Tra gli “investimenti” possono essere considerati i costi per l’acquisto o per l’utilizzo di beni strumentali e per servizi, nonché per l’utilizzo di personale.
Nel caso di messa a disposizione di beni e personale da parte delle imprese aderenti alla rete, si deve determinare e contabilizzare il costo figurativo relativo all’effettivo impiego di tali beni, servizi e personale.
L
’Agenzia delle Entrate precisa come resti ferma la necessità di dimostrare, anche contabilmente, che questi costi sono stati sostenuti per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.
La realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete può avvenire anche dopo la fruizione dell’agevolazione, purché entro l’esercizio successivo a quello in cui è stata assunta la delibera di accantonamento degli utili. Pertanto, se l’assemblea accantona l’utile dell’esercizio 2010 nell’aprile 2011, il termine per l’effettuazione degli investimenti è fissato al 31.12.2012, e non al 31.12.2011.
Secondo l’Agenzia delle Entrate non è obbligatorio realizzare entro l’esercizio successivo tutti gli investimenti previsti dal programma di rete e precisa che, fermo restando l’impiego entro detto termine degli utili per i quali è accordato il beneficio della sospensione da imposizione, il timing di realizzazione degli investimenti è comunque quello previsto dal programma di rete asseverato.