Avvertenze: note generali

Data ultima modifica: 07/11/2011

(art. 2519, 2522, 2543 c.c.)

Norme applicabili.

Art. 2519 c.c.

Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni. L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.

Pertanto, in tema di COSTITUZIONE, RINNOVO CARICHE SOCIALI, MODIFICAZIONI, SCIOGLIMENTI E CANCELLAZIONI si seguono le stesse modalità delle società di capitali a seconda del tipo prescelto

Albo delle società cooperative

D.M. 23.6.2004 pubbl. in G.U. n. 162 del 13.7.2004 “Istituzione dell’Albo delle Società Cooperative”.

Tutte le società cooperative hanno l’obbligo di iscrizione all’Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Per le Province autonome di Trento e Bolzano è istituito il Registro delle Cooperative tenuto dalle Province stesse.

Ai sensi dell’art. 7 del citato decreto ministeriale alla Cooperativa iscritta è attribuito un numero di iscrizione, reso disponibile tramite il sistema informatico delle Camere di Commercio; tale numero deve essere indicato dalla società nei propri atti e nella propria corrispondenza.

Modello di richiesta di iscrizione all’Albo: C17
Diritti di segreteria: Euro 40,00
Imposta di bollo: Euro 14,62

L. n. 99/09 art. 10 comma 1 - Effetti costitutivi dell’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative

Stante il carattere costitutivo dell’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative per le cooperative di nuova costituzione il modello C17 deve assere allegato alla domanda di iscrizione dell’atto costitutivo al registro imprese (modello S1).

Indice Guida


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