Fusione / Scissione – iscrizione della decisione degli amministratori

Data ultima modifica: 08/11/2011

(art. 2505, 2505bis, 2506ter c.c.)

TERMINE: 30 giorni data atto

  • codice atto: A16 (fusione), A17 (scissione)
  • Modulo S2. La distinta dovrà essere sottoscritta dal notaio (eventualmente da un amministratore nel caso di società di persone), con le modalità indicate nelle NOTE GENERALI - PARTE PRIMA
  • deliberazione dell’organo amministrativo ricevuta da notaio contenente la decisione in ordine alla fusione / scissione, allegata seguendo le indicazioni previste nelle NOTE GENERALI - PARTE SECONDA
  • situazione patrimoniale ex art. 2501 quater se non si fa riferimento all’ultimo bilancio depositato, allegata seguendo le indicazioni previste nelle NOTE GENERALI - PARTE SECONDA
  • relazione di stima ex art. 2343 c.c. in ipotesi di fusione / scissione di società di persone con società di capitali
  • dichiarazione (che può anche essere contenuta nella deliberazione ovvero nel Modulo NOTE) in cui si indicano gli estremi del deposito presso il registro delle imprese del progetto di fusione e dei bilanci riferiti agli ultimi tre esercizi, allegata seguendo le indicazioni previste nelle NOTE GENERALI - PARTE SECONDA (per le società di persone occorre procedere al deposito di copia dei bilanci in quanto atti non depositati al registro imprese)
  • Diritti di segreteria pari a Euro 90,00 (con floppy digitale Euro 120,00)
  • Imposta di bollo pari a Euro 65,00 (se la società è una società di capitali)
  • Imposta di bollo pari a Euro 59,00 (se la società è una società di persone)

Fusione “semplificata”
Nel caso di fusione per incorporazione di società interamente possedute può essere omessa l’allegazione della relazione dell’organo amministrativo e la relazione degli esperti.
Nel caso di fusione per incorporazione di società possedute al 90% può essere omessa l’allegazione della relazione degli esperti, nei casi indicati dall’art. 2505bis

Indice Guida


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