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Bilancio finale di liquidazione e contestuale richiesta di cancellazione con approvazione espressa del bilancio finale di liquidazione

Data ultima modifica: 07/12/2011

(art. 2492 c.c., 2495 c.c.)

TERMINE: nessuno

Avvertenza

Per il Registro Imprese di Trento: nel caso in cui la liquidazione si protrae per meno di un esercizio sociale e il bilancio finale di liquidazione è il primo bilancio presentato dopo la messa in liquidazione della società, vanno allegati alla pratica anche i documenti previsti dall’art. 2487 bis (rendiconto sulla gestione e situazione dei conti)

Avvertenza

La richiesta di cancellazione della società al Registro delle Imprese va presentata successivamente all'iscrizione della nomina dei liquidatori. Infatti, da tale iscrizione (e non dal deposito dell’atto) decorre l'assunzione della carica, secondo quanto previsto dall'art. 2487-bis del Codice Civile, nel quale si sancisce che avvenuta l'iscrizione della nomina dei liquidatori nel Registro Imprese, gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effettivo scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

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