(art. 2383, 2384, 2385, 2386 c.c.)
TERMINE: 30 giorni dalla cessazione o dalla notizia della nomina
Nomina per cooptazione
Gli amministratori nominati per cooptazione rimangono in carica fino “alla prossima assemblea” che provvederà a confermare o a sostituire l’amministratore nominato dal consiglio di amministrazione. In entrambi casi sarà necessario darne comunicazione al registro delle imprese secondo le modalità indicate in questo capitolo (pertanto, la ratifica dell’amministratore cooptato o la sostituzione dello stesso comporta la presentazione di una nuova domanda al Registro Imprese).
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