(art. 2556 c.c.)
TERMINE: 30 giorni data atto
Avvertenza
1) Il deposito va effettuato esclusivamente presso il Registro Imprese ove è iscritto il cedente, ovvero se il cedente non è iscritto, presso il Registro Imprese ove è iscritto il cessionario. Nel caso non siano iscritti né il cedente né il cessionario il deposito va effettuato presso il Registro delle Imprese ove il cedente ha la residenza.
2) Anche se l’atto ha per oggetto la cessione di più aziende o rami di azienda è sufficiente presentare un solo TA.
3) Il cedente e l’acquirente dovranno provvedere, ognuno presso il Registro imprese di appartenenza, alle eventuali modifiche relative all’attività
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