2477. (Controllo legale dei conti).
L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni oppure se vengono superati i limiti previsti dall'articolo 2435-bis del codice civile; in tale caso al collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.
Qualora al collegio sindacale sia affidato anche il controllo contabile tutti i componenti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.
Se viene nominato un sindaco iscritto in un registro dei revisori contabili di un altro paese della U.E. lo stesso deve in ogni caso essere iscritto anche nel registro tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia.
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