Richiesta di cancellazione con approvazione espressa del bilancio finale di liquidazione

Data ultima modifica: 07/12/2011

(art. 2492, 2495 c.c.)

TERMINE: nessuno

  • codice atto: A14
  • Modulo S3. La distinta dovrà essere sottoscritta da un liquidatore, con le modalità indicate nelle NOTE GENERALI - PARTE PRIMA
  • verbale di assemblea totalitaria (o decisione di tutti i soci) in cui i soci approvano all’unanimità il bilancio finale di liquidazione, allegato seguendo le indicazioni previste nelle NOTE GENERALI - PARTE SECONDA
    Nel caso in cui vi siano somme da ripartire, nel verbale di assemblea i soci dovranno dare quietanza dei pagamenti o comunque autorizzare il liquidatore a chiedere la cancellazione
    ovvero
    allegare copia delle diverse quietanze di liberatoria rilasciate dai soci, allegate seguendo le indicazioni previste nelle NOTE GENERALI - PARTE SECONDA
    ovvero
    autocertificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (come da fac-simile in allegato C)
  • Diritti di segreteria pari a Euro 90,00 (con floppy digitale Euro 120,00)
  • Imposta di bollo pari a Euro 65,00

Avvertenza
La richiesta di cancellazione della società al Registro delle Imprese va presentata successivamente all'iscrizione della nomina dei liquidatori. Infatti, da tale iscrizione (e non dal deposito dell’atto) decorre l'assunzione della carica, secondo quanto previsto dall'art. 2487-bis del Codice Civile, nel quale si sancisce che avvenuta l'iscrizione della nomina dei liquidatori nel Registro Imprese, gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effettivo scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

Indice Guida


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