(art. 2615 bis c.c.)
TERMINE: 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio (1)
Avvertenza
1) Non è prevista l’approvazione da parte dell’assemblea. Nulla esclude in ogni caso che una clausola statutaria possa disporre che i consorziati provvedano a tale approvazione. In questo caso si ritiene che possa essere allegato anche il verbale di approvazione. Si ricorda tuttavia che la situazione patrimoniale va depositata ugualmente entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio e non entro 30 giorni dalla data del verbale di approvazione, salvo incorrere nella prevista sanzione amministrativa per il ritardato deposito.
2) Con nota del 22.12.2010 l’Osservatorio permanente del CNDCEC e Unioncamere ha espresso parere secondo il quale l’espressione “situazione patrimoniale” contenuta nel codice civile equivale a quella del bilancio delle società di cui all’art. 2423 c.c. in forza del richiamo letterale contenuto nell’art. 2615 bis c.c. alle “norme relative al bilancio d’esercizio delle società per azioni” il quale comprende oltre allo stato patrimoniale anche il conto economico (nel formato XBRL) e la nota integrativa (nel formato pdf/A).
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