Decesso di un socio – comunicazione dell’evento

Data ultima modifica: 07/11/2011

(artt. 2284, 2300, 2315 c.c.)

Avvertenza: Adempimento previsto per la CCIAA di Roma e Treviso.

Per consolidata giurisprudenza del Giudice del Registro Imprese di Roma il decesso costituisce causa legale di scioglimento del rapporto sociale tra socio e società e pertanto deve essere iscritta nel R.I. l’avvenuta modificazione del contratto sociale in conseguenza del decesso.
La modifica dei patti sociali stipulata successivamente con le variazioni conseguenti al decesso del socio (ad esempio variazione ragione sociale, ammontare conferimenti, quote, amministrazione ecc.) sarà presentata al Registro delle Imprese con le modalità del successivo punto Decesso di un socio - iscrizione della modifica dei patti sociali stipulata con le variazioni conseguenti al decesso del socio

TERMINE: 30 giorni data evento

  • codice atto: A99
  • Modulo S2. La distinta dovrà essere sottoscritta da un socio amministratore con le modalità indicate nelle NOTE GENERALI - PARTE PRIMA
  • copia del certificato di morte (o dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, che può anche essere contenuta nel Modulo NOTE), allegato seguendo le indicazioni previste nelle NOTE GENERALI - PARTE SECONDA
  • Intercalare P, per il socio deceduto
  • Diritti di segreteria pari a Euro 90,00 (con floppy digitale Euro 120,00)
  • Imposta di bollo pari a Euro 59,00

Indice Guida


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