Fusione transfrontaliera – iscrizione del progetto

Data ultima modifica: 08/11/2011

(D.Lgs. 30/5/2008 n. 108, art. 6)

TERMINE: nessuno

  • codice atto: A16 (fusione)
  • Modulo S2. La distinta dovrà essere sottoscritta da un amministratore, con le modalità indicate nelle NOTE GENERALI - PARTE PRIMA
  • progetto di fusione comune alle società coinvolte, dal quale devono risultare le informazioni di cui all’art. 2501-ter, primo comma, c.c., e le ulteriori informazioni elencate all’art. 6 del D.Lgs 108/2008, allegato seguendo le indicazioni previste nelle NOTE GENERALI - PARTE SECONDA
  • Eventuale autorizzazione:
    1. della Banca d’Italia prevista dall’art. 57 del DLgs 385/93, nel caso in cui all’operazione prendano parte delle banche
    2. della Banca d’Italia prevista dell’art. 49 del DLgs 58/98, nel caso in cui all’operazione prendano parte le Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV)
    3. dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicuarazioni Private (ISVAP) prevista dall’art. 201 del DLgs 209/05, nel caso in cui all’operazione prendano parte imprese di assicurazione
  • Diritti di segreteria pari a Euro 90,00 (con floppy digitale Euro 120,00)
  • Imposta di bollo pari a Euro 65,00 (se la società è una società di capitali)

Deposito del progetto
Tutte le società partecipanti alla fusione sono tenute al deposito del relativo progetto presso l’ufficio registro imprese competente

Indice Guida


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