Soggetti tenuti al pagamento
Sono tenute al pagamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e tutti i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) alla data del 1° Gennaio 2012, ovvero nel corso dell'anno o frazione di esso.
Sono soggette al pagamento del diritto annuale anche le società che risultano in liquidazione, nonchè le società che, pur avendo cessato l'attività, non hanno effettuato la cancellazione dal Registro delle Imprese.
L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.
Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale o principale al 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce il pagamento o alla diversa data se l'impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio.
Soggetti non tenuti al pagamento
- Le imprese in fallimento o liquidazione coatta amministrativa dall'anno 2011, tranne i casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa;
- Le imprese individuali con attività cessata entro l'anno 2011 e che abbiano presentato domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2012;
- Le società ed altri enti collettivi con bilancio finale di liquidazione approvato entro l'anno 2011, purchè abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2012;
- Le cooperative nei confronti delle quali l'autorità governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (art.2545 septiesdecies c.c.) nell'anno 2011.
Modi e termini di pagamento
Il versamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi che per il 2012 è il 18/06/2012 in quanto il 16 giugno cade di sabato (salvo il diverso termine previsto dall'art. 17 del D.P.R. 7/12/2001 n. 435, e successive modificazioni, per le società di capitali con esercizio non coincidente con l'anno solare).
Per i pagamenti effettuati nei trenta giorni successivi ai suddetti termini (per il 2012 dal 19 giugno al 18 luglio) si applica la maggiorazione dello 0,40%. Tale maggiorazione deve essere versata in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale, ed è, comunque, dovuta anche in caso di compensazione di crediti, per versamenti effettuati entro 30 giorni dal termine di scadenza.
E' possibile compensare gli importi a credito e a debito relativi al diritto annuale (codice tributo 3850) con gli importi rispettivamente a debito e a credito relativi sia al medesimo che ad altri tributi. Il credito del diritto annuale può essere utilizzato in compensazione esclusivamente entro 24 mesi dalla data del pagamento.
Il versamento del diritto deve essere eseguito con il modello F24, compilando la sezione "ICI ed altri tributi locali" ed utilizzando il codice tributo 3850. Deve, inoltre, essere indicato negli appositi spazi quale "codice ente" la sigla della provincia in cui ha sede la Camera di Commercio destinataria del versamento ("RM" se trattasi di Roma) e quale "anno di riferimento", l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento.
Si ricorda che dal 1° gennaio 2007 per tutti i contribuenti titolari di Partita Iva è obbligatorio il versamento per via telematica con le modalita' riportate dal sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it)
Importi dovuti
Il Ministero dello Sviluppo Economico con Nota n. 255658 del 27/12/2011 ha stabilito che restano valide anche per l'anno 2012 le misure del diritto annuale definite a decorrere dal 2011 dal decreto interministeriale 21 aprile 2011.
- Soggetti tenuti al versamento del diritto annuale in misura fissa
Per le imprese individuali iscritte nel Registro delle Imprese e per i soggetti iscritti al REA, il diritto è dovuto in cifra fissa nella misura riportata nella sottostante tabella.
Per le società semplici e le società tra avvocati di cui al comma 2 dell'art. 16 del D. Lgs. 2/2/2001, n. 96, benchè tenute al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato, il citato decreto ha stabilito un regime transitorio in virtù del quale l'importo dovuto è in misura fissa, come specificato nella seguente tabella
Misure fisse
| Tipo di impresa |
Euro per sede |
| Imprese individuali iscitte o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese |
88,00 |
| Imprese individuali iscitte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese |
200,00 |
| Soggetti iscritti al REA |
30,00 |
| Sedi secondarie e unità locali di imprese estere iscritte nel R.E.A. di cui all'articolo 9, comma 2 punto b), del D.P.R. 7 dicembre 1995, n.581 (per ciascuna unità locale |
110,00
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| Società semplici non agricole e società tra avvocati |
200,00 |
| Società semplici agricole iscritte nella sezione speciale imprese agricole |
100,00 |
Le imprese che esercitano un'attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di esse, in favore della camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, eventualmente maggiorato della percentuale stabilita dalle camere di commercio competenti per territorio. Si precisa che la Camera di commercio di Roma non applica alcuna maggiorazione.
I soggetti iscritti soltanto al REA, pur in presenza di unità locali, sono tenuti unicamente al versamento dell'importo fisso di Euro 30,00.
- Soggetti tenuti al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato
Per tutti gli altri soggetti iscritti nel Registro delle Imprese diversi da quelli indicati al punto precedente, l'importo del diritto dovuto è commisurato al fatturato complessivo dell'impresa conseguito nell'esercizio precedente. Il fatturato si ricava dai quadri del modello IRAP 2012. Per l'individuazione dei righi di tale modello costituenti la base imponibile è necessario fare riferimento alla Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 3/3/2009. L'importo è calcolato secondo la misura fissa e le aliquote determinate con decreto 21 aprile 2011 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, come riportate nella tabella seguente:
Fasce di fatturato e aliquote
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Scaglioni di fatturato da euro a euro
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Misure fisse e aliquote
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da 0,00 a 100.000,00
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Euro 200,00 (Misura fissa) |
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da 100.000,01 a 250.000,00
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Euro 200,00 + 0,015% della parte eccedente 100.000,00
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da 250.000,01 a 500.000,00
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Euro 222,50 + 0,013% della parte eccedente 250.000,00
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da 500.000,01 a 1.000.000,00
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Euro 255,00 + 0,010% della parte eccedente 500.000,00 |
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da 1.000.000,01 a 10.000.000,00
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Euro 305,00 + 0,009% della parte eccedente 1.000.000,00 |
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da 10.000.000,01 a 35.000.000,00
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Euro 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente 10.000.000,00 |
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da 35.000.000,01 a 50.000.000,00
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Euro 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente 35.000.000,00
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oltre 50.000.000,00
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Euro 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente 50.000.000,00 (fino a un massimo di 40.000,00 euro) |
L'importo totale risulta dalla somma degli importi dovuti per ciascuna fascia calcolati applicando la misura fissa e le aliquote per le fasce di fatturato successive fino a quella nella quale rientra il fatturato complessivo dell'impresa (diritto dovuto per il primo scaglione più le aliquote applicabili per gli altri scaglioni successivi di fatturato).
Le imprese che esercitano un'attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di esse, in favore della camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di euro 200, eventualmente maggiorato della percentuale stabilita dalle camere di commercio competenti per territorio. Si precisa che la Camera di commercio di Roma non applica alcuna maggiorazione.
Calcolo dell'importo
Arrotondamenti
L'importo da versare a ciascuna Camera di Commercio è espresso in unità di euro. Il criterio di arrotondamento prevede un unico arrotondamento finale, mentre nella sequenza delle operazioni dovranno essere mantenuti cinque decimali (vedi nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009).
Foglio di calcolo
Essendo rimaste valide anche per l'anno 2012 le misure previste per l'anno 2011, esclusivamente per quanto riguarda gli importi dovuti alla Camera di commercio di Roma è possibile avvalersi del foglio di calcolo del diritto annuale 2011, inserendo ove richiesto anzichè i dati relativi al 2010 quelli relativi al 2011. Il foglio di calcolo del diritto annuale 2012 sarà pubblicato successivamente quando saranno disponibili i dati relativi alle Camere di commercio che applicano le maggiorazioni.
Foglio di Calcolo Diritto annuale 2011
Nuove iscrizioni al Registro Imprese
Le imprese che si iscrivono al Registro delle Imprese nel corso dell'anno 2012 sono tenute ad effettuare il versamento del diritto annuale tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale (sportello Telemaco), secondo gli importi previsti dal sopracitato decreto ed indicati nella sottostante tabella:
Misura del diritto annuale per le nuove imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese nel corso del 2012
Categorie di Imprese
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Sede Euro
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Unità locali Euro
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| Imprese individuali iscritte nella sezione speciale |
88,00 |
18,00 |
| Società semplici agricole iscritte nella sezione speciale imprese agricole |
100,00 |
20,00 |
| Società semplici non agricole |
200,00 |
40,00 |
| Società di cui al comma 2 dell’art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (società tra avvocati). |
200,00 |
40,00 |
| Tutte le altre categorie di soggetti iscritti nella sezione ordinaria (imprese individuali, società di persone, società di capitali, cooperative, consorzi, ecc.) |
200,00 |
40,00 |
| Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero (per ciascuna) |
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110,00 |
Misura del diritto annuale per i nuovi soggetti iscritti al REA (Repertorio Economico Amministrativo) nel corso del 2012
| Soggetti iscritti al REA (associazioni, fondazioni, enti, enti religiosi, ecc.) |
Euro 30,00 |
Il versamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione nel Registro delle Imprese.
Sanzioni in caso di mancato, ritardato o parziale pagamento
Nei casi di tardivo od omesso pagamento si applica una sanzione amministrativa tributaria variabile dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto.