Come previsto dall’art. 16, co. 6, D.L. 29.11.2008 n. 185, convertito con Legge 28.1.2009 n. 2, le società di nuova costituzione devono indicare il proprio indirizzo di PEC nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese.
La mancata indicazione di tale indirizzo costituisce causa di rifiuto di iscrizione da parte del Conservatore.
Le società già iscritte alla data del 29.11.2008 hanno l’obbligo di comunicare l’indirizzo di PEC entro il 29.11.2011.
L’iscrizione dell’indirizzo PEC nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
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