Consiglio di Sorveglianza – cessazione consigliere e integrazione del consiglio di sorveglianza

Data ultima modifica: 16/12/2011

(artt. 2409duodecies, 2409quaterdecies, 2400 c.c.)

TERMINE: 30 giorni dalla nomina

Avvertenza:
La sottoscrizione da parte dei soggetti in seno all’organo di controllo viene richiesta dalle Camere di commercio di Padova, Vicenza, Gorizia, Roma, Venezia, Pordenone, Udine, Latina, Frosinone e Trieste.

  • codice atto: A08
  • Modulo S2. La distinta dovrà essere sottoscritta da un consigliere di gestione con le modalità indicate nelle NOTE GENERALI - PARTE PRIMA
  • verbale di assemblea, allegato seguendo le indicazioni previste nelle NOTE GENERALI - PARTE SECONDA
  • intercalare P per ciascun consigliere di sorveglianza nominato, con gli estremi dell'iscrizione, da indicare in alternativa nel Modulo NOTE, dei consiglieri di sorveglianza nel Registro dei Revisori Contabili con l’indicazione del relativo decreto ministeriale e degli estremi della Gazzetta Ufficiale (per i consiglieri iscritti)
  • intercalare P per ciascun consigliere cessato
  • Diritti di segreteria pari a Euro 90,00 (con floppy digitale Euro 120,00)
  • Imposta di bollo pari a Euro 65,00

Indice Guida


© Camera di Commercio di Roma - qualunque utilizzo è vietato se non autorizzato dell'ente

Numero Verde 800.800.077 per informazioni: callcenter-cciaa-roma@infocamere.it

Versione 1.1

Valid XHTML 1.0 Strict