Organo Amministrativo – cessazione di amministratori e nomina per cooptazione

Data ultima modifica: 16/12/2011

(art. 2383, 2384, 2385, 2386 c.c.)

TERMINE: 30 giorni dalla cessazione o dalla notizia della nomina

  • codice atto: A06 e A07
  • Modulo S2. La distinta dovrà essere sottoscritta dal presidente del collegio sindacale (o un sindaco effettivo) e da tutti gli amministratori nominati con le modalità indicate nelle NOTE GENERALI - PARTE PRIMA
  • Verbale dell’organo amministrativo, allegato seguendo le indicazioni previste nelle NOTE GENERALI - PARTE SECONDA
  • Intercalare P per ciascuna delle persone che richiedono l’iscrizione della nomina. Sul Modul vanno trascritti integralmente gli eventuali poteri dell’amministratore nominato.
  • Intercalare P per ciascuno degli amministratori cessati
  • Diritti di segreteria pari a Euro 90,00 (con floppy digitale Euro 120,00)
  • Imposta di bollo pari a Euro 65,00

Nomina per cooptazione

Gli amministratori nominati per cooptazione rimangono in carica fino “alla prossima assemblea” che provvederà a confermare o a sostituire l’amministratore nominato dal consiglio di amministrazione. In entrambi casi sarà necessario darne comunicazione al registro delle imprese secondo le modalità indicate in questo capitolo (pertanto, la ratifica dell’amministratore cooptato o la sostituzione dello stesso comporta la presentazione di una nuova domanda al Registro Imprese).


Indice Guida


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