Atti esteri
Per atto estero si intende qualunque atto giuridico redatto all’estero e può consistere in:
a) Atti pubblici redatti da un notaio estero
b) Scritture private autenticate da un notaio estero
c) Atti emessi da pubbliche autorità straniere
d) Scritture private non autenticate formate all’estero
Gli atti di cui ai punti a) b) e c) devono essere depositati presso l’archivio notarile italiano o presso un notaio italiano esercente (legge n. 89/1913, art.106 numero 4).
Legalizzazione degli atti esteri
È prevista nei seguenti casi:
- atti di cui ai punti a), b) e c), se non muniti di timbro “Apostille”
NON è prevista nei seguenti casi:
- atti di cui ai punti a), b) e c), se provenienti dai Paesi aderenti alla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 (Danimarca, Italia, Francia, Belgio, Irlanda)
- atti di cui ai punti a), b) e c), se provenienti dai Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 (http://www.esteri.it/)
- atti di cui ai punti a), b) e c), se provenienti dall’Austria, in forza della Convenzione Italia-Austria del 30 giugno 1975 e ratificata dall’Italia con Legge 02/05/1977 n. 342
- atti di cui al punto d)
Apposizione del timbro “Apostille”
È prevista nei seguenti casi:
- atti di cui ai punti a), b) e c), se non legalizzati
- atti di cui ai punti a), b) e c), se provenienti da uno dei Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961
NON è prevista nei seguenti casi:
- atti di cui ai punti a), b) e c), se provenienti dai Paesi aderenti alla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 (Danimarca, Italia, Francia, Belgio, Irlanda)
- atti di cui ai punti a), b) e c), se provenienti dall’Austria, in forza della Convenzione Italia-Austria del 30 giugno 1975 e ratificata dall’Italia con Legge 02/05/1977 n. 342
- atti di cui al punto d)
Traduzione degli atti esteri
La traduzione in lingua italiana (che deve essere allegata all’atto redatto in lingua straniera) deve essere certificata conforme al testo straniero:
- o da un traduttore ufficiale con asseverazione resa con giuramento davanti a Notaio o Cancelliere del Tribunale
- o da una rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero