Il diritto annuale è un tributo che ciascun soggetto iscritto o annotato al Registro delle Imprese deve versare a favore della camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale è situata la propria sede.
Qualora l'attività economica venga esercitata anche attraverso sedi secondarie e/o unità locali, dovrà inoltre essere versato il diritto relativo a queste ultime, secondo le due ipotesi seguenti:
nel caso in cui le unità locali siano ubicate nella stessa provincia della sede, l'impresa dovrà pagare alla stessa camera di commercio la somma degli importi dovuti per la sede principale e per le unità locali;
ove le unità locali siano ubicate in province diverse da quella della sede principale, l'impresa dovrà versare il diritto corrispondente a ciascuna delle camere di commercio competenti per territorio.
Il diritto non è frazionabile, deve essere pagato in un'unica soluzione ed è dovuto interamente da parte di chi risulta iscritto al Registro delle Imprese anche solo per una parte dell'anno di riferimento.
In caso di trasferimento della sede legale da una provincia all'altra, l'impresa è tenuta ad effettuare il pagamento del diritto annuale solo a favore della Camera di Commercio nella cui provincia aveva sede al 1° gennaio dell'anno di riferimento o, se costituitasi in data successiva, a tale ultima data.
Soggetti tenuti al pagamento
Sono tenute al pagamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese alla data del 1° Gennaio 2008, ovvero nel corso dell'anno o frazione di esso (imprese individuali, società semplici, società commerciali, cooperative, consorzi e società consortili, aziende speciali e consorzi tra enti territoriali, gruppi economici di interesse europeo).
Sono soggette al pagamento del diritto annuale anche le società che risultano in liquidazione, nonchè le società che, pur avendo cessato l'attività non hanno effettuato la cancellazione dal Registro delle Imprese. L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.
Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla camera di commercio ove è ubicata la sede legale o principale al 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce il pagamento o alla diversa data se l'impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio.
Soggetti non tenuti al pagamento
- I soggetti iscritti solo al REA- Repertorio Economico Amministrativo (Associazioni, Fondazioni, enti morali etc.);
- Le imprese in fallimento o liquidazione coatta amministrativa dall'anno 2007, tranne i casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa;
- Le imprese individuali con attività cessata nell'anno 2007 e che abbiano presentato domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30/01/2008;
- Le società ed altri enti collettivi con bilancio finale di liquidazione approvato nell'anno 2007, purchè abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2008;
- Le cooperative nei confronti delle quali l'autorità governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (art.2544 c.c.) nell'anno 2007.
Modi e termini di pagamento
Il versamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione,entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi che per il 2008 è il 16/06/2008 (salvo il diverso termine previsto dall'art. 17 del D.P.R. 7/12/2001 n. 435, e successive modificazioni, per le società di capitali con esercizio non coincidente con l'anno solare).
Per i pagamenti effettuati nei trenta giorni successivi ai suddetti termini (per il 2008 dal 17 giugno al 16 luglio) si applica la maggiorazione dello 0,40%. Tale maggiorazione è comunque dovuta, anche in caso di compensazione di crediti, per versamenti effettuati entro 30 giorni dal termine di scadenza.
E' possibile compensare gli importi a credito e a debito relativi al diritto annuale (codice tributo 3850) con gli importi rispettivamente a debito e a credito relativi sia al medesimo che ad altri tributi. Il credito del diritto annuale può essere utilizzato in compensazione esclusivamente entro 24 mesi dalla data del pagamento.
Il versamento del diritto deve essere eseguito con il modello F24, compilando la sezione "ICI ed altri tributi locali" ed utilizzando il codice tributo 3850. Deve inoltre essere indicato negli appositi spazi quale "codice ente" la sigla della provincia in cui ha sede la Camera di commercio destinataria del versamento ("RM" se trattasi di Roma) e quale "anno di riferimento", l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento.
Si ricorda che dal 1° gennaio 2007 per tutti i contribuenti titolari di Partita Iva è obbligatorio il versamento per via telematica con le modalita' riportate dal sito dell' Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it)
Importi dovuti
- Soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle Imprese
Per i soggetti iscritti o annotati nella sezione speciale del Registro delle Imprese (piccoli imprenditori, società semplici, imprese individuali artigiane ed agricole) l'importo del diritto è dovuto in cifra fissa ed è stato determinato con decreto 1 febbraio 2008 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nella misura riportata nella sottostante tabella.
Misura del Diritto annuale per imprese iscritte o annotate nella sezione speciale
| Tipo di impresa |
Euro per sede |
Euro per unità locali |
| Imprenditori agricoli, piccoli imprenditori, società semplici agricole, imprese artigiane individuali |
88,00 |
18,00 |
| Società semplici non agricole |
144,00 |
29,00 |
| Società tra avvocati |
170,00 |
34,00 |
| Unità locali di imprese estere iscritte nel R.E.A. di cui all'articolo 9, comma 2 punto b), del D.P.R. 7 dicembre 1995, n.581 (per ciascuna unità locale) |
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110,00 |
Gli importi indicati in tabella relativi alle unità locali, si riferiscono a camere di commercio che non applicano maggiorazioni. Si precisa che la camera di Roma non applica alcuna maggiorazione.
Le imprese che esercitano un'attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di esse, in favore della camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, eventualmente maggiorato della percentuale stabilita dalle camere di commercio competenti per territorio.
- Soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese
Per i soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese (tutti i tipi di società, escluse le società semplici e tutte le imprese individuali non iscritte come piccoli imprenditori) l'importo del diritto dovuto è commisurato al fatturato complessivo dell'impresa conseguito nell'esercizio precedente, come stabilito dall'art.17 della legge n.488/1999 ed è calcolato secondo la misura fissa e le aliquote determinate con decreto 1 febbraio 2008, del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, come riportate nella tabella seguente:
Fasce di fatturato per le imprese iscritte alla sezione ordinaria
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Scaglioni di fatturato da euro a euro
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Misure fisse e aliquote
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da 0,00 a 100.000,00
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€ 200,00 (Misura fissa) |
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da 100.000,01 a 250.000,00
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€ 200,00 + 0,015% della parte eccedente 100.000,00
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da 250.000,01 a 500.000,00
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€ 222,50 + 0,013% della parte eccedente 250.000,00
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da 500.000,01 a 1.000.000,00
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€ 255,00 + 0,010% della parte eccedente 500.000,00 |
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da 1.000.000,01 a 10.000.000,00
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€ 305,00 + 0,009% della parte eccedente 1.000.000,00 |
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da 10.000.000,01 a 35.000.000,00
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€ 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente 10.000.000,00 |
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da 35.000.000,01 a 50.000.000,00
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€ 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente 35.000.000,00
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oltre 50.000.000,00
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€ 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente 50.000.000,00 (fino a un massimo di 40.000,00 euro) |
L'importo totale risulta dalla somma degli importi dovuti per ciascuna fascia calcolati applicando la misura fissa e le aliquote per le fasce di fatturato successive fino a quella nella quale rientra il fatturato complessivo dell'impresa (diritto dovuto per il primo scaglione più le aliquote applicabili per gli altri scaglioni successivi di fatturato).
Le imprese che esercitano un'attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di esse, in favore della camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di euro 200, eventualmente maggiorato della percentuale stabilita dalle camere di commercio competenti per territorio.
Arrotondamenti: gli importi parziali, per la sede legale e per le eventuali unità locali, necessari per determinare il diritto totale dovuto devono essere sempre arrotondati all'unità di euro secondo il seguente criterio generale: se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per eccesso; se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto.
Nuove iscrizioni al Registro Imprese
Le imprese che si iscrivono al Registro delle Imprese nel corso dell'anno 2008 sono tenute ad effettuare il versamento del diritto annuale tramite modello F24 o direttamente agli sportelli della camera di commercio, secondo gli importi previsti dal sopracitato decreto ed indicati nella sottostante tabella:
Misura del Diritto annuale per le nuove imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese nel corso dell'anno 2008
| Tipo di impresa |
Euro per Sede |
Euro per Unità locali |
| Imprese individuali iscritte nella sez. speciale, società semplici agricole |
88,00
|
18,00
|
| Società semplici non agricole |
144,00
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29,00
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| Società tra avvocati |
170,00
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34,00
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| Tutte le categorie di soggetti iscritti nella sez. ordinaria (Imprese individuali, Società di persone, Società di capitali) |
200,00
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40,00
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| Sedi secondarie e unità locali di imprese estere |
110,00
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Il versamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione nel Registro delle Imprese.
ATTENZIONE
Le imprese iscritte a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino all’entrata in vigore del citato decreto (5/3/2008), sono tenute a compensare o a conguagliare l’importo pagato al momento dell’iscrizione, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art. 8, comma 2, del D.M. 11 maggio 2001, n. 359), tramite modello F24, ai sensi della Circolare 3617/C del Ministero dello Sviluppo Economico del 5/3/2008.
Sanzioni in caso di mancato, ritardato o parziale pagamento
Nei casi di tardivo od omesso pagamento si applica una sanzione amministrativa tributaria variabile dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto.
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Diritto Annuale Ufficio competente: Area IV Registro Imprese - Posizione Organizzativa "Diritto annuale" Indirizzo: Viale Oceano Indiano 19 - 0144 Roma, Via Capitan Bavastro 116 - 00154 Roma, Via Tiburtina Km. 20 - 00012 Guidonia, Largo Cavour 6 - 00053 Civitavecchia, Via Filippo Turati 7 - 00049 Velletri Orari: Dal lunedì al venerdì: 8.45 - 12.30 / 13.30 - 15.00 - Chiusura cassa ore 14.45. Nelle giornate prefestive gli sportelli sono aperti dalle ore 8.45 alle 12.30 Telefono: 800.800.077 - 06520821 Fax: 0652082445 - 0652082414 |
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