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Modi e termini di pagamento

Il versamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi che per il 2014 è il 16/06/2014 (salvo il diverso termine previsto dall'art. 17 del D.P.R. 7/12/2001 n. 435, e successive modificazioni, per le società di capitali con esercizio non coincidente con l'anno solare).

Per i pagamenti effettuati nei trenta giorni successivi ai suddetti termini (per il 2014 dal 17 giugno al 16 luglio) si applica la maggiorazione dello 0,40%. Tale maggiorazione deve essere versata in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale, ed è, comunque, dovuta anche in caso di compensazione di crediti, per versamenti effettuati entro 30 giorni dal termine di scadenza.

Per i soggetti sottoposti agli studi di settore e coloro che partecipano a società, associazioni e imprese soggette a studi di settore, il differimento del termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi disposto dal D.P.C.M. 13 giugno 2014, pubblicato in G.U. n. 137 del 16/06/2014 si applica anche al diritto annuale. Pertanto sarà possibile eseguire il versamento entro il 7 luglio 2014 senza alcuna maggiorazione e dall’8 luglio al 20 agosto 2014 con la maggiorazione dello 0,40%.

Il versamento del diritto deve essere eseguito con il modello F24, compilando la sezione "IMU ed altri tributi locali" ed utilizzando il codice tributo 3850. Deve, inoltre, essere indicato negli appositi spazi quale "codice ente" la sigla della provincia in cui ha sede la Camera di Commercio destinataria del versamento ("RM" se trattasi di Roma) e quale "anno di riferimento", l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento.

Il Ministero dello Sviluppo Economico con Nota n. 201237 del 05/12/2013 ha stabilito che restano valide anche per l'anno 2014 le misure del diritto annuale definite a decorrere dal 2011 dal decreto interministeriale 21 aprile 2011.

Soggetti tenuti al versamento del diritto annuale in misura fissa

Per le imprese individuali iscritte nel Registro delle Imprese e per i soggetti iscritti al REA, il diritto è dovuto in cifra fissa nella misura riportata nella sottostante tabella.
Per le società semplici e le società tra avvocati di cui al comma 2 dell'art. 16 del D. Lgs. 2/2/2001, n. 96, benché tenute al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato, il citato decreto ha stabilito un regime transitorio in

Misure fisse

Tipo di impresa Euro per sede
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese 88,00
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese 200,00
Soggetti iscritti al REA  30,00
Sedi secondarie e unità locali di imprese estere iscritte nel R.E.A. di cui all'articolo 9, comma 2 punto b), del D.P.R. 7 dicembre 1995, n.581 (per ciascuna unità locale)

110,00

Società semplici non agricole e società tra avvocati 200,00
Società semplici agricole iscritte nella sezione speciale imprese agricole 100,00

Le imprese che esercitano un'attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di esse, in favore della camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, eventualmente maggiorato della percentuale stabilita dalle camere di commercio competenti per territorio.

Si precisa che la Camera di Commercio di Roma non applica alcuna maggiorazione.

I soggetti iscritti soltanto al REA, pur in presenza di unità locali, sono tenuti unicamente al versamento dell'importo fisso di Euro 30,00.

Soggetti tenuti al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato

Per tutti gli altri soggetti iscritti nel Registro delle Imprese diversi da quelli indicati al punto precedente, l'importo del diritto dovuto è commisurato al fatturato complessivo dell'impresa conseguito nell'esercizio precedente. Il fatturato si ricava dai quadri del modello IRAP 2014. Per l'individuazione dei righi di tale modello costituenti la base imponibile è necessario fare riferimento alla nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03.03.2009. L'importo è calcolato secondo la misura fissa e le aliquote determinate con decreto 21 aprile 2011 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, come riportate nella tabella seguente:

Fasce di fatturato e aliquote

Scaglioni di fatturato da euro a euro

Misure fisse e aliquote

da 0,00 a 100.000,00

 Euro 200,00 (Misura fissa)

da 100.000,01 a 250.000,00

 Euro 200,00 + 0,015% della parte eccedente 100.000,00

da 250.000,01 a 500.000,00

 Euro 222,50 + 0,013% della parte eccedente  250.000,00

da 500.000,01 a 1.000.000,00

 Euro 255,00 + 0,010% della parte eccedente 500.000,00

da 1.000.000,01 a 10.000.000,00

 Euro 305,00 + 0,009% della parte eccedente 1.000.000,00

da 10.000.000,01 a 35.000.000,00

 Euro 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente 10.000.000,00

da 35.000.000,01 a 50.000.000,00

 Euro 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente 35.000.000,00

oltre 50.000.000,00

 Euro 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente 50.000.000,00 (fino a un massimo di 40.000,00 euro)

L'importo totale risulta dalla somma degli importi dovuti per ciascuna fascia calcolati applicando la misura fissa e le aliquote per le fasce di fatturato successive fino a quella nella quale rientra il fatturato complessivo dell'impresa (diritto dovuto per il primo scaglione più le aliquote applicabili per gli altri scaglioni successivi di fatturato).
Le imprese che esercitano un'attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di esse, in favore della camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di euro 200, eventualmente maggiorato della percentuale stabilita dalle camere di commercio competenti per territorio.

Si precisa che la Camera di Commercio di Roma non applica alcuna maggiorazione.

ArrotondamentiL'importo da versare a ciascuna Camera di Commercio è espresso in unità di euro. Il criterio di arrotondamento prevede un unico arrotondamento finale, mentre nella sequenza delle operazioni dovranno essere mantenuti cinque decimali (vedi nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03.03.2009).

Foglio di calcolo

La Camera di Commercio di Roma mette a disposizione un foglio di calcolo che, attraverso l'inserimento dei dati relativi ad una specifica impresa, fornisce un ausilio al calcolo del diritto dovuto.
Il foglio di calcolo è composto da due pagine distinte, una per il calcolo del dovuto (sede ed unità locali) per le imprese tenute al pagamento in base al fatturato, l'altra per il calcolo del dovuto per le unità locali di imprese tenute al pagamento in misura fissa.

La terza pagina di tale foglio contiene l'elenco delle Camere di Commercio che applicano maggiorazioni.

Le imprese che si iscrivono al Registro delle Imprese nel corso dell'anno 2014 sono tenute ad effettuare il versamento del diritto annuale tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale (sportello Telemaco), secondo gli importi previsti dal sopracitato decreto ed indicati nella sottostante tabella.

Misura del diritto annuale per le nuove imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese nel corso del 2014

Categorie di Imprese Sede Euro Unità locali Euro
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale 88,00 18,00
Società semplici agricole iscritte nella sezione speciale imprese agricole 100,00 20,00
Società semplici non agricole 200,00 40,00
Società di cui al comma 2 dell’art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (società tra avvocati). 200,00 40,00
Tutte le altre categorie di soggetti iscritti nella sezione ordinaria (imprese individuali, società di persone, società di capitali, cooperative, consorzi, ecc.) 200,00 40,00
Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero (per ciascuna)   110,00

 

Misura del diritto annuale per i nuovi soggetti iscritti al REA (Repertorio Economico Amministrativo) nel corso del 2014
Soggetti iscritti al REA (associazioni, fondazioni, enti, enti religiosi, ecc.)  Euro 30,00

Il versamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione nel Registro delle Imprese.


Sanzioni in caso di mancato, ritardato o parziale pagamento

Nei casi di tardivo od omesso pagamento si applica una sanzione amministrativa tributaria variabile dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto.

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Diritto Annuale
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ultima modifica: lunedì 17 agosto 2020