza strategica nelle azioni che i governi nazionali intraprendono sul fattore clima e i suoi ormai frequenti e significativi cambiamenti.
Con il Protocollo di Kyoto del 1990 diverse nazioni stabilirono di porsi l’obiettivo della progressiva e costante diminuzione delle emissioni di anidride carbonica nell’aria.
La Comunità Europea avallando e firmando il protocollo si è impegnata a porre in essere programma di costante riduzione delle emissioni e tra le tante azioni intraprese al riguardo, una è l’adozione della Direttiva 1999/94/CE, riguardante la disponibilità delle informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 (biossido di carbonio) da fornire nella commercializzazione delle autovetture nuove esposte o offerte in vendita o in leasing.
Gli Stati membri hanno recepito la direttiva ed in particolare l’Italia con il D.P.R. n. 84 del 17 febbraio 2003 ha previsto una serie di adempimenti a carico dei rivenditori e dei costruttori
DEFINIZIONE AUTOVETTURE
Veicoli a motore destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti, con l'esclusione dei veicoli speciali e dei ciclomotori
OBBLIGHI DEL RIVENDITORE
Il responsabile del punto vendita che espone o offre in vendita o in leasing un’autovettura nuova (incluse le Km zero) deve:
- apporre in modo visibile su ciascuna autovettura esposta o nelle sue immediate vicinanze, un’etichetta formato A4 relativa al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 dell’autovettura;
- esporre in posizione evidente, un manifesto o uno schermo di visualizzazione che contenga l’elenco dei dati ufficiali relativi al consumo di carburante ed alle emissioni specifiche di CO2 di tutta la gamma di autovetture nuove esposte o messe in vendita o in leasing nel punto vendita;
- rendere immediatamente disponibile a richiesta del cliente per consultazione la “Guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di Co2”, pubblicata a cura del Ministero dello Sviluppo Economico sui dati comunicati da tutti i costruttori e per tutte le autovetture nuove commerciate nell’Unione Europea.
OBBLIGHI DEL COSTRUTTORE
Il costruttore che vende nell’Unione Europea autovetture nuove deve:
- fornire ai propri concessionari il manifesto o il file per la visualizzazione su schermo da esporre in ogni punto vendita, sul quale devono essere indicati i modelli suddivisi per tipo di carburante e indicati in ordine crescente di emissioni di CO2
- deve fornire al Ministero dello Sviluppo Economico entro il 15 dicembre di ogni anno i dati aggiornati sui consumi di carburante e le emissioni di CO2 di tutte le autovetture commercializzate al fine di far redigere una “Guida al Risparmio di Carburante ed alle emissioni di CO2”
- per ogni modello deve fornire informazioni su
- il tipo di alimentazione (benzina, diesel, gpl, metano)
- il consumo ufficiale di carburante espresso in litri per 100 km (l/100) o chilometri per litro (Km/l)
- il valore delle emissioni di Co2 espresso in grammi per chilometro (g/Km)
VIGILANZA
La Camera di Commercio, oltre ad informare periodicamente il Ministero dello Sviluppo Economico, ha il compito di vigilare sugli adempimenti descritti e ad accertare le seguenti violazioni:
- omessa o incompleta apposizione dell’etichetta
- omessa o incompleta affissione del manifesto
- materiale promozionale incompleto o privo dei valori sul consumo ufficiale di carburante ed emissioni Co2
- divieto di apporre altri marchi, simboli o diciture relativi al consumo di carburante e alle emissioni non conformi sui materiali informativi
- indisponibilità a fornire gratuitamente la guida al risparmio su richiesta del consumatore
SANZIONI
Per queste violazioni agli obblighi citati, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1000,00.
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