Consiglio di Sorveglianza – nomina/conferma e cessazione nelle società già iscritte

Data ultima modifica: 16/12/2011

(artt. 2409duodecies, 2409quaterdecies, 2400c.c.)

TERMINE: 30 giorni dalla nomina o dalla cessazione

Avvertenza:
La sottoscrizione da parte dei soggetti in seno all’organo di controllo viene richiesta dalle Camere di commercio di Padova, Vicenza, Gorizia, Roma, Venezia, Pordenone, Udine, Latina, Frosinone e Trieste.

  • codice atto: A08
  • Modulo S2. La distinta dovrà essere sottoscritta da un consigliere di gestione con le modalità indicate nelle NOTE GENERALI - PARTE PRIMA
  • verbale di assemblea, allegato seguendo le indicazioni previste nelle NOTE GENERALI - PARTE SECONDA
  • intercalare P per ciascun consigliere di sorveglianza nominato/confermato, con gli estremi dell'iscrizione, da indicare in alternativa nel Modulo NOTE, (per almeno un componente) nel Registro dei Revisori Contabili con l’indicazione del relativo decreto ministeriale e degli estremi della Gazzetta Ufficiale (per i consiglieri iscritti)
  • intercalare P per ciascun consigliere di sorveglianza cessato
  • Diritti di segreteria pari a Euro 90,00 (con floppy digitale Euro 120,00)
  • Imposta di bollo pari a Euro 65,00

Requisiti consiglieri di sorveglianza
Almeno un componente effettivo del consiglio di sorveglianza deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili


Indice Guida


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