(artt. 2284, 2300, 2315 c.c.)
Avvertenza: Adempimento previsto per la CCIAA di Roma e Treviso.
Per consolidata giurisprudenza del Giudice del Registro Imprese di Roma il decesso costituisce causa legale di scioglimento del rapporto sociale tra socio e società e pertanto deve essere iscritta nel R.I. l’avvenuta modificazione del contratto sociale in conseguenza del decesso.
La modifica dei patti sociali stipulata successivamente con le variazioni conseguenti al decesso del socio (ad esempio variazione ragione sociale, ammontare conferimenti, quote, amministrazione ecc.) sarà presentata al Registro delle Imprese con le modalità del successivo punto Decesso di un socio - iscrizione della modifica dei patti sociali stipulata con le variazioni conseguenti al decesso del socio
TERMINE: 30 giorni data evento
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