I contenuti della Guida al Registro Imprese sono curati dalla Camera di Commercio di Treviso in collaborazione con le Camere di Commercio del Triveneto e le Camere di Commercio di Roma, Latina e Frosinone
(D.Lgs. 30/5/2008 n. 108, art. 14, co. 2)
TERMINE: 30 giorni dall’’attestazione di controllo di legittimità espletato dall’Autorità designata dallo Stato sede della società risultante dalla fusione
La cancellazione della società italiana partecipante alla fusione è effettuata d’ufficio, su comunicazione del Registro Imprese in cui è iscritta la società risultante dalla fusione transfrontaliera, a condizione che sia stato iscritto l’atto di fusione (art. 15 co. 3 e 4)
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