Organo di Controllo – avvertenze generali:

Data ultima modifica: 26/10/2011

Va compilato un intercalare P per ogni sindaco (effettivo e supplente) nominato, confermato e cessato

Almeno un sindaco effettivo e un sindaco supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. I restanti, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti negli albi professionali individuati con il Decreto del Ministro della Giustizia n. 320/2004 (Avvocati, Dottori Commercialisti, Ragionieri e periti commerciali, Consulenti del lavoro) ovvero fra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche.

Qualora al collegio sindacale sia affidato anche il controllo contabile tutti i componenti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

N.B.. I sindaci di tutte le società e delle aziende speciali e dei consorzi costituiti ai sensi della dlgs 267/00 (consorzi tra enti locali) devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia o devono possedere i requisiti delle leggi citate.

Se viene nominato un sindaco iscritto in un registro dei revisori contabili di un altro paese della U.E. lo stesso deve in ogni caso essere iscritto anche nel registro tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia.


Indice Guida


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