Sezione salto di blocchi

Nel momento in cui si avvicina all'acquisto di una calzatura, sia essa scarpa, stivale o scarpetta sportiva, spesso il consumatore è attratto esclusivamente da elementi quali modelli, colori e prezzo, tralasciando parzialmente la qualità.

Particolare importanza nell'acquisto deve essere data all'informazione relativa ai materiali utilizzati nelle varie parti delle calzature (suola, tomaia, etc.) tanto che è obbligatorio per i produttori fornire etichette esplicative ai rivenditori, i quali a loro volta devono esporre nelle fase di commercializzazione al consumatore un cartello illustrativo della simbologia adottata sull'etichetta.

DEFINIZIONE DI CALZATURE

  • Tutti i prodotti dotati di suole che proteggono o coprono il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente;
  • Scarpe con o senza tacco da portare all’interno o all’esterno;
  • Stivali fino alla caviglia, stivali a metà gamba, stivali fino al ginocchio e stivali che coprono le cosce;
  • Sandali di vario tipo, espadrilles;
  • Scarpe da tennis, scarpe da jogging e per altre attività sportive, scarpe da bagno ed altre calzature di tipo sportivo;
  • Calzature speciali concepite per un’attività sportiva e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili, calzature per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato, il ciclismo, calzature cui sono fissati dei pattini da ghiaccio o a rotelle;
  • Scarpe da ballo;
  • Calzature in un unico pezzo formato in gomma o plastica, esclusi gli articoli usa e getta in materiale poco resistente (carta, fogli di plastica, ecc., senza suole riportate);
  • Calosce portate sopra altre calzature, in alcuni casi prive di tacco
  • Calzature ortopediche

PRODOTTI ESCLUSI

  • Calzature d’occasione usate
  • Calzature aventi le caratteristiche di giocattoli
  • Calzature di protezione
  • Calzature disciplinate dal D.P.R. n. 904 del 10 settembre 1982

CONFORMITA’

Presenza di un’etichetta su almeno una delle calzature
L’etichetta deve contenere informazioni sul materiale di cui è composta ciascuna parte della scarpa (tomaia, rivestimento della tomaia e suola interna, suola esterna) per almeno l’80%.
Se nessun materiale raggiunge almeno l’80% deve riportare indicazioni sulle due componenti principali.
L’etichetta può contenere o simboli o informazioni scritte in lingua italiana sui materiali usati e le relative parti della scarpa a cui si riferiscono.
L’etichetta può essere stampata, incollata, goffrata o applicata ad un supporto attaccato
L’etichetta deve essere visibile, saldamente applicata ed accessibile al consumatore.
Le dimensioni dei simboli devono essere sufficienti a rendere agevole la comprensione delle informazioni contenute nell’etichetta.
L’etichetta non deve indurre in errore il consumatore.
Possono essere presenti anche altre indicazioni scritte supplementari, in una delle lingue ufficiali della Comunità.

ETICHETTATURE SUOLE

Il fabbricante di suole può specificare l’origine italiana del prodotto apponendo la dicitura “suola prodotta in Italia”, esclusivamente nella parte interna della suola stessa. La dicitura deve essere apposta in lingua italiana; all'italiano possono aggiungersi diciture  in altra/e lingua/e ufficiale/i della Comunità Europea.

RESPONSABILITA’

Il fabbricante o il suo rappresentante con sede nella Comunità o in mancanza colui che introduce la merce sul mercato comunitario ha l’obbligo di fornire l’etichetta ed è responsabile per l’esattezza delle informazioni in essa contenute.

Il venditore al dettaglio deve verificare la presenza dell’etichetta sulle calzature in vendita ed esporre in modo chiaro e visibile un cartello illustrativo della simbologia adottata sull’etichetta:

Cartello illustrativo in lingua italiana

Cartello illustrativo in lingua inglese

VIGILANZA

E’ attribuita al Ministero dello Sviluppo Economico che la esercita attraverso le Camere di Commercio, avvalendosi eventualmente della collaborazione degli enti aventi specifiche competenze in materia, e sottoposti a vigilanza da parte del Ministero stesso, nonché degli ufficiali e degli agenti di Polizia giudiziaria.

PROVVEDIMENTI

Mancanza di etichettatura o etichettatura non conforme: assegnazione di un termine perentorio al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio delle calzature, o al venditore al dettaglio, per la regolarizzazione dell’etichettatura.
Decorso inutilmente tale termine l’Autorità di vigilanza dispone il ritiro dal mercato della calzature.

SANZIONI

  • Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 94/11/CE, immette sul mercato calzature prive di etichetta è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.
  • Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 94/11/CE, mette a disposizione sul mercato calzature prive di etichetta è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro.
  • Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 94/11/CE, immette sul mercato calzature con composizione diversa da quella dichiarata in etichetta, relativamente ai materiali usati nei principali componenti delle calzature indicati nell'allegato I della direttiva 94/11/CE, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.
  • Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato calzature con etichetta non conforme alle indicazioni stabilite dall'articolo 4, paragrafi 1, 2, 3 e 4, della direttiva 94/11/CE, riportate in lingua italiana, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.
  • La medesima sanzione amministrativa di cui al comma 4 del presente articolo si applica anche al fabbricante o all'importatore che utilizza una lingua diversa dall'italiano o da altra lingua ufficiale dell'Unione europea.
  • Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che mette a disposizione sul mercato le calzature senza avere informato correttamente il consumatore finale, del significato della simbologia adottata sull'etichetta in violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 94/11/CE, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.
  • L'autorità di vigilanza, ove rilevi che le calzature sono prive di etichettatura o che l'etichettatura non è conforme alle prescrizioni della direttiva 94/11/CE, previo accertamento e contestazione delle violazioni delle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge n. 689 del 1981, assegna un termine perentorio di sessanta giorni al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio delle calzature sul mercato nazionale, per la regolarizzazione dell'etichettatura o il ritiro delle calzature dal mercato.
  • Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti che non ottemperano al provvedimento di cui al comma 7 entro il termine assegnato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.
  • Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle calzature di cui all'articolo 1, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 94/11/CE.


Note

Nei luoghi di vendita al consumatore finale deve essere esposto, in modo chiaramente visibile, un cartello illustrativo della simbologia adottata sull'etichetta. (Art. 3 Decreto Ministeriale 11 aprile 1996)

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Etichettatura e sicurezza prodotti
Ufficio competente: Area VI "Attività abilitative e ispettivo sanzionatorie" - Struttura "Metrologia legale sicurezza prodotti e commercio estero"
Indirizzo: Viale Oceano Indiano, 17 - 00144 Roma
Orari: Il lunedì e il mercoledì: 8.45 - 12.30 / 13.30 - 15.00
Telefono: 06 5208 20 66
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ultima modifica: mercoledì 11 marzo 2020