Fusione / Scissione – iscrizione della decisione dei soci

Data ultima modifica: 08/11/2011

(art 2501quater,quinquies,sexies,septies, 2502, 2502bis, 2505, 2505bis, 2506ter c.c.)

TERMINE: 30 giorni data atto

  • codice atto: A16 (fusione), A17 (scissione)
  • Modulo S2. La distinta dovrà essere sottoscritta dal notaio (eventualmente da un amministratore nel caso di società di persone), con le modalità indicate nelle NOTE GENERALI - PARTE PRIMA
  • deliberazione ricevuta da notaio contenente la decisione in ordine alla fusione / scissione, allegata seguendo le indicazioni previste nelle NOTE GENERALI - PARTE SECONDA
  • situazione patrimoniale ex art. 2501 quater se non si fa riferimento all’ultimo bilancio depositato, allegata seguendo le indicazioni previste nelle NOTE GENERALI - PARTE SECONDA
  • relazione degli amministratori (se prevista), allegata seguendo le indicazioni previste nelle NOTE GENERALI - PARTE SECONDA
  • relazione degli esperti (se prevista), allegata seguendo le indicazioni previste nelle NOTE GENERALI - PARTE SECONDA
  • relazione di stima ex art. 2343 c.c. in ipotesi di fusione / scissione di società di persone con società di capitali
  • dichiarazione (che può anche essere contenuta nella deliberazione ovvero nel Modulo NOTE) in cui si indicano gli estremi del deposito presso il registro delle imprese del progetto di fusione e dei bilanci riferiti agli ultimi tre esercizi, allegata seguendo le indicazioni previste nelle NOTE GENERALI - PARTE SECONDA (per le società di persone occorre procedere al deposito di copia dei bilanci in quanto atti non depositati al registro imprese)
  • Diritti di segreteria pari a Euro 90,00 (con floppy digitale Euro 120,00)
  • Imposta di bollo pari a Euro 65,00 (se la società è una società di capitali)
  • Imposta di bollo pari a Euro 59,00 (se la società è una società di persone)

Fusione “semplificata”
Nel caso di fusione per incorporazione di società interamente possedute può essere omessa l’allegazione della relazione dell’organo amministrativo e la relazione degli esperti.
Nel caso di fusione per incorporazione di società possedute al 90% può essere omessa l’allegazione della relazione degli esperti, nei casi indicati dall’art. 2505bis

Termini ridotti per fusioni di società con capitale sociale non rappresentato da azioni (art. 2505 quater)
Se alla fusione non partecipano società con capitale sociale rappresentato per azioni i termini di cui agli artt. 2501 ter, quarto comma, 2501 septies, primo comma, e 2503, primo comma, sono ridotti alla metà.

Indice Guida


© Camera di Commercio di Roma - qualunque utilizzo è vietato se non autorizzato dell'ente

Numero Verde 800.800.077 per informazioni: callcenter-cciaa-roma@infocamere.it

Versione 1.1

Valid XHTML 1.0 Strict