Sezione salto di blocchi

Fonti Normative

Legge N. 791/77 Direttiva del consiglio delle Comunità Europee N. 73/23/CEE (abrogata dalla Direttiva n. 2006/95/CEE)

Materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500 volt in corrente continua.

a) materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericolo di esplosione;
b) materiali elettrici per radiologia ed uso clinico;
c) parti elettriche di ascensori e montacarichi;
d) contatori elettrici;
e) prese e spine per uso domestico;
f) dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;
g) materiali nei riguardi dei disturbi radio-elettrici;
h) materiali elettrici speciali, destinati ad essere utilizzati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipano gli Stati membri della Comunità Economica Europea;
i) materiale elettrico destinato ad essere esportato fuori dal territorio della Comunità Economica Europea.

Il materiale elettrico ed elettronico compreso nelle normative BT (Bassa Tensione) può essere posto in commercio solo se costruito a regola d’arte in materia di sicurezza, e non comprometta, in caso di installazione e manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.
(Art. 2 – legge 791/77)

Procedure di valutazione della conformità

Prima di immettere sul mercato un prodotto, il fabbricante riunisce la documentazione tecnica che consente di valutare se il materiale elettrico è conforme ai requisiti della direttiva (La legge stabilisce che il fabbricante prenda tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica e ai requisiti di legge - legge 791/77 -).

Nella documentazione tecnica vanno inclusi dettagli sulla progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento del materiale elettrico; in particolare:

a) descrizione generale del materiale elettrico;
b) disegni di progettazione e fabbricazione, schemi di componenti, sottounità, circuiti, ecc.;
c) descrizioni e spiegazioni necessarie per capire quanto alla lettera a);
d) elenco delle norme usate, totalmente o parzialmente, ed una descrizione delle soluzioni applicate per conformarsi agli aspetti di sicurezza della direttiva nel caso in cui non siano state applicate norme;
e) risultati dei calcoli progettuali e delle verifiche eseguite;
f) relazione sulle prove.

Il fabbricante o il suo mandatario devono mantenere questa documentazione (anche su supporto elettronico) a disposizione delle autorità nazionali a scopi di ispezione per almeno 10 anni a decorrere dall’ultima data di fabbricazione del prodotto. Se il fabbricante non è stabilito nella Comunità e non ha un mandatario nella Comunità, questo obbligo spetta all’importatore o alla persona responsabile dell’immissione del prodotto sul mercato comunitario.

Dichiarazione di conformità

(Allegato II, legge 791/77)

Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, deva redigere una dichiarazione scritta di conformità prima di immettere sul mercato il prodotto.
Una copia della dichiarazione di conformità deve essere tenuta a disposizione delle autorità nazionali a fini ispettivi dal fabbricante, dal suo mandatario stabilito nella Comunità o dall’importatore o, ancora, dalla persona responsabile dell’immissione sul mercato. 
La dichiarazione di conformità deve comprendere i seguenti elementi:

  • nome ed indirizzo del fabbricante o del suo mandatario;
  • descrizione del materiale elettrico;
  • riferimento alle norme armonizzate;
  • eventuale riferimento alle specifiche per le quali è dichiarata la conformità: ISI - livello mondiale  EN - livello europeo  CEI – livello italiano;
  • oppure un fascicolo descrittivo del produttore;
  • identificazione del firmatario che ha il potere di impegnare il fabbricante o il suo     rappresentante stabilito nella Comunità. Accanto alla marcatura devono essere presenti le ultime due cifre dell’anno in cui la  marcatura è stata apposta la prima volta.

Marcatura CE(Allegato II – punto A – Legge 791/77)
La marcatura CE è apposta dal fabbricante o dal suo rappresentante stabilito nella Comunità, in modo visibile leggibile e indelebile:

- sul materiale elettrico o, quando non possibile,
- sull’imballaggio,
- sulle avvertenze d’uso,
- o sul certificato di garanzia.

La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali “CE” secondo il simbolo grafico che segue:

marcatura CE
In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate dal simbolo graduato di cui sopra.
I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm.
E’ vietato apporre sui materiali elettrici ogni altro marchio che possa trarre in inganno i terzi sul significato o sul simbolo grafico della marcatura CE. Sul materiale elettrico, sull’imballaggio, sulle avvertenze d’uso o sul certificato di Garanzia può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE. 

Rischi coperti dalla marcatura CE
La marcatura CE garantisce che il prodotto elettrico è conforme ai requisiti di sicurezza per quanto riguarda problemi:

- elettrici – scossa elettrica
- meccanici – rotture
- chimici – emissione di gas tossici
- termici – surriscaldamento

Dati identificativi del produttore/importatore(Allegato I, legge 791/77 )

Il marchio di fabbrica, o il marchio commerciale, e i dati identificativi del fabbricante o del suo mandatario con sede nell’Unione Europea o del Responsabile dell’immissione nel mercato comunitario degli apparecchi elettrici ed elettronici , debbono accompagnare ciascun esemplare dell’apparecchiatura immessa in commercio, potendo essere apposti distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio dello stesso.

Requisiti del prodotto elettrico

  • la marcatura CE con le sue caratteristiche essenziali
  • il marchio di fabbrica o di commercio
  • un collegamento elettrico sicuro ed adeguato
  • un libretto di istruzioni con la destinazione d’uso e le norme di manutenzione
  • parti elettrificate protette da contatti diretti e indiretti
  • essere protetto da pericoli di sovrattemperature, archi elettrici o radiazioni
  • protetto da pericoli di natura non elettrica
  • avere un isolamento proporzionale alle sollecitazioni previste

Controlli ispettivi

Obiettivo dei controlliAccertare che i prodotti elettrici immessi in commercio sul territorio nazionale siano conformi alla vigenti normative BT (Bassa tensione).
Per IMMISSIONE sul mercato si intende sia la vendita che la distribuzione a titolo gratuito.

Atti di accertamento (Legge 689/81 – sez. II art. 13 comma 1)Gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa corrispondente al pagamento di una somma di denaro possono, per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e di luoghi purché diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. 
ProceduraDurante un controllo ispettivo deve essere seguita la seguente procedura:

1) identificazione del prodotto porre attenzione che l’imballaggio corrisponda realmente al prodotto contenuto, che vi siano presenti nome ed indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella comunità, che le indicazioni circa i rischi e le avvertenze siano scritte in italiano.(Allegato I, legge 791/77, art. 104, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 206/2005 e art. 107 del D. Lgs. n. 206/2005)

2) verifica della marcatura CE. La marcatura CE deve essere apposta dal fabbricante o dal suo rappresentante stabilito nella Comunità, in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile, sul materiale elettrico, o quando non possibile, sull’imballaggio, sulle avvertenze d’uso o sul certificato di garanzia.(Art. 7, legge 791/77)

3) verifica della documentazione tecnica

Non possono essere venduti apparecchi elettrici ed elettronici privi della documentazione tecnica di accompagnamento (istruzioni, schemi elettrici, ecc)

1. Il controllo interno della fabbricazione è la procedura con la quale il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunità, si accerta e dichiara che il materiale elettrico soddisfa i requisiti della legge ad esso applicabili. Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunità appone la marcatura CE a ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformità.
2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica ed egli, o il suo rappresentante stabilito nella Comunità. tiene questa documentazione nel territorio della Comunità a disposizione della autorità nazionali ai fini ispettivi, per almeno 10 anni a decorrere dall’ultima data di fabbricazione del prodotto.
Nel caso in cui né il fabbricante né il suo rappresentante siano stabiliti nella Comunità, l’obbligo incombe alla persona responsabile dell’immissione del materiale elettrico nel mercato comunitario.

Prelievo dei campioniUn prodotto elettrico, che nonostante riporti tutte le indicazioni e la marcatura CE come prescritto dalle normative BassaTensione, possa sembrare all’esame degli ispettori non conforme alle norme di sicurezza, può essere prelevato per essere sottoposto ad esami e prove da parte di un laboratorio riconosciuto e autorizzato dal M.S.E. (Ministero dello Sviluppo Economico)
Il numero dei campioni da prelevare deve essere concordato con il laboratorio che deve effettuare le analisi, comunque in numero mai inferiore a tre.
I campioni prelevati sono pagati al prezzo di vendita.
Detti campioni devono essere sigillati con spago e piombo alla presenza del titolare e/o dipendente. Del prelievo viene redatto verbale che deve essere firmato anche dal titolare e/o dipendente.
Del prelievo e delle analisi deve essere data comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione D1 – Coordinamento Area Prodotti – Via Molise 2 – 00187 Roma.
Qualora le analisi rilevino la conformità del prodotto elettrico non è prevista nessuna azione.
Qualora invece le analisi dimostrino la non conformità del prodotto stesso 
si procede con:

1) provvedimento che obbliga il produttore a conformare il prodotto alle direttive e sospende la commercializzazione fino alla conformazione,
2) provvedimento di ritiro dal mercato.

Clausola di salvaguardiaIl principio di libera circolazione dei prodotti nell’area comunitaria può subire delle deroghe nazionali, allorché si tratti di salvaguardare gli obiettivi di tutela della vita e della salute delle persone e degli animali.
In effetti quando il Ministero dello Sviluppo Economico accerta che il materiale elettrico, anche se munito di marcatura CE ed utilizzato conformemente alla propria destinazione, rischia di pregiudicare la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni, ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato e ne vieta o limita la circolazione e l’installazione.
Il provvedimento adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico deve essere:

  • adeguatamente motivato dal punto di vista tecnico,
  • notificato agli Stati membri dell’Unione Europea ed alla Commissione.

SanzioniLe violazioni alla normativa sulla sicurezza dei prodotti elettrici [Normativa Bassa Tensione (BT)], sono sanzionate dall'art. 9 della legge 791/1977, così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 626 (Gazz. Uff. 14 dicembre 1996, n. 293, S.O.).

Art. 9. 1. La vigilanza nell'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato che, ai fini dell'effettuazione dei controlli sul mercato, si avvale dei propri uffici provinciali e, previa intesa degli ispettorati del lavoro, nonché di altre amministrazioni dello Stato e delle autorità pubbliche locali nell'ambito delle rispettive competenze.

2. L'Autorità di vigilanza quando accerta la mancanza o la irregolare apposizione della marcatura CE, intima immediatamente al fabbricante o al suo rappresentante stabilito nella Comunità o all'importatore di conformare il prodotto alle disposizioni della presente legge e di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio, non superiore a trenta giorni.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato vieta la ulteriore commercializzazione del prodotto e ne ordina il ritiro dal mercato a spese del fabbricante, del suo rappresentante stabilito nella Comunità o dell'importatore.

4. Il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato quando accerta che il materiale elettrico, anche se munito di marcatura CE ed utilizzato conformemente alla propria destinazione, rischia di pregiudicare la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato e ne vieta o limita la circolazione e l'installazione, con il rispetto della procedura prevista dall'articolo 9 della direttiva 2006/95/CEE del 12 Dicembre 2006.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, il suo rappresentante stabilito nella Comunità o l'importatore che pongono in commercio il materiale elettrico di cui all'articolo 1(legge 791/77), senza il marchio CE o con marchio apposto irregolarmente o in violazione dell'obbligo di cui all'articolo 7, comma 2, ovvero non ottemperando agli ordini di cui ai commi 3 e 4 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 20,66 a Euro 123,95 per ogni pezzo ed in ogni caso di una somma non inferiore a Euro 10329,14 e non superiore a Euro 61974,83.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore o l'installatore che vendono o installano il materiale elettrico di cui al comma 5 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 20,66 a Euro 123,95 per ogni pezzo ed in ogni caso di una somma non inferiore a Euro 774,69 e non superiore a Euro 4.648,11.

7. La violazione degli obblighi di conservazione ed esibizione all'Autorità di vigilanza della documentazione di cui all'allegato III della presente legge (legge 791/77) è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 5.164,57 a Euro 30.987,41. In tali casi l'Autorità incaricata della vigilanza può disporre il temporaneo divieto di commercializzazione del prodotto fino alla produzione della necessaria documentazione o fino all'accertamento della sua conformità e non pericolosità (7).

Pagamento in misura ridottaPer tutte queste sanzioni è ammesso il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o se più favorevole del doppio del minimo oltre alle spese del procedimento entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o se questa non vi è stata dalla notificazione degli estremi della violazione. (Art. 16 – Legge 689/1991)

Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative (Art. 8, comma 1, L. 689/1981) Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono, sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

SequestroModalità del sequestro di cose
(Capo II, DPR 571/82)
Nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell’art.13 della legge 689/81 il pubblico ufficiale che procede al sequestro ne redige processo verbale, nel quale è inserito l’elenco delle cose sequestrate.
(E’ bene elencare dettagliatamente i prodotti sequestrati, indicando se possibile il fabbricante o l’importatore)
(Art. 4, comma 1, DPR 571/82)
Una copia del processo verbale, contenente anche l’indicazione dell’autorità alla quale gli interessati possono proporre opposizione ai sensi dell’art. 19 della legge 689/81, è immediatamente consegnata alla persona presso la quale le cose sono state sequestrate.
(Art. 4, comma 2, DPR 571/82)

I PRODOTTI ELETTRICI CHE A SEGUITO DELLA PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DI CUI ALL’ART. 7 DELLA LEGGE 791/77 NON RISULTINO MUNITI DELLA MARCATURA CE, CHE ABBIANO LA MARCATURA CE NON CONFORME, CHE SIANO PRIVI DEL NOME DEL PRODUTTORE O DEL RAPPRESENTANTE NELLA UE, O CHE SIANO STATI RITIRATI DAL MERCATO CON DECRETO MINISTERIALE, DEBBONO ESSERE IMMEDIATAMENTE RITIRATI DAL MERCATO (ART. 9, LEGGE 791/77)

Nel caso in cui il materiale oggetto della verifica non sia conforme e la sua commercializzazione sia “PERICOLOSA PER IL CONSUMATORE” O  il suo smercio SIA CONFIGURABILE COME “TRUFFA IN COMMERCIO” si procede al sequestro e si invia comunicazione all’autorità competente per le relative SANZIONI di carattere PENALE:
Art. 514 Frodi contro le industrie nazionali
Art. 515 Frode nell’esercizio del commercio
Art. 517 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci


ORGANISMI NOTIFICATI DALL’ITALIA ALLA COMMISSIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELLA DIRETTIVA n. 73/23/CEE – Legge n. 791/77

  • Firenze Tecnologia - Articoli 8 e 9 
    Volta dei Mercanti, 1 – Palazzo Borsa Merci - 50122 Firenze
  • Istituto Italiano del Marchio di Qualità  - Articoli 8 e 9 IMQ (SpA)
    Via Quintiliano, 43 - 20138 Milano
  • Prima Ricerca & Sviluppo SpA -Articoli 8 e 9
    Via Campagna, 5 - 22020 Faloppio – Fraz. Gaggino (CO)

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Orari: Il lunedì e il mercoledì: 8.45 - 12.30 / 13.30 - 15.00
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ultima modifica: lunedì 15 marzo 2021