Fusione / Scissione – iscrizione dell’atto

Data ultima modifica: 07/12/2011

(art. 2503, 2504, 2504bis, 2506ter, 2506quater c.c.)

TERMINE: 30 giorni data atto

  • codice atto: A16 (fusione), A17 (scissione)
  • Modulo S2. La distinta dovrà essere sottoscritta dal notaio o da un amministratore, con le modalità indicate nelle NOTE GENERALI - PARTE PRIMA
  • Modulo S2 + S3, nel caso in cui la fusione / scissione comporti la cessazione della società in cui viene depositato l’atto
  • atto di fusione / scissione nella forma di atto pubblico, allegato seguendo le indicazioni previste nelle NOTE GENERALI - PARTE SECONDA
  • Diritti di segreteria pari a Euro 90,00 (con floppy digitale Euro 120,00)
  • Imposta di bollo pari a Euro 65,00 (se la società è una società di capitali)
  • Imposta di bollo pari a Euro 59,00 (se la società è una società di persone)

Avvertenza
Solo per la Camera di Commercio di Roma, vanno anche allegati:

  • certificato di non opposizione dei creditori ovvero una autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (che è possibile riportare anche nel Modulo NOTE), nei casi in cui l’atto di fusione o di scissione venga stipulato dopo 60 gg. dall’ultima delle iscrizioni dell’art. 2502 bis C.C.
  • dichiarazione di consenso dei creditori delle società che partecipano alla fusione/scissione anteriori all’iscrizione del progetto di fusione/scissione ovvero prova del pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso ovvero prova del deposito delle somme corrispondenti presso una banca, nei casi in cui l’atto di fusione/scissione venga stipulato prima di 60 gg. dall’ultima delle iscrizione dell’art. 2502 bis C.C.. Tali allegati non sono dovuti se la relazione degli esperti di cui all’art. 2501 sexies sia redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione/scissione, da un’unica società di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi del sesto comma dell’art. 2501 sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione/scissione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori. In questo caso occorre specificare nel Modulo NOTE che la relazione della società di revisione è stata redatta secondo quanto previsto dall’art. 2503 C.C..

Unità locali e procuratori
Nel caso in cui la fusione / scissione comporti l'apertura di nuove unità locali o il mantenimento di unità locali delle società incorporate, è necessario procedere alla compilazione della modulistica prevista (UL). Le unità locali fuori provincia dovranno essere comunicate alla CCIAA competente.
Nel caso in cui la società risultante dalla fusione mantenga l’incarico conferito ai “procuratori” della società incorporata, è necessario procedere alla compilazione dei moduli intercalare P per ogni soggetto.

Termini ridotti per fusioni di società con capitale sociale non rappresentato da azioni (art. 2505 quater)
Se alla fusione non partecipano società con capitale sociale rappresentato per azioni i termini di cui agli artt. 2501 ter, quarto comma, 2501 septies, primo comma, e 2503, primo comma, sono ridotti alla metà.

Trasferimento quote di srl
Se la fusione comporta il trasferimento all’incorporante di quote possedute dalla società incorporata, è necessario depositare separatamente apposito modulo S nella posizione della società partecipata; legittimati al deposito sono il notaio che ha redatto l’atto di fusione e l’amministratore della società partecipata.
Analogamente in caso di scissione.

Indice Guida


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