Imposta di bollo

Data ultima modifica: 15/11/2011

Nel comma 1-ter dell’articolo 1 della tariffa degli atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine (annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642), vengono stabiliti i seguenti importi per "Domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59":

  • Imprese individuali: euro 17,50
  • Società di persone euro 59,00
  • Società di capitali euro 65,00
  • Altri soggetti collettivi iscritti nella sezione ordinaria euro 65,00

Sulla distinta di accompagnamento della domanda di iscrizione oppure su almeno un atto che per sua natura sia soggetto all’imposta dovranno essere riportati gli estremi relativi all’assolvimento dell’imposta di bollo o, in caso di esenzione, gli estremi normativi che ne prevedono l’esenzione.

BOLLO ASSOLTO IN ENTRATA:

Nel caso l’imposta di bollo sia assolta virtualmente tramite la Camera di Commercio destinataria della domanda inserire gli estremi della autorizzazione della C.C.I.A.A. destinataria nell’apposito spazio previsto nel modulo distinta.

BOLLO ASSOLTO TRAMITE MODELLO UNICO INFORMATICO (M.U.I.):

Per gli atti notarili di cui all’art. 1 commi 1-bis e 1–bis 1 della Tariffa parte prima annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (e Risoluzione Ag.Entrate-Direzione Centrale Nomativa e Contenzioso del 5.12.2007 n. 353/E) l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta al Registro Imprese si effettua come segue:

  1. se l’importo pagato tramite MUI assorbe anche l’importo dovuto per la copia dell’atto e la domanda al Registro Imprese, in distinta e in atto andrà riportata la seguente dicitura “Bollo assolto mediante M.U.I. ai sensi del D.M. 22.2.2007”.
  2. se l’importo pagato tramite MUI non assorbe anche l’importo dovuto per la copia dell’atto e la domanda al Registro Imprese, in distinta e in atto andranno riportati gli estremi della autorizzazione della C.C.I.A.A. destinataria.

BOLLO ASSOLTO IN ORIGINE:

Nel caso l’imposta sia assolta tramite dichiarazione presentata dal professionista all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 2 DM 127/2002 , inserire la seguente dicitura:“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite presentazione della dichiarazione di cui all’art. 2 D.M. 127/2002 inviata in data …….. prot. ……… al Ministero delle Finanze – Dip. Delle Entrate – Agenzia delle Entrate di ……..” nell’apposito spazio previsto nel modulo distinta

Se invece il libero professionista (es. notaio) è stato personalmente autorizzato dall’Amministrazione finanziaria alla riscossione in forma virtuale dell’imposta, e quindi intende provvedervi a tale titolo, dovrà indicare, in luogo dell’autorizzazione camerale, gli estremi della propria autorizzazione, inserendo la seguente dicitura: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite l’autorizzazione n. ……… del Ministero delle Finanze – Dip. Delle Entrate – Ufficio delle Entrate di ……………” nell’apposito spazio previsto nel modulo distinta

Indice Guida


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