Cancellazione d’ufficio delle imprese individuali e Società di persone
Riferimento normativo: D.P.R. 247 del 23 luglio 2004 “Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle Imprese”;
Fattispecie previste dalla norma per le imprese individuali (art. 2 c.1):
a) decesso dell’imprenditore;
b) irreperibilità dell’imprenditore;
c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all’esercizio dell’attività dichiarata.
Fattispecie previste dalla norma per le Società di persone (art.3 c.1 ):
a) irreperibilità presso la sede legale;
b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
c) mancanza del codice fiscale;
d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;
e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.
La cancellazione dal Registro Imprese per le imprese individuali e le società di persone è disposta con decreto del Giudice del Registro
Imprese Individuali (cancellazioni)
Società di persone (cancellazioni)
PROVVEDIMENTO del Giudice del Registro n. 6350 del 16/05/2011
PROVVEDIMENTO del Giudice del Registro n. 12040 del 15/09/2011
PROVVEDIMENTO del Giudice del Registro n. 12041 del 15/09/2011
Cancellazione d’ufficio per le Società di capitali
Riferimento normativo : art. 2490 comma 6 del codice civile
L’ultimo comma dell’articolo 2490 del Codice Civile dispone che qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio d’esercizio in fase di liquidazione, la società è cancellata d'ufficio dal Registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495.
La procedura di cancellazione dal Registro delle imprese può essere avviata solo per le società che si trovano nella fase di liquidazione.
La cancellazione è disposta con provvedimento dal Conservatore del Registro delle imprese.
Società di capitali (cancellazioni)