Sezione salto di blocchi

La Comunicazione Unica va presentata in formato digitale per via telematica o su supporto informatico e vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al Registro delle Imprese ( D.P.C.M. 06 maggio 2009).

Essa ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali, individuati dal D.P.C.M. sopra citato, nonché per l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.

L’Ufficio del Registro delle Imprese, contestualmente alla presentazione, rilascia la ricevuta che costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e dà notizia alle Amministrazioni competenti dell’avvenuta presentazione.

Immediatamente le Amministrazioni comunicano all’interessato e all’Ufficio del Registro delle Imprese, sempre  per via telematica, il codice fiscale e la partita IVA. Entro i successivi sette giorni comunicano gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.

Tale procedura si applica sia alle imprese individuali che a quelle costituite in forma societaria e va effettuata in tutti i casi di iscrizione, modifica o cancellazione dell’attività d’impresa.

Il sistema delle Camere di Commercio ha individuato il sito internet www.registroimprese.it per i servizi previsti per la Comunicazione Unica al suo interno.

L'assistenza tecnica per l'utilizzo della modulistica informatica è fornita dal servizio assistenza di InfoCamere al numero 049 201 52 15

ultima modifica: martedì 20 luglio 2021