Richiesta di cancellazione con approvazione tacita del bilancio finale di liquidazione

Data ultima modifica: 07/12/2011

(art. 2495, 2492 c.c.)

TERMINE: nessuno

  • codice atto: A14
  • Modulo S3, da presentare una volta decorsi 90 giorni dall’iscrizione dell’avvenuto deposito del bilancio finale di liquidazione. La distinta dovrà essere sottoscritta da un liquidatore, con le modalità indicate nelle NOTE GENERALI - PARTE PRIMA
  • copia del certificato del Tribunale attestante la mancata opposizione dei soci al bilancio e al piano di riparto allegato seguendo le indicazioni previste nelle NOTE GENERALI - PARTE SECONDA
    oppure
    autocertificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (come da fac-simile in allegato B)
  • Diritti di segreteria pari a Euro 90,00 (con floppy digitale Euro 120,00)
  • Imposta di bollo pari a Euro 65,00

Avvertenza

La richiesta di cancellazione della società al Registro delle Imprese va presentata successivamente all'iscrizione della nomina dei liquidatori. Infatti, da tale iscrizione (e non dal deposito dell’atto) decorre l'assunzione della carica, secondo quanto previsto dall'art. 2487-bis del Codice Civile, nel quale si sancisce che avvenuta l'iscrizione della nomina dei liquidatori nel Registro Imprese, gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effettivo scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

Indice Guida


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