(artt. 2196, 2206 e 2207 c.c.)
TERMINE: 30 giorni dalla data dell’atto di nomina
Avvertenze:
1) Scadenza del termine della procura o rinuncia all’incarico da parte del procuratore
Per la comunicazione di scadenza della procura, in presenza di termine di durata della stessa, o di rinuncia all’incarico da parte del procuratore, è sufficiente la presentazione del solo modello di domanda sottoscritto dal titolare dell’impresa, senza necessità di allegazione di alcun atto. Il modello di domanda dovrà indicare nel quadro “note” se trattasi di scadenza o di rinuncia.
Nel caso in cui pervenga segnalazione di rinuncia o di intervenuta scadenza del termine di durata della procura, da parte del procuratore rinunciatario, nell’ipotesi in cui non vi provveda la società, l’ufficio attiverà il procedimento di iscrizione d’ufficio ai sensi art. 2190 c.c.
2) Revoca della procura
Per le CCIAA di Belluno, Gorizia, Bolzano, Treviso, Trieste, Pordenone, Trento e Padova l’atto di revoca non deve necessariamente rivestire la forma notarile. La pratica dovrà essere in ogni caso sottoscritta dal titolare dell’impresa.
3) Nomina di institore
Nel caso di nomina di institore (artt. 2203 e 2204 c.c.) è legittimato a richiedere l’iscrizione della procura anche l’institore stesso.
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