Per iniziare l’attività di commercio all’ingrosso è necessaria la presentazione della domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese ovvero della denuncia di inizio dell’attività per le imprese già iscritte.
L’attività di commercio all’ingrosso di prodotti alimentari e non alimentari può essere esercitata solo dalle imprese che possiedono determinati requisiti morali e, nel caso di commercio di prodotti alimentari, anche di requisiti professionali.
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Requisiti
Requisiti Morali (commercio prodotti alimentari e non alimentari)
Il titolare di impresa individuale, i legali rappresentanti delle società, i soci delle società di persone e i soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nonché i preposti all’esercizio dell’attività devono essere in possesso dei seguenti requisiti morali previsti dall’art.71, commi 1, 3, 4, 5 del d.lgs 59/2010, ovvero:
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che aver ottenuto la riabilitazione;
- non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- non aver riportato , con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- non aver riportato , con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- non essere sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive.
Il divieto di esercizio dell'attività di cui alle lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252
Requisiti professionali (solo commercio prodotti alimentari)
Nel caso di commercio all’ingrosso di prodotti alimentari oltre alla dichiarazione del possesso dei requisiti morali occorre dichiarare il possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
- di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
Per la dichiarazione sul possesso dei requisiti morali e professionali deve essere compilato apposito modello predisposto dalla CCIAA di Roma da parte:
- del titolare per l' impresa individuale,
- degli accomandatari per le S.A.S.,
- di tutti i soci per le S.N.C.,
- di tutti i componenti il consiglio per le Società di capitali,
- dei rappresentanti in Italia per le Società estere,
- del preposto per il commercio nel settore alimentare (solo per le società).
Le indicazioni sulla documentazione da presentare, la modulistica e informazioni sui relativi costi sono disponibili sul sito internet della Camera di Commercio: www.rm.camcom.it.
Le istanze relative alle società devono essere presentate, utilizzando ComUnica, per via telematica o su supporto informatico, in quest’ultimo caso gli Uffici ricevono esclusivamente su appuntamento che può essere fissato telefonicamente contattando il numero 06 52082255 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30.
Le istanze relative alle ditte individuali, dal 1° aprile 2010 le domande devono essere presentate, utilizzando ComUnica, per via telematica o su supporto informatico, in quest’ultimo caso la presentazione può essere effettuata esclusivamente presso lo sportello multifunzionale di V.le O.Indiano 17 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30 e dalle 13.30 alle 15.00, le casse chiudono alle ore 14.45
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Costi
Diritti di segreteria
Società:
Domanda inviata telematicamente: Euro 30, 00
Domanda su supporto informatico: Euro 50,00
Pagamento di Euro 168,00 sul c/c 8003, intestato all’Ufficio del Registro di Roma – Tasse Concessioni Governative (Risoluzione Agenzia Entrate n. 353/E del 5/12/2007).
Ditte individuali:
Domanda inviata per via telematica/supporto informatico: Euro 18,00
Per i modelli I1 e I2 è necessario pagare l’imposta di bollo pari a Euro 14.62 per il formato cartaceo ed Euro 17.50 per la presentazione telematica.
Pagamento di Euro 168,00 sul c/c 8003, intestato all’Ufficio del Registro di Roma – Tasse Concessioni Governative (Risoluzione Agenzia Entrate n. 353/E del 5/12/2007).
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Modello per la dichiarazione del possesso dei requisiti per il commercio all'ingrosso - ditte individuali |
Modello per la dichiarazione del possesso dei requisiti per il commercio all'ingrosso - società |
Allegato A - Modello per la dichiarazione del possesso dei requisiti per il commercio all'ingrosso - società |
Allegato B - Modello per la dichiarazione del possesso dei requisiti per il commercio all'ingrosso,dichiarazione del preposto |
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Area IV - Registro Imprese Ufficio competente: Posizione Organizzativa "REA e Atti Imprese Individuali" Indirizzo: Le pratiche relative alle ditte individuali presentate su supporto informatico devono essere presentate esclusivamente presso la sede di V.le Oceano Indiano, 19. Orari: Dal lunedì al venerdì: 8.45 - 12.30 / 13.30 - 15.00 - Chiusura cassa ore 14.45. Nelle giornate prefestive gli sportelli sono aperti dalle ore 8.45 alle 12.30 Telefono: 800.800.077 |
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