IMPORTI DOVUTI
- Soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle Imprese
Per i soggetti iscritti o annotati nella sezione speciale del Registro delle Imprese (piccoli imprenditori, società semplici, imprese individuali artigiane ed agricole) l'importo del diritto è dovuto in cifra fissa ed è stato determinato con decreto 28 marzo 2006, del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nella misura riportata nella sottostante tabella.
Le unità locali di imprese aventi la sede principale all'estero versano un diritto in misura fissa, come indicato nella sottoriportata tabella
Misura del Diritto annuale per imprese iscritte o annotate nella sezione speciale
| Tipo di impresa |
Sede Euro
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Unità locali Euro |
| Imprenditori agricoli, piccoli imprenditori, società semplici agricole, imprese artigiane individuali |
80,00
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16,00
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| Società semplici non agricole |
144,00
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29,00
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| Società tra avvocati |
170,00
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34,00
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| Unità locali di imprese estere iscritte nel R.E.A. di cui all'articolo 9, comma 2 punto b), del D.P.R. 7 dicembre 1995, n.581 (per ciascuna unità locale) |
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110,00
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Gli importi indicati in tabella relativi alle unità locali, si riferiscono a camere di commercio che non applicano maggiorazioni. Si precisa che la camera di Roma non applica alcuna maggiorazione.
Le imprese che esercitano un'attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di esse, in favore della camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, eventualmente maggiorato della percentuale stabilita dalle camere di commercio competenti per territorio.
- Soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese
Per i soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese (tutti i tipi di società, escluse le società semplici e tutte le imprese individuali non iscritte come piccoli imprenditori) l'importo del diritto dovuto è commisurato al fatturato complessivo dell'impresa conseguito nell'anno precedente, come stabilito dall'art.17 della legge n.488/1999 ed è calcolato secondo la misura fissa e le aliquote determinate con decreto 28 marzo 2006, del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, come riportate nella tabella seguente.
Fasce di fatturato per le imprese iscritte alla sezione ordinaria
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Da Euro
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a Euro
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Misure fisse e aliquote
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Importi dovuti in base agli scaglioni di fatturato
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0,00
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516.456,00
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373,00 euro(misura fissa)
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373
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516.456,01
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2.582.284,00
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0,0070%
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373 + 0,0070% della parte eccedente 516.456,00
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2.582.284,01
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51.645.689,00
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0,0015%
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517,61 + 0,0015% della parte eccedente 2.582.284,00
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51.645.689,01
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e oltre
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0,0005%
(fino ad un massimo di 77.500,00 euro)
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1.253,56 + 0,0005% della parte eccedente 51.645.689,00
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L'importo totale risulta dalla somma degli importi dovuti per ciascuna fascia calcolati applicando la misura fissa e le aliquote per le fasce di fatturato successive fino a quella nella quale rientra il fatturato complessivo dell'impresa (diritto dovuto per il primo scaglione più le aliquote applicabili per gli altri scaglioni successivi di fatturato).
Per l'anno 2006, l'art. 3 comma 2 del citato decreto 28 marzo 2006, stabilisce che nel caso in cui dall'applicazione delle aliquote della tabella sopra riportata deriva un importo uguale o superiore a quello dovuto per l'anno 2005, le imprese sono tenute a versare lo stesso importo dell'anno 2005. Le imprese sono invece tenute a versare l'importo derivante dalle aliquote di cui alla tabella nel caso in cui lo stesso importo sia inferiore a quanto dovuto nel 2005.
Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, il diritto dovuto per l'anno 2006, dai sottoindicati soggetti sarà il seguente:
Misura del Diritto annuale per imprese iscritte nella sezione ordinaria
| Tipo di impresa |
Sede Euro
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Unità locali Euro |
| Imprese individuali, società cooperative e consorzi |
93,00 |
19,00 |
| Società di persone (Snc, Sas) |
170,00 |
34,00 |
| Società di capitali con fatturato 2005 fino a € 516.456,00 |
373,00 |
75,00
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| Sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero(per ciascuna sede secondaria) |
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110,00
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Gli importi indicati in tabella relativi alle unità locali, si riferiscono a camere di commercio che non applicano maggiorazioni. La camera di Roma non applica alcuna maggiorazione.
Le imprese che esercitano un'attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di esse, in favore della camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di euro 120, eventualmente maggiorato della percentuale stabilita dalle camere di commercio competenti per territorio.
Arrotondamenti: gli importi parziali, per la sede legale e per le eventuali unità locali, necessari per determinare il diritto totale dovuto devono essere sempre arrotondati all'unità di euro secondo il seguente criterio generale: se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per eccesso; se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto.
SANZIONI IN CASO DI MANCATO , RITARDATO O PARZIALE PAGAMENTO
Nei casi di tardivo od omesso pagamento si applica una sanzione amministrativa tributaria variabile dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto.