Cancellazioni d'Ufficio: Imprese Individuali, Società di Persone, Società di Capitali

Il Regolamento per le Cancellazioni d'Ufficio delle Imprese Individuali, delle Società di Persone, delle Società di Capitali.

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Cancellazioni d'ufficio
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Cancellazione d’ufficio delle imprese individuali e Società di persone
Riferimento normativo: D.P.R. 247 del 23 luglio 2004 “Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle Imprese”;

Fattispecie previste dalla norma per le imprese individuali (art. 2 c.1):

a) decesso dell’imprenditore;
b) irreperibilità dell’imprenditore;
c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all’esercizio dell’attività dichiarata.

Fattispecie previste dalla norma per le Società di persone (art.3 c.1 ):

a) irreperibilità presso la sede legale;
b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
c) mancanza del codice fiscale;
d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;
e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.

La cancellazione dal Registro Imprese per le imprese individuali e le società di persone è disposta con decreto del Giudice del Registro

 

Imprese Individuali (cancellazioni)


PROVVEDIMENTO del Giudice del Registro n. 4291 del 22/04/2011

PROVVEDIMENTO del Giudice del Registro n. 4288 del 22/04/2011

PROVVEDIMENTO del Giudice del Registro  n. 4939 del 19/04/2010

PROVVEDIMENTO del Giudice del Registro n. 13348 del 29/10/2010

PROVVEDIMENTO del Giudice del Registro n. 14390 del 4/11/2010

 

Società di persone (cancellazioni)

 

PROVVEDIMENTO del Giudice del Registro n. 6350 del 16/05/2011

PROVVEDIMENTO del Giudice del Registro n. 12040 del 15/09/2011

PROVVEDIMENTO del Giudice del Registro n. 12041 del 15/09/2011

 

Cancellazione d’ufficio per le Società di capitali
Riferimento normativo : art. 2490 comma 6 del codice civile

L’ultimo comma dell’articolo 2490 del Codice Civile dispone che qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio d’esercizio in fase di liquidazione, la società è cancellata d'ufficio dal Registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495.

La procedura di cancellazione dal Registro delle imprese può essere avviata solo per le società che si trovano nella fase di liquidazione.

La cancellazione è disposta con provvedimento dal Conservatore del Registro delle imprese.

 

Società di capitali (cancellazioni)


 
          Anno 2009

          Anno 2010

          Anno 2011
DETERMINAZIONE n. 167 del 22-12-2009 DETERMINAZIONE  n. 13 del 01/03/2010 DETERMINAZIONE n. 291 del 05/10/2011
  DETERMINAZIONE  n. 19 del 23/03/2010  
  DETERMINAZIONE  n. 77 del 23/07/2010  
  DETERMINAZIONE  n. 80 del 29/07/2010  
  DETERMINAZIONE  n. 83 del 29/07/2010  
  DETERMINAZIONE n. 128 del 13/12/2010  

 


 

Riferimenti

Registro Imprese - Cancellazioni d'ufficio
Ufficio competente: Area IV Registro Imprese - P.O. Gestione Innovazioni e Servizi Generali
Indirizzo: Viale Oceano Indiano, 17
Orari: Dal Lunedì al Venerdi orario: 8.45 - 12.30
Telefono: 800.800.077
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