Fusione transfrontaliera – iscrizione della decisione dei soci

Data ultima modifica: 08/11/2011

(D.Lgs. 30/5/2008 n. 108, art. 10)

TERMINE: 30 giorni data atto

  • codice atto: A16 (fusione)
  • Modulo S2. La distinta dovrà essere sottoscritta dal notaio, con le modalità indicate nelle NOTE GENERALI - PARTE PRIMA
  • deliberazione ricevuta da notaio contenente la decisione in ordine alla fusione, allegata seguendo le indicazioni previste nelle NOTE GENERALI - PARTE SECONDA
  • situazione patrimoniale ex art. 2501 quater se non si fa riferimento all’ultimo bilancio depositato, allegata seguendo le indicazioni previste nelle NOTE GENERALI - PARTE SECONDA
  • relazione degli amministratori, allegata seguendo le indicazioni previste nelle NOTE GENERALI - PARTE SECONDA
  • relazione degli esperti (se prevista), allegata seguendo le indicazioni previste nelle NOTE GENERALI - PARTE SECONDA
  • dichiarazione (che può anche essere contenuta nella deliberazione ovvero nel Modulo NOTE) in cui si indicano gli estremi del deposito presso il registro delle imprese del progetto di fusione e dei bilanci riferiti agli ultimi tre esercizi, allegata seguendo le indicazioni previste nelle NOTE GENERALI - PARTE SECONDA
  • Diritti di segreteria pari a Euro 90,00 (con floppy digitale Euro 120,00)
  • Imposta di bollo pari a Euro 65,00 (se la società è una società di capitali)

Formalità semplificate (art. 18 D.Lgs. n. 108/2008)
Nel caso di fusione transfrontaliera per incorporazione di società interamente posseduta dall’incorporante, non è richiesta l’approvazione del progetto di fusione da parte dell’assemblea della società italiana incorporata

Indice Guida


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