Camera di Commercio di Roma - CCIAA Roma - Statuto

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Statuto
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Lo Statuto della CCIAA di Roma
 

TITOLO I - Principi generali

Art. 1 Natura
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma, di seguito denominata Camera di Commercio, è un Ente autonomo funzionale di diritto pubblico, locale non territoriale che opera, nell’ambito del territorio della provincia di Roma, nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale, del presente Statuto e del Codice Etico di cui è dotata.
La Camera di Commercio ha autonomia statutaria, funzionale, organizzativa e finanziaria nonché potestà regolamentare.
Il presente Statuto, nell’ambito dei principi fissati dalla Legge, determina i principi ispiratori cui si conformano l'ordinamento e l'attività della Camera di Commercio, le competenze, le modalità di funzionamento e la composizione degli Organi, nonché le forme di partecipazione.

Art. 2 Sede simbolo e sigillo
La Camera di Commercio ha sede legale in Roma, Via dè Burrò, n. 147.
Ai fini dell’attuazione del decentramento territoriale dei servizi, con deliberazione della Giunta possono essere istituiti o soppressi uffici distaccati nell'ambito della circoscrizione provinciale nonché sedi di rappresentanza all'estero.
Il simbolo della Camera di Commercio è costituito da una stilizzazione del Colosseo integrata dal segno identificativo del Sistema Camerale, composto da una C di “Camere di Commercio” ed una I di “Italia” che si allungano e si fondono formando un contenitore dinamico che richiama la prua di una nave, all’interno del quale viene inserita la denominazione Camera di Commercio Roma.
Tale simbolo costituisce altresì il sigillo della Camera di Commercio.

Art. 3 Partecipazione al sistema delle Camere di Commercio
La Camera di Commercio è parte del sistema costituito dalla rete nazionale delle Camere di Commercio e dalla rete internazionale delle Camere di Commercio, con particolare riferimento alla rete delle Camere di Commercio dell’Unione Europea.
La Camera di Commercio può attivare iniziative congiunte e forme di collaborazione con le altre Camere di Commercio italiane ed estere per rispondere ad esigenze funzionali allo sviluppo economico della circoscrizione di competenza.
La Camera di Commercio aderisce all'Unione italiana delle Camere di Commercio e all'Unione regionale delle Camere di Commercio del Lazio.


TITOLO II - Funzioni e procedure amministrative


Capo I - Finalità e attribuzioni

Art. 4 Competenze
La Camera di Commercio svolge funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali dell'economia locale.
Essa può esercitare, oltre alle funzioni espressamente attribuitele dalla legge, tutte le funzioni nelle materie amministrative ed economiche concernenti il sistema delle imprese, salvo che la Costituzione o la legge non le attribuiscano in via esclusiva ad altri soggetti pubblici o privati. In particolare, svolge azioni di sostegno del sistema economico locale anche attraverso iniziative internazionali volte a promuovere le capacità di globalizzazione delle imprese locali e nel contempo a favorire gli investimenti nazionali ed internazionali sul territorio.
La Camera di Commercio esercita altresì le funzioni delegatele dallo Stato e dalla Regione Lazio e quelle derivanti da convenzioni internazionali. Attua, tra l'altro, anche attraverso proprie Aziende speciali, iniziative dirette a favorire la formazione imprenditoriale, l'accesso al credito da parte delle imprese, l'innovazione ed il trasferimento delle tecnologie, la promozione della diffusione del commercio elettronico, la tutela ambientale nell'esercizio dell'attività di impresa, lo sviluppo delle infrastrutture e la valorizzazione delle risorse del territorio.
La Camera di Commercio esercita, nei limiti stabiliti dalla legge, anche con l'istituzione di osservatori, le funzioni di raccolta, comunicazione e diffusione delle informazioni sulle economie locali, sui mercati e sul sistema generale delle imprese, utilizzando a tali fini i dati comunicati dalle imprese e da altre pubbliche amministrazioni, nonché dalle organizzazioni associative.
Al fine di perseguire gli interessi generali dell'economia locale, la Camera di Commercio si adopera per garantire la correttezza e la trasparenza dei rapporti commerciali utilizzando gli strumenti previsti dalla L. 580/1993 e s.m.i., previa adozione dei relativi regolamenti.
In particolare, la Camera di Commercio predispone e favorisce strumenti di giustizia alternativa, ponendosi quale soggetto neutrale nell'attività di prevenzione e definizione delle controversie nei rapporti commerciali.
A tale scopo, la Camera di Commercio, anche in forma associata con altre Camere di Commercio:
1. promuove e cura la predisposizione di contratti-tipo tra imprese o loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
2. promuove forme di controllo sulla presenza di clausole inique per garantire la correttezza e trasparenza delle transazioni a tutela dei contraenti più deboli;
3. può esercitare l'azione inibitoria di cui all'art. 37 del D. Lgs. n. 206/2005;
4. quando sia ravvisabile l'interesse dell'economia locale si costituisce parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio e promuove l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 c.c.;
5. cura la divulgazione della legislazione nazionale e comunitaria riguardante la correttezza dei rapporti commerciali tra operatori economici e consumatori ed utenti;
6. istituisce organismi deputati alla composizione delle controversie tra le varie componenti del tessuto economico ed in particolare tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti;
7. nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale, assicura la raccolta, la diffusione e l'applicazione degli usi e delle consuetudini.
Gli interventi di cui ai punti 1, 2, 4 e 6 sono deliberati dalla Giunta.
La Camera di Commercio per lo sviluppo e la valorizzazione dell'economia nel territorio di competenza promuove e mantiene relazioni con l'Unione europea, le Amministrazioni dello Stato, la Regione, gli Enti locali e le altre istituzioni, formulando pareri e proposte di iniziative da realizzare attraverso le opportune forme di integrazione e cooperazione.
La Camera di Commercio adempie alle funzioni di cui al presente articolo anche attraverso lo strumento della programmazione, ivi compresa quella pluriennale.
Nel rispetto dei criteri di economicità e di efficienza, può operare in collaborazione con le altre Camere di Commercio, con l'Unione regionale delle Camere di Commercio del Lazio e con gli altri organismi di sistema, nonché con le Organizzazioni rappresentative delle imprese.

Art. 5 Funzione amministrativa e certificativa
Nel rispetto delle leggi vigenti, la Camera di Commercio gestisce il Registro delle Imprese nonché gli albi ruoli ed elenchi previsti da specifiche norme e attribuiti alla sua competenza.
In tale contesto provvede altresì al rilascio delle relative autorizzazioni e certificazioni.

Art. 6 Delegificazione e semplificazione
La Camera di Commercio ispira la propria attività ai principi della massima semplificazione delle procedure.
In accordo con le Associazioni rappresentative del sistema economico provinciale e con gli altri Enti del territorio, esercita funzioni di monitoraggio e di stimolo affinché venga limitato all'essenziale il carico amministrativo ed il relativo onere per le imprese nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
A tal fine, la Camera di Commercio promuove processi di delegificazione e di snellimento normativo.

Art. 7 Promozione dello sviluppo economico
La Camera di Commercio, direttamente o mediante le proprie Aziende speciali e gli altri moduli organizzativi e partecipativi, promuove lo sviluppo economico del territorio anche in relazione alle implicazioni comunitarie ed internazionali.
Formula pareri e proposte alle altre amministrazioni pubbliche sulle questioni di rilevante interesse economico locale.
Con le opportune forme di integrazione e cooperazione a livello statale e regionale può svolgere, anche a livello internazionale, le attività comunque dirette al soddisfacimento delle esigenze del sistema delle imprese.

Capo II - Principi generali dell'azione amministrativa


Art. 8 Principi
Nella propria azione la Camera di Commercio si conforma ai seguenti principi:
a. ispira la propria azione ai principi di qualità, trasparenza, efficacia, economicità ed efficienza, garantendo il buon andamento e l'imparzialità;
b. ispira la propria azione di promozione dello sviluppo del sistema delle imprese ai principi della libertà dell'iniziativa economica, della libera concorrenza, dell'autoregolazione del mercato, della tutela e della dignità del lavoro;
c. assicura la trasparenza e riconosce il diritto di partecipazione attraverso la circolazione delle informazioni, l'accessibilità dei documenti e l'intervento ai procedimenti degli utenti interessati;
d. attua il decentramento dei servizi sul territorio provinciale garantendo la flessibilità organizzativa in funzione delle esigenze locali.
L’esercizio delle funzioni risponde al principio della distinzione dei compiti di indirizzo e gestione politica, propri del Consiglio Generale, della Giunta e del Presidente, e di quelli di gestione amministrativa, propri del Segretario Generale e della Dirigenza.

Art. 9 Qualità dei servizi
La Camera di Commercio ha l'obiettivo di incrementare la qualità dell'attività e dei servizi amministrativi resi agli utenti.
Realizza l'efficienza ed il miglioramento dei propri servizi sia valorizzando la formazione del personale che attraverso procedure informatizzate anche mediante opportuni accordi nell'ambito del sistema informatico e telematico pubblico e/o privato.

TITOLO III - Organizzazione


Sezione I - Gli Organi

Art. 10 Organi camerali
Sono organi della Camera di Commercio:
a. il Consiglio;
b. la Giunta;
c. il Presidente;
d. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Capo I - Il Consiglio Camerale

Art. 11 Costituzione del Consiglio
I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione delle organizzazioni più rappresentative delle imprese appartenenti ai settori rappresentati in Consiglio e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.
Per l'individuazione dei tempi, dei criteri e delle modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti del Consiglio e delle modalità per il calcolo della rappresentatività delle Organizzazioni rappresentative delle imprese si fa riferimento ai regolamenti di attuazione dell'art. 10 della L. 580/1993 e s.m.i., emanati dal Ministero dello Sviluppo economico ed alle loro modifiche ed integrazioni.


Art. 12 Composizione del Consiglio
Il Consiglio è costituito da trenta consiglieri in veste di rappresentanti dei settori economici individuati sulla base delle disposizioni vigenti e da due consiglieri in rappresentanza, rispettivamente, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle Associazioni di tutela dei consumatori.
La composizione del Consiglio ed i relativi settori economici sono riportati nell'allegato "A" che costituisce parte integrante del presente Statuto.
La durata del mandato del Consiglio è di cinque anni dalla data di insediamento dell’Organo e si rinnova alla scadenza con le modalità previste dall'art. 12 della L. 580/1993 e s.m.i.


Art. 13 Requisiti per la nomina, cause ostative, incompatibilità e decadenza
Possono far parte del Consiglio i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età e godano dei diritti civili, che siano titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di società, esercenti arti e professioni o esperti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all'art. 12, comma 3, della L. 580/1993 e s.m.i., e che esercitino la loro attività nell'ambito della circoscrizione territoriale della Camera di Commercio. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea in possesso dei suddetti requisiti.
Non possono far parte del Consiglio:
a. i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, il presidente della provincia, i membri della giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
b. gli amministratori non nominati in rappresentanza delle Camere di Commercio e i dipendenti di enti, istituti, consorzi o aziende dipendenti o soggetti a vigilanza della Camera di Commercio o che dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
c. i dipendenti della Camera di Commercio;
d. coloro che abbiano riportato condanne per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, l'amministrazione pubblica, l'amministrazione della giustizia o la fede pubblica, punibili con pena non inferiore, nel minimo, a due anni e non superiore, nel massimo, a cinque anni o che siano soggetti alle misure di prevenzione previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla criminalità organizzata;
e. coloro che, per fatti compiuti in qualità di amministratori della Camera di Commercio, siano stati dichiarati responsabili verso la medesima con sentenza definitiva;
f. coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne;
La perdita dei requisiti di cui al comma 1 o la sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 2, lettere d) ,e) ed f), comportano la decadenza della carica di consigliere. Il provvedimento che dichiara la decadenza è adottato dall'autorità competente per nomina.
I membri del Consiglio per i quali sopravvenga una delle situazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), devono optare, entro trenta giorni, per una delle cariche.
Il Consigliere che si trovi nelle condizioni di incompatibilità indicate nel presente articolo o che intenda rassegnare le dimissioni deve darne comunicazione scritta al Presidente della Camera di Commercio, il quale ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale per i provvedimenti di competenza. Le dimissioni sono irrevocabili.
I consiglieri che subentrano in corso di mandato decadono con lo scadere del quinquennio di durata del Consiglio.

Art. 14 Competenze del Consiglio
Il Consiglio camerale determina l'indirizzo generale della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.
In particolare il Consiglio:
a. predispone e delibera lo Statuto nonché i regolamenti di propria competenza e le relative modifiche;
b. elegge, secondo le previsioni di legge e di regolamento, tra i suoi componenti il Presidente e la Giunta camerale, con distinte votazioni;
c. nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti designati dai competenti organi ed elegge i supplenti;
d. adotta il Programma pluriennale di attività della Camera di Commercio;
e. approva la Relazione Previsionale e Programmatica, il Preventivo economico ed il suo aggiornamento ed il Bilancio d’esercizio sulla base della proposta della Giunta camerale;
f. determina gli emolumenti dei componenti degli organi della Camera di Commercio secondo la previsione di legge.
Il Consiglio adotta il Codice Etico della Camera di commercio e sue successive modifiche o integrazioni.
Allo scioglimento del Consiglio camerale si provvede nei casi previsti dalla legge e con le procedura dalla stessa determinate.

Art. 15 Lo status di Consigliere
I Consiglieri camerali, nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, agiscono con piena libertà di espressione e di voto, al fine di armonizzare gli interessi settoriali di cui sono espressione con quelli più generali relativi al sistema economico territoriale nel suo complesso.
Ciascun Consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento consiliare e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto di:
a. esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio camerale;
b. chiedere notizie e chiarimenti, formulare proposte sulla attività camerale;
c. intervenire nelle discussioni del Consiglio;
d. ottenere dal Segretario Generale copie di atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, anche riguardanti gli enti e le aziende camerali, nel rispetto dei limiti sanciti dal regolamento consiliare e da quello sul procedimento e l'accesso agli atti. Nei casi previsti dalla legge i Consiglieri sono tenuti al segreto per le informazioni amministrative di cui sono a conoscenza.
I componenti del Consiglio esplicano il proprio mandato nel contesto del Collegio. Non è consentita ad essi alcuna delega di funzioni proprie dell'organo collegiale.
Il Consiglio camerale adotta il codice di comportamento a cui devono attenersi i Consiglieri nello svolgimento del mandato al fine di garantirne l'imparzialità.
Ai Consiglieri camerali spetta un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio, deliberato dal Consiglio camerale nel rispetto delle previsioni di legge.

Art. 16 Regolamento interno
L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio camerale sono disciplinati, in conformità alla legge ed allo Statuto, dal regolamento interno adottato dallo stesso secondo le modalità previste dal presente Statuto.
Il suddetto regolamento stabilisce le modalità di convocazione, i requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni, le modalità di trattazione degli argomenti da parte dell'organo, la verbalizzazione e la sottoscrizione delle deliberazioni.

Art. 17 Funzionamento del Consiglio camerale
Le sedute del Consiglio camerale sono valide con la partecipazione personale di almeno la metà più uno dei componenti. Non è ammessa la delega di voto.
Quando è chiamato a deliberare sullo Statuto e sul Codice Etico, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei componenti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.
Quando è chiamato ad eleggere il Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero di Consiglieri almeno pari alla maggioranza prevista per l'elezione, per ciascuna delle votazioni previste dalla L. 580/1993 e s.m.i.
Le deliberazioni di competenza del Consiglio camerale per le quali non sono previste dalla legge e dallo Statuto maggioranze qualificate sono adottate a maggioranza dei presenti.
Le convocazioni avvengono mediante avviso, anche via telegramma o fax recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno dieci giorni prima della seduta del Consiglio. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.
Il Consiglio può essere convocato, per ragioni di urgenza, con avviso spedito di norma cinque giorni prima della seduta.
Il Consiglio si riunisce in via ordinaria in tre sessioni:
- entro il 30 aprile per l’approvazione del Bilancio d’esercizio;
- entro il 31 ottobre per l’approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica;
- entro il 30 novembre per l’approvazione del Preventivo economico.
Il Consiglio si riunisce in via straordinaria quando lo richieda il Presidente o la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso previa indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto nei casi disciplinati dal regolamento di cui all'art. 16. Le votazioni in forma palese avvengono per appello nominale o per alzata di mano o, se previsto, in forma elettronica. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio palese a meno che il Consiglio decida diversamente.
Nelle altre votazioni in forma palese prevale, a parità di voti, il voto del Presidente. Nelle votazioni a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
Il Presidente, secondo le modalità previste dal regolamento, ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, o esponenti delle Organizzazioni rappresentative delle imprese, nonché, per la trattazione di specifici argomenti, i rappresentanti degli organismi nazionali del sistema camerale.
A meno che il Presidente non disponga diversamente per gravi motivi, le sedute del Consiglio sono pubbliche, ad eccezione di quelle in cui si assumono provvedimenti relativi a persone fisiche e di quelle indicate nel regolamento consiliare.

Art. 18 Commissioni Consiliari
Il Consiglio camerale può istituire Commissioni composte da membri del Consiglio stesso, con la possibilità di integrarle con componenti esterni, per procedere all'approfondimento di specifiche questioni di competenza della Camera e per riferire su di esse.
Tali Commissioni, prive di poteri deliberativi, svolgono funzioni istruttorie, propositive e consultive. Hanno carattere temporaneo e cessano con l'espletamento del mandato loro affidato.
Le Commissioni possono avvalersi della collaborazione degli uffici camerali secondo le indicazioni del Segretario Generale.

Capo II - La Giunta

Art. 19 Composizione della Giunta
La Giunta camerale è composta dal Presidente e da un numero da quattro a undici membri, secondo quanto stabilito dal Consiglio nell'adunanza successiva a quella di elezione del Presidente, ed eletti tra i suoi componenti secondo le previsioni della L. 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i., del relativo regolamento nonchè del Codice Etico di cui la Camera di Commercio è dotata.

Art. 20 Cause di decadenza
Oltre alle cause previste dall'art. 13 del presente Statuto, la decadenza dalla carica di membro della Giunta avviene anche nel caso di cessazione dalla carica di Consigliere.

Art. 21 Competenze della Giunta
La Giunta camerale è l'organo collegiale esecutivo della Camera di Commercio ed è presieduta dal Presidente dell'Ente.
La Giunta camerale:
a. elegge tra i propri componenti il Vicepresidente e adotta il regolamento interno;
b. attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio mediante gli atti fondamentali dallo stesso approvati;
c. approva la pianta organica dell'Ente;
d. predispone la Relazione Previsionale e Programmatica, il Preventivo economico ed il suo aggiornamento ed il Bilancio d’esercizio per l'approvazione del Consiglio;
e. definisce nell’ambito del Bilancio preventivo annuale, le priorità, gli obiettivi e i programmi specifici da attuare, destinando le relative risorse e approvando, entro il 31 dicembre, su proposta del Segretario Generale, il Budget direzionale;
f. delibera la partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, fondazioni, associazioni, gestione di aziende e servizi speciali e sulla istituzione di Aziende speciali;
g. delibera l'istituzione di uffici distaccati nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza;
h. riferisce al Consiglio annualmente, o su richiesta dello stesso, sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma annuale e pluriennale;
i. delibera la partecipazione ad accordi di programma, patti territoriali e, in generale, in ordine all'adozione di moduli collaborativi con altre pubbliche amministrazioni e con privati;
j. delibera la promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse generale a livello locale, regionale, nazionale e internazionale nel rispetto degli indirizzi del Consiglio;
k. delibera sulla istituzione di organismi deputati alla composizione delle controversie tra le varie componenti del tessuto economico provinciale, sulla predisposizione dei contratti-tipo e sul controllo della presenza di clausole inique nei contratti, sulla base dei relativi regolamenti;
l. delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, nonché la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 c.c.;
m. formula pareri e proposte alle Amministrazioni dello Stato, alla Regione, alla Provincia, ai Comuni della circoscrizione nonché agli altri enti pubblici che nella medesima hanno la propria sede;
n. definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare nella gestione amministrativa;
o. verifica la rispondenza dell'attività di gestione dei dirigenti agli obiettivi fissati dalle direttive generali nonché l'adeguatezza del funzionamento degli uffici e delle aziende speciali in relazione agli obiettivi e programmi e sulla scorta delle risultanze del controllo di gestione;
p. approva la Carta dei servizi e la Guida ai servizi camerali;
q. provvede alle nomine di competenza della Camera di Commercio e, in particolare, a quella del Conservatore del Registro delle Imprese;
r. delibera su tutte le altre materie attribuite alla sua competenza dagli atti amministrativi adottati ai sensi del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
La Giunta può, in caso di urgenza, deliberare nelle materie di competenza del Consiglio; in tal caso il provvedimento è sottoposto al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.
Spettano altresì alla Giunta tutte le funzioni che non siano specificatamente attribuite dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio o al Presidente.

Art. 22 Lo status di componente della Giunta
I componenti della Giunta esplicano il proprio mandato nel contesto dell'organo collegiale. Non è consentita alcuna delega ad essi di funzioni proprie della Giunta medesima.
Il mandato di componente della Giunta camerale è rinnovabile solo due volte.
Ai componenti della Giunta spetta un gettone di presenza per ogni seduta, deliberato dal Consiglio a norma del precedente art. 14 lettera g).

Art. 23 Regolamento interno
La Giunta camerale adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti e secondo le modalità di cui al presente Statuto.
Il regolamento interno della Giunta camerale stabilisce le modalità di convocazione, i requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni, le modalità di trattazione degli affari da parte dell'organo, la verbalizzazione e la sottoscrizione delle deliberazioni.

Art. 24 Funzionamento della Giunta
La Giunta si riunisce di norma con cadenza mensile, su convocazione del Presidente che ne fissa l'ordine del giorno.
Le sedute della Giunta camerale sono valide con la partecipazione personale di almeno la metà più uno dei componenti. Non è ammessa la delega di voto.
Le deliberazioni di competenza della Giunta camerale sono adottate a maggioranza dei presenti ad eccezione dei casi in cui la legge o il presente Statuto prevedono una maggioranza qualificata.
La Giunta è convocata a mezzo telegramma, e-mail o fax sette giorni prima della riunione. L'ordine del giorno e gli allegati destinati ad essere discussi o utilizzati nel corso della seduta sono inviati ai membri di Giunta almeno cinque giorni prima della riunione, salvo il caso di urgenza.
Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.
La Giunta camerale può essere convocata, per ragioni di urgenza, con avviso spedito almeno due giorni prima della seduta.
Le votazioni avvengono in forma palese.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Oltre ai componenti della Giunta, partecipano di diritto il Collegio dei Revisori dei Conti e il Segretario Generale. Nei casi e con le forme previste dal regolamento della Giunta sono ammesse audizioni di dipendenti, Consiglieri, esperti e rappresentanti di enti pubblici e privati, associazioni rappresentative di imprese, lavoratori e consumatori.

Capo III - Presidente e Vicepresidente

Art. 25 Il Presidente della Camera di Commercio
Il Presidente attua la politica generale della Camera di Commercio, ha la rappresentanza legale e istituzionale dell'Ente stesso, del Consiglio e della Giunta nei confronti delle altre Camere di Commercio, delle istituzioni pubbliche, degli organi del Governo nazionale e regionale, delle associazioni di categoria e degli organi comunitari e internazionali e dei terzi in genere.

Il Presidente è eletto dal Consiglio ai sensi delle disposizioni vigenti.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno ed adotta tutti gli atti che la legge, i regolamenti ed il presente Statuto attribuiscono alla sua competenza. Svolge altresì le funzioni attribuitegli dagli atti amministrativi adottati ai sensi del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..
In caso di urgenza il Presidente assume le deliberazioni di competenza della Giunta; i provvedimenti così adottati sono sottoposti alla Giunta, di norma nella riunione successiva, per la ratifica.
Il Presidente, ogni anno, presenta al Consiglio la relazione sullo stato della Camera di Commercio e dell'economia locale. Tale relazione potrà essere altresì trasmessa alle principali istituzioni pubbliche e private della circoscrizione provinciale.

Art. 26 Il Vicepresidente
Il Vicepresidente della Camera di Commercio è eletto dalla Giunta a maggioranza assoluta dei componenti.
Il Vicepresidente svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Capo IV - Disposizioni comuni ai capi precedenti

Art. 27 Cessazione dalla carica del Presidente e della Giunta
Il Presidente della Camera di Commercio ed i componenti della Giunta camerale cessano dalla carica per dimissioni o decadenza.
Le dimissioni del Presidente o dei componenti della Giunta camerale sono presentate per iscritto, devono essere contestualmente comunicate al Consiglio, non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione. Le cause di decadenza degli stessi sono stabilite dalla legge. La decadenza è accertata dal Consiglio camerale.
La cessazione dalla carica di oltre metà dei componenti della Giunta camerale ne comporta la decadenza. In tale caso l'organo rimane tuttavia in carica sino all'elezione della nuova Giunta.

Art. 28 Obbligo di astensione
Il Presidente, i componenti del Consiglio e della Giunta devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni rispetto alle quali abbiano un conflitto di interessi ovvero un interesse personale proprio, del coniuge, dei parenti entro il quarto grado e degli affini entro il secondo.
Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle riunioni.
Le disposizioni precedenti trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale, che viene sostituito nella funzione dal Componente del Consiglio o della Giunta più giovane d'età.

Capo V - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 29 Composizione
Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio ed è composto da tre componenti effettivi designati dal Presidente della Giunta regionale, dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e da due componenti supplenti scelti dal Consiglio stesso.
Tutti i componenti devono essere iscritti all'albo dei Revisori dei Conti e devono risiedere nella regione Lazio.
Il Collegio, nella prima seduta, nomina al proprio interno il Presidente.
Il Collegio dei Revisori dura in carica quattro anni dalla data di adozione della delibera di nomina.
In caso di rinuncia o decadenza di un componente il Consiglio provvede alla sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina.
Il Revisore così eletto cessa dalla carica alla naturale scadenza dell'organo.

Art. 30 Competenze
Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio ed attesta la corrispondenza del Bilancio alle risultanze della gestione. Una relazione è acclusa alla proposta di deliberazione della Giunta sul preventivo, sulle sue eventuali variazioni e sul Bilancio d’esercizio. In tale relazione i Revisori esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
I Revisori dei Conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico. Qualora riscontrino gravi irregolarità nella gestione, hanno l'obbligo di riferire immediatamente al Consiglio.
I Revisori possono procedere in qualsiasi momento, sia individualmente che collegialmente, ad atti di ispezione e controllo.
A tal fine hanno diritto di accesso a tutti gli atti e documenti amministrativi e contabili.
Al Collegio dei Revisori dei Conti si applicano, ove compatibili, le norme del codice civile inerenti i sindaci delle società per azioni.

Sezione II - Gli Uffici

Art. 31 Segretario Generale
Il Segretario Generale, ferme restando le competenze attribuitegli dalle norme vigenti, esercita le funzioni di vertice dell'amministrazione della Camera di Commercio e sovrintende al personale camerale.
L'esercizio delle funzioni risponde al principio della distinzione dei compiti di indirizzo e di gestione politica, propri del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e di quelli di gestione amministrativa, propri del Segretario Generale e della Dirigenza, ai sensi di quanto disposto dal D.L.vo 165/2001 e s.m.i. Dura in carica cinque anni ed è confermato o revocato secondo quanto previsto nel regolamento di organizzazione di cui al successivo art. 34 c. 5 in materia di dirigenza.
Il Segretario Generale, su designazione della giunta, è nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico, secondo le modalità prevista dalla normativa vigente.
Il Segretario Generale sovrintende alla gestione complessiva dell'Ente garantendo l'unitarietà ed il coordinamento dell'azione amministrativa in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo.
In qualità di vertice dell'amministrazione, sovrintende all'attività dei dirigenti traducendo in piani operativi le linee di indirizzo e le deliberazioni adottate dalla Giunta e dal Consiglio.

Esercita le funzioni stabilite dalla legge e dal presente Statuto, quelle disciplinate dal Regolamento di gestione patrimoniale e finanziaria e dal Regolamento di organizzazione e quelle di segretario degli organi collegiali, e più segnatamente:
a) adotta gli atti amministrativi inerenti la realizzazione dei programmi e degli obiettivi decisi dal Consiglio e dalla Giunta, compresi gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, organizza le risorse umane e strumentali nell’ambito di quelle assegnate. Può delegare ai Dirigenti gli atti e i provvedimenti di propria competenza; propone alla Giunta la nomina del Dirigente con funzioni vicarie;
b) adotta gli atti di gestione previsti dalle vigenti disposizioni;
c) formula proposte ed esprime pareri agli organi della Camera;
d) riferisce al Presidente sull’attività da esso svolta correntemente e in tutti i casi il Presidente o la Giunta lo richieda;
e) conferisce gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale;
f) dirige, coordina e controlla l’attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
g) attribuisce specifiche funzioni ed incarichi al personale con qualifica di dirigente, nonché, sentito il dirigente di settore, al personale appartenente alla categoria inferiore alla dirigenza;
h) attiva nei confronti dei dirigenti le procedure previste in caso di responsabilità civile, penale, amministrativo-contabile e disciplinare;
i) svolge le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali di lavoro;
j) determina l’organizzazione degli uffici e l’ articolazione dell’orario di lavoro, di servizio e di apertura al pubblico degli uffici;
k) presiede le Commissioni di concorso per il reclutamento del personale ed è responsabile delle relative procedure;
l) richiede pareri e consulenze e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
m) partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, con espressione del parere in merito alle questioni di legittimità, eventualmente coadiuvato da un funzionario camerale dallo stesso appositamente incaricato;
n) redige i verbali delle adunanze di Giunta e Consiglio e provvede alla pubblicità degli atti;
o) determina la forma di contrattazione per lavori, acquisti, forniture, permute, locazioni e servizi in genere, nell’ambito della vigente normativa comunitaria e nazionale;
p) presiede le gare per gli appalti di opere, forniture e servizi;
q) nomina i componenti delle gare di appalto;
r) approva i verbali di gara di appalto e conseguente aggiudicazione;
s) promuove o resiste alle liti, nelle materie non attribuite dalle vigenti disposizioni alla competenza esclusiva della Giunta, con relativo potere di rappresentare in giudizio l’Ente, di conciliare e di transigere;
t) cura i rapporti con gli Uffici dell’unione Europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza;
u) adotta atti e regolamenti nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza.

Art. 32 Principi di organizzazione
La struttura organizzativa della Camera di Commercio di Roma si articola in unità organizzative, di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati, finalizzate allo svolgimento di servizi funzionali, strumentali e di supporto alle esigenze degli utenti.
Le unità organizzative sono improntate a criteri di imparzialità, trasparenza, funzionalità ed economicità; assumono come obiettivi l'efficacia e l'efficienza per conseguire elevati livelli di qualità dei servizi offerti.
L'Ente promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la formazione, la responsabilizzazione dei dipendenti e la valorizzazione delle risorse umane.


Art. 33 Regolamento di organizzazione e dei servizi
Nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto, con apposito atto approvato dalla Giunta, saranno regolamentati i criteri organizzativi generali attribuiti alla sua specifica competenza dal D.L.vo 165/2001 e s.m.i.

Art. 34 La dirigenza
Ai dirigenti, nell’ambito delle rispettive competenze, spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, l’esercizio dei poteri di spesa e di quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza del proprio ufficio, l’organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
I dirigenti formulano proposte al Segretario Generale in tema di organizzazione dei servizi e di predisposizione dei programmi di attività, svolgono le funzioni ad essi delegate dal Segretario Generale e sottopongono allo stesso, periodicamente, una relazione generale sull’andamento delle attività loro affidate.
I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
I dirigenti esercitano i compiti previsti dalla legge e specificati dal presente Statuto e dai regolamenti.
La direzione degli uffici della Camera di Commercio è attribuita dal Segretario Generale a personale dipendente della Camera di Commercio con idonea qualifica funzionale, nonché a dirigenti esterni con contratto a tempo determinato in presenza dei presupposti e secondo le modalità previste dalla vigente normativa. Gli incarichi dirigenziali hanno la durata massima di cinque anni e possono essere revocati o confermati secondo le modalità previste dal regolamento di organizzazione.
I dirigenti hanno facoltà di delegare l'esercizio di funzioni con le modalità previste dalla vigente normativa di legge e contrattuale

Art. 35 Organismi di controllo
Al fine di verificare la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, la Giunta delibera l'istituzione di organismi di controllo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto, dalla specifica normativa vigente.
La individuazione e la nomina dei componenti di tali organismi avviene con criteri idonei ad assicurare la specifica competenza ed esperienza degli stessi.
Tali organismi, che riferiscono direttamente alla Giunta, si avvalgono anche delle rilevazioni e dei dati elaborati dagli uffici camerali deputati al controllo di gestione nella loro attività di monitoraggio costante dei centri di costi individuati.
Gli organismi di cui sopra possono essere costituiti anche in forma associata con altre Camere di Commercio.

Art. 36 Pubblicazione degli atti camerali
Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, i decreti del Presidente nonché le determinazioni del Segretario Generale e dei Dirigenti sono pubblicate all’Albo camerale, ad eccezione di quelle per le quali gli stessi, per motivi di riservatezza, dispongano altrimenti.


TITOLO IV - Aziende speciali e partecipazioni

Art. 37 Strumenti associativi
Per il perseguimento dei propri fini istituzionali la Camera di Commercio può partecipare alla realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale, nazionale e internazionale utilizzando le forme organizzative più idonee.
In particolare la Camera di Commercio può istituire Aziende speciali, promuovere la costituzione di società, consorzi e società consortili o acquisire partecipazioni in esse. Può altresì partecipare ad associazioni, fondazioni, comitati ed altri organismi operanti secondo le norme del diritto privato aventi finalità di sviluppo e promozione dell'economia compatibili con le finalità assegnate dalla legge e dal presente Statuto.
In tali partecipazioni non può assumere impegni finanziari a carattere illimitato.

Art. 38 Aziende speciali
La Camera di Commercio può costituire Aziende speciali al fine di svolgere con autonomia e con criteri di efficienza ed economicità i servizi e le attività necessari per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali.
La costituzione di Aziende speciali avviene previa valutazione dei costi e dei benefici nonché dell'esistenza di organismi pubblici o privati aventi analoghe funzioni, al fine di evitare duplicazioni di intervento.
Le Aziende speciali sono dotate di autonomia finanziaria e contabile nonché di autonomia organizzativo-funzionale nei limiti stabiliti dal Regolamento di gestione patrimoniale e finanziaria tempo per tempo vigente e degli indirizzi fissati dalla Giunta.
L'Azienda speciale deve essere gestita con criteri aziendali tesi al conseguimento del pareggio economico.
Contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, la Giunta indica all'Azienda le finalità da perseguire e gli obiettivi da raggiungere.
Le Aziende speciali operano utilizzando le norme del diritto privato in conformità a quanto stabilito dai rispettivi statuti.
La Giunta dispone le opportune misure per garantire il raccordo funzionale degli scopi delle Aziende con gli obiettivi della Camera di Commercio e per verificare costantemente l'efficacia ed economicità della gestione.
Gli amministratori delle Aziende speciali sono nominati dalla Giunta camerale secondo criteri e modalità stabiliti nei Regolamenti di organizzazione delle medesime.

Art. 39 Società e Consorzi
La Camera di Commercio può partecipare a società di capitali, anche se non a prevalente capitale pubblico, o a consorzi pubblici, misti o privati, le cui finalità siano compatibili con quelle istituzionali, secondo le norme di legge vigenti.

Art. 40 Rappresentanti
I rappresentanti della Camera di Commercio presso Aziende, società, consorzi, associazioni ed altri organismi sono nominati dalla Giunta.

Art. 41 Altri strumenti di partecipazione strategica
La Camera di Commercio, nel perseguimento delle proprie finalità e per la realizzazione di interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia della provincia, ispira la propria attività alla gestione sinergica ed integrata delle proprie competenze con le altre istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio. A tal fine promuove la realizzazione di accordi di programma, intese, conferenze di servizi, moduli negoziali e ogni strumento ed atto di programmazione negoziata.


TITOLO V - Gli istituti di partecipazione e la tutela dei diritti degli utenti

Art. 42 Attività amministrativa
L'attività amministrativa della Camera di Commercio deve essere improntata ai principi di trasparenza, economicità e pubblicità degli atti, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
Il Consiglio può disciplinare con apposito regolamento le modalità per l'esercizio delle forme di partecipazione.

Art. 43 Disciplina del procedimento amministrativo
La Camera di Commercio informa la propria attività ai principi di imparzialità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
Con regolamento della Giunta camerale vengono stabiliti — ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni — i termini di durata dei procedimenti e le unità organizzative responsabili degli stessi nonché tutti gli adempimenti in materia di esercizio del diritto di accesso agli atti e di partecipazione al procedimento.
Analogamente si provvede alle eventuali modifiche e aggiornamenti.


TITOLO VI – Gestione economica e patrimoniale

Art. 44 Principi generali
La gestione della Camera di Commercio è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, della trasparenza, della chiarezza e della precisione.
L'attività finanziaria della Camera di Commercio si realizza sulla base della programmazione della spesa e della prudente valutazione delle entrate.
I criteri normativi, le metodologie e le procedure adottati sono quelli definiti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 45 Responsabilità — rinvio
Agli amministratori ed ai dirigenti della Camera di Commercio si applicano le norme sulla responsabilità previste dalla legge.

Art. 46 Determinazione del diritto annuale
La misura del diritto annuale è stabilita secondo le previsioni di cui all'art. 18 della L. 580/1993 e s.m.i. e dei decreti ministeriali ai sensi di questo adottati.

Art. 47 Fondo di perequazione
La Camera di Commercio riserva una quota del diritto annuale al fondo di perequazione istituito presso l'Unione Italiana delle Camere di Commercio, ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della L. 580/1993 e s.m.i..

TITOLO VII - Norme transitorie, finali e di rinvio


Art. 48 Pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto e dei regolamenti
Lo Statuto, i regolamenti camerali e le loro modifiche sono pubblicati all'Albo della Camera di Commercio e resi noti mediante le forme di pubblicità previste dall'ordinamento e ritenute più idonee dall'organo che li emana.
Lo Statuto ed i regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione all'Albo.

Art. 49 Modifiche statutarie
Il presente Statuto può essere sottoposto a revisione su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri o su proposta della Giunta.
Le modifiche statutarie sono approvate con la maggioranza e con le forme previste dalla legge per l'approvazione dello Statuto stesso.

Art. 50 Adozione dei regolamenti
I regolamenti di cui al presente Statuto sono adottati entro centottanta giorni dalla entrata in vigore dello stesso.
Nelle more, continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti non in contrasto con le disposizioni di legge e dello Statuto stesso.

Art. 50 bis
In sede di prima applicazione dell'art. 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in ragione del dubbio interpretativo sulla sua effettiva applicabilità alle Camere di Commercio, si provvede, nell'attesa che vengano soddisfatti gli interrogativi in argomento sottoposti alla Amministrazioni vigilanti, alla nomina della Giunta in composizione provvisoriamente determinata in numero quattro componenti, oltre il Presidente, nell'intesa di procedere, ove in prosieguo ne ricorrano le condizioni, alla rielezione ex novo della Giunta secondo le previsioni ordinarie dell'art. 19 dello Statuto.

Art. 51 Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni legislative e regolamentari con esso compatibili.

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