(artt. 2286, 2287, 2300 c.c.)
TERMINE: 30 giorni dalla data di efficacia (l’esclusione ha effetto decorsi 30 giorni dalla data della comunicazione al socio escluso)
Avvertenze: Questo adempimento va effettuato per la CCIAA di Roma e Padova
La modifica dei patti sociali stipulata successivamente con le variazioni conseguenti all’esclusione del socio (ad esempio variazione ragione sociale, ammontare conferimenti, quote, amministrazione ecc.) sarà presentata al Registro delle Imprese con le modalità del successivo punto Esclusione di un socio – iscrizione della modifica dei patti sociali stipulata con le variazioni conseguenti all’esclusione del socio.
Se la società si compone di due soci, l’esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale, su domanda dell’altro e va presentata all’Ufficio del Registro delle Imprese con le modalità previste al punto Esclusione di un socio – iscrizione del decreto del tribunale
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