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Fusione transfrontaliera – iscrizione dell’atto – se la società risultante dalla fusione è una società di altro stato membro comunitario

Data ultima modifica: 08/11/2011

(D.Lgs. 30/5/2008 n. 108, art. 14, co. 2)

TERMINE: 30 giorni dall’’attestazione di controllo di legittimità espletato dall’Autorità designata dallo Stato sede della società risultante dalla fusione

  • codice atto: A16 (fusione)
  • Modulo S2. La distinta dovrà essere sottoscritta dal notaio o da un amministratore, con le modalità indicate nelle NOTE GENERALI - PARTE PRIMA
  • atto di fusione nella forma di atto pubblico, redatto dall’Autorità competente dello Stato sede della società risultante dalla fusione, depositato presso un notaio italiano, allegato seguendo le indicazioni previste nelle NOTE GENERALI - PARTE SECONDA
  • attestazione di avvenuto controllo di legittimità espletato dall’Autorità designata dallo Stato sede della società risultante dalla fusione (art. 13, co. 2, D.Lgs 108/2008), sottoscritta digitalmente dal notaio
  • Diritti di segreteria pari a Euro 90,00 (con floppy digitale Euro 120,00)
  • Imposta di bollo pari a Euro 65,00 (se la società è una società di capitali)

La cancellazione della società italiana partecipante alla fusione è effettuata d’ufficio, su comunicazione del Registro Imprese in cui è iscritta la società risultante dalla fusione transfrontaliera, a condizione che sia stato iscritto l’atto di fusione (art. 15 co. 3 e 4)

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